Sentenza n. 8135/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - diniego serbato dall'Amministrazione resistente e che venga ordinato il conseguente obbligo a provvedere sulla richiesta di cui all'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente nell'istanza ex l. 241/90, concedendo all'uopo congruo termine, ed in difetto, che venga nominato un Commissario ad acta per tale adempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego dell'INPS sull'istanza di accesso documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego serbato dall'INPS su un'istanza di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990, chiedendo l'ordine all'amministrazione di provvedere e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'INPS ha integralmente osteso via PEC la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatto il proprio interesse, chiedendo la condanna dell'ente alle spese processuali, oltre al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'integrale ostensione della documentazione richiesta avesse soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. Le spese sono state poste a carico dell'INPS secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto l'ostensione è intervenuta favorevolmente per la ricorrente nel corso del giudizio. L'ente è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale dell'interesse della parte ricorrente giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell'istanza di accesso documentale oggetto del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-diniego su un'istanza di accesso, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, l'interesse sostanziale del ricorrente deve ritenersi soddisfatto e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'ostensione favorevole dell'amministrazione durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha soddisfatto tardivamente la pretesa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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