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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2840/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente, in quanto lo stesso ha rinunciato al gravame dopo che la misura cautelare della custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari dal Tribunale di Catanzaro in data 14 ottobre 2022. La Corte ha inoltre ritenuto che la ragione sopravvenuta che ha giustificato la rinuncia esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (misura applicata con ordinanza del 13 gennaio 2021) per i reati di partecipazione a associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione e numerosi altri reati. I motivi svolti dai difensori del ricorrente sono: 1) carenza e illogicità della motivazione in relazione alla presunta estensione degli effetti dell'annullamento del "titolo genetico" (decisone della Cassazione n. 45928/2021) nei confronti di due concorrenti (Saverio e Tommaso Brutto) sui giudizi di indizio a carico del ricorrente; 2) violazione del principio del carattere devolutivo dell'appello cautelare e contraddittorietà nel non valutare elementi sopravvenuti, con richiamo alla possibilità per la parte privata di allegare novità analogamente alla pubblica accusa; 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione parcellizzata degli elementi che attenuerebbero le esigenze cautelari, tra cui la cessazione delle condotte associative (retrodatata al 31/12/2018) e il pensionamento del ricorrente, non adeguatamente considerati dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base giuridica per l'ordinanza del Tribunale di merito; concerne i poteri del giudice cautelare e la disciplina delle decisioni in materia di misure cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato perché l'ordinanza impugnata in primo grado era stata emessa ai sensi di questa norma; disciplina le istanze e provvedimenti relativi alle misure cautelari.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento sostanziale: disciplina il reato di associazione a delinquere; nel ricorso si invoca l'annullamento del titolo genetico nei confronti di concorrenti per carenza di indizi in ordine alla sussistenza dell'associazione.

  • art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma evocata come possibile rimedio nel caso di contrasto giurisprudenziale sul ruolo del giudice dell'appello in materia cautelare: prevede il rinvio alle Sezioni Unite quando sussiste un contrasto di giurisprudenza rilevante.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare e alla necessità che il giudice valutI la perdurante sussistenza delle condizioni che giustificano la misura; i difensori lamentavano omessa o parziale valutazione di elementi attenuanti.

Massime di principio

  • La sostituzione della misura cautelare con una meno gravosa sopravvenuta può rendere irrilevante l'impugnazione e comportare la rinuncia al ricorso; in tal caso il ricorrente può essere esentato dalle spese se la ragione della rinuncia è giustificata da fatti sopravvenuti che eliminano l'interesse al giudizio.
  • Quando la posizione di coimputati cambia per pronunce successive (es. annullamento del titolo genetico), il giudice dell'appello cautelare deve valutare se tali decisioni costituiscono "novità" rilevanti ai fini della permanenza delle esigenze cautelari e motivare esplicitamente in merito alla incidenza di tali decisioni sugli indizi a carico del singolo.
  • Esiste un profilo processuale controverso su quanto il giudice dell'appello possa o debba considerare elementi sopravvenuti; per la parte privata è opportuno allegare formalmente le novità e richiedere che siano esaminate nel contraddittorio, richiamando il principio del contraddittorio e la parità di trattamento rispetto alla facoltà della pubblica accusa di proporre nuove allegazioni.
  • La domanda di revoca o sostituzione della misura cautelare richiede una motivazione complessiva e non parcellizzata: il difensore deve dimostrare concretamente il venir meno delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato) anche alla luce di fatti sopravvenuti quali cessazione delle attività contestate o pensionamento.
  • Se sussiste un contrasto giurisprudenziale sul punto procedurale fondamentale (es. portata dell'appello cautelare), valutare l'iniziativa di segnalare la questione alle Sezioni Unite per ottenere un principio di diritto uniforme.

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