Ordinanza n. 63/2026 - Torino, Sezione 1
per l'esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 499 del 17.10.2025 di questo Tribunale, concernente l’impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Torino in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data 28/07/2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare che imponeva il riesame del diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Questura di Torino di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con ordinanza cautelare n. 499 del 17 ottobre 2025, non appellata dall'Amministrazione, il TAR aveva sospeso gli effetti del diniego e imposto all'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente alla luce dell'ordinanza. Poiché la Questura non aveva avviato il riesame, né aveva fornito repliche o preso posizione sulla domanda di esecuzione della misura cautelare, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., l'esecuzione dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di esecuzione della misura cautelare. Ha rilevato che l'ordinanza cautelare, non impugnata dall'Amministrazione, conteneva uno specifico obbligo di riesame e che la Questura non vi aveva ottemperato. Ha quindi ordinato alla Questura di Torino di avviare il procedimento di riesame alla luce di quanto stabilito nell'ordinanza cautelare n. 499 del 17 ottobre 2025 e di concluderlo entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le spese della fase processuale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Consente di chiedere al giudice l'esecuzione delle misure cautelari; nel caso concreto, il TAR ha imposto all'Amministrazione di dare attuazione all'obbligo di riesame contenuto nell'ordinanza cautelare, fissando un termine per la conclusione con provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- L'ordinanza cautelare che sospende un provvedimento e impone all'Amministrazione il riesame della posizione dell'interessato deve essere eseguita dall'Amministrazione anche se il giudizio di merito non è ancora definito.
- In caso di mancata ottemperanza a un obbligo di riesame disposto in sede cautelare, l'interessato può chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 59 c.p.a.
- L'esecuzione di una misura cautelare consistente nell'obbligo di riesame richiede l'avvio del procedimento e la sua conclusione entro il termine fissato dal giudice con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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