Ordinanza n. 349/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento delle note 3 luglio 2025 prot. n. -OMISSIS- (doc.6) e 12 settembre 2025 prot. n. -OMISSIS- (doc.16), del dirigente Area V servizi alla persona, trasmesse in pari data, del progetto personalizzato ex art. 14 della legge n. 328 del 2000 prot. n. -OMISSIS- del 3 luglio 2025 (doc.5), trasmesso in pari data, nella parte in cui non prevede il finanziamento degli interventi ivi contemplati e nella parte in cui erroneamente non tiene conto che -OMISSIS- è persona con disabilità grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-, ivi compresi i provvedimenti, non noti ai ricorrenti con cui è stata prevista la lista d'attesa per accedere alla compartecipazione al costo del servizio SFA e degli interventi previsti dal progetto individuale, i provvedimenti che hanno definito i criteri che governano tale lista, i provvedimenti con cui -OMISSIS- è stata collocata in tale lista d'attesa, i provvedimenti che hanno determinato lo scorrimento di tale lista d'attesa, successivi all'8 novembre 2023, i provvedimenti che hanno finanziato i servizi alla persona in misura insufficiente a coprire il fabbisogno degli utenti dello SFA e/o dei progetti personalizzati già approvati, ivi compresa, occorrendo, la DCC n. 30 del 22 luglio 2025, unico provvedimento comunicato e noto ai ricorrenti. e per ottenere la dichiarazione di nullità e annullamento del regolamento di accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e le modalità di partecipazione ai costi approvato con DCC 69/2017 (doc.18) e del disciplinare di cui all'art. 22 (doc.19), con istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di compartecipazione alla retta per il servizio di formazione all'autonomia e atti connessi alla lista d'attesa e ai criteri di finanziamento dei servizi sociali
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sociale)
Prevale il privato
La controversia
La ragazza, maggiorenne e con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, era stata inserita in un progetto personalizzato per la vita adulta finalizzato alla frequenza a tempo pieno di un servizio di formazione all'autonomia (SFA). I genitori avevano chiesto al Comune la compartecipazione alla retta mensile, pari a 1.100 euro, ma l'Amministrazione aveva respinto l'istanza sostenendo che la richiedente non occupava una posizione utile nella lista d'attesa e che non vi erano risorse di bilancio sufficienti. Nel giudizio di annullamento del diniego, i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'accesso agli atti relativi alla formazione e allo scorrimento della lista d'attesa, alla posizione assegnata alla ragazza, ai dati identificativi dei soggetti collocati in posizione migliore o già beneficiari del servizio, agli atti di adeguamento a un precedente decreto presidenziale di annullamento parziale del regolamento comunale, alla situazione finanziaria dell'ente e agli stanziamenti di bilancio. Il Comune ha prodotto parte della documentazione e ha negato o contestato l'esistenza degli ulteriori atti, qualificandone alcuni come atti interni non formalizzati e richiamando la pubblicazione online dei regolamenti e degli atti finanziari. In sede di camera di consiglio, i ricorrenti hanno rinunciato all'accesso relativo alle lettere a), e), f) e g), insistendo invece sulle lettere b), c) e d). Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 13 CEDU, nonché carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento, violazione del contraddittorio, travisamento e violazione della trasparenza, sostenendo che anche gli atti interni detenuti dall'Amministrazione sono documenti amministrativi ostensibili e che l'accesso difensivo deve prevalere sulla riservatezza dei terzi quando la conoscenza sia necessaria alla tutela in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai documenti indicati alle lettere a), e), f) e g), poiché i ricorrenti hanno rinunciato all'ostensione dopo aver preso atto dei chiarimenti e della documentazione depositata dal Comune. Ha invece accolto la domanda di accesso relativa alle lettere b), c) e d), riguardante la posizione della ragazza nella lista d'attesa e i dati dei soggetti collocati in posizione migliore o già ammessi al servizio. Il Collegio ha ritenuto che, nelle procedure comparative dirette a selezionare un numero di beneficiari inferiore a quello dei richiedenti, l'accesso alla documentazione utilizzata per la comparazione prevalga, in linea generale, sulla riservatezza dei partecipanti. Anche per i dati idonei a rivelare lo stato di salute, soggetti a riservatezza rafforzata, l'accesso è ammissibile quando sia strettamente indispensabile per tutelare un diritto di pari rango. Nel caso concreto, la conoscenza dei documenti e dei dati era ritenuta l'unico mezzo per verificare se la collocazione nella lista fosse corretta, se fosse stata considerata la disabilità grave e se fossero stati applicati correttamente i criteri relativi all'ISEE del nucleo ristretto; l'interesse difensivo risultava inoltre collegato alla tutela della salute e all'accesso al servizio SFA, dunque di rango equivalente rispetto alla riservatezza dei controinteressati. Il TAR ha altresì autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella lista d'attesa, prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un avviso con gli elementi identificativi del giudizio, dei provvedimenti impugnati e dei motivi di ricorso, nonché la permanenza dell'avviso sino alla definizione del giudizio. Il Comune dovrà predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica", trasmettere la copia integrale del ricorso ai controinteressati che la richiedano e rilasciare un attestato dell'avvenuta notificazione. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di chiedere, in pendenza del giudizio, l'accertamento del diritto di accesso connesso alla controversia principale.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti interni o non formalizzati in uno specifico procedimento, purché detenuti dall'Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso a fini difensivi deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici; per i dati relativi alla salute il bilanciamento richiede una stretta indispensabilità.
art. 60, comma 1, d.lgs. 196/2003
L'accesso ai dati relativi alla salute è consentito soltanto quando sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di pari rango, relativi alla personalità o ad altre libertà fondamentali.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di disabilità grave della beneficiaria costituisce il presupposto fattuale rilevante nel progetto personalizzato e nell'interesse difensivo posto a fondamento dell'accesso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio e di stabilire le modalità della notificazione per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle ipotesi previste dalla legge.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per le cautele applicabili alla diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva per le misure di garanzia relative al trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, con conseguente oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'accesso a prestazioni o benefici pubblici, quando il numero dei richiedenti è superiore ai posti o alle risorse disponibili, il partecipante ha diritto di accedere alla documentazione utilizzata per determinare la posizione propria e quella dei soggetti comparati, poiché la valutazione è svolta in condizioni di reciprocità.
- La qualificazione di un documento come atto interno o non formalizzato non esclude il diritto di accesso: è sufficiente che si tratti di una rappresentazione del contenuto di informazioni detenute dalla pubblica amministrazione e concernenti un'attività di pubblico interesse.
- L'accesso difensivo a dati relativi alla salute, soggetti a riservatezza rafforzata, è consentito quando il richiedente dimostri che la conoscenza è strettamente indispensabile, e non meramente utile, alla tutela di un diritto di pari rango, relativo alla personalità o a una libertà fondamentale.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei controinteressati, la verifica della corretta posizione in una lista d'attesa per una prestazione socio-sanitaria può giustificare l'ostensione anche di dati sanitari, quando tali dati costituiscano l'unico mezzo per controllare l'applicazione dei criteri di selezione e l'accesso alla prestazione.
- La sopravvenuta rinuncia all'ostensione, determinata dalla produzione documentale e dai chiarimenti dell'amministrazione, comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente ai documenti cui la rinuncia si riferisce.
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