Sentenza n. 14789/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA TUTELA CAUTELARE - - DEL PROVVEDIMENTO DEL 19 /1/ 2026 CON IL QUALE IL CONSOLATO GENERALE DI ISTAMBUL HA NEGATO IL VISTO DI INGRESSO IN ITALIA NONCHE' PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE DI OTTENERE IL VISTO DI INGRESSO IN ITALIA ED IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON IL MARITO. DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, CONSEGUENTE O COLLEGATO E COMUNQUE LESIVO DELLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Istanbul le ha negato il visto d'ingresso in Italia, chiedendone l'annullamento, anche in via cautelare, nonché l'accertamento del diritto a ottenere il visto e il ricongiungimento familiare con il marito. Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda il riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare e che, in tale ambito, il Ministero non dispone di apprezzamento discrezionale. La ricorrente ha inoltre dedotto, implicitamente attraverso la domanda di annullamento del diniego, l'illegittimità del provvedimento consolare lesivo della propria posizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il diritto al ricongiungimento familiare costituisca un diritto soggettivo, fondato sulla tutela dell'unità familiare riconosciuta dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle norme costituzionali a protezione della famiglia, richiamando Corte costituzionale n. 202/2013. Poiché il MAECI non esercita, secondo il giudice, alcun apprezzamento discrezionale sul riconoscimento di tale diritto, la controversia appartiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti processuali nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.
art. 8 CEDU
Riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e costituisce, secondo il TAR, fondamento sovranazionale della tutela dell'unità familiare.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e concorre a fondare la tutela del diritto al ricongiungimento familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Corte costituzionale n. 202/2013
Richiamata per il principio secondo cui la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova fondamento nelle norme costituzionali di protezione della famiglia.
Massime di principio
- La controversia sul riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'amministrazione non dispone di un apprezzamento discrezionale sul riconoscimento del diritto.
- La tutela dell'unità familiare e del ricongiungimento familiare è collegata al diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che dalle norme costituzionali di protezione della famiglia.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in una controversia sul ricongiungimento familiare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo l'art. 11 c.p.a.
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