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Sentenza

Sentenza n. 2541/2026 - Napoli, Sezione 9

Per l’ottemperanza della Sentenza n. 1593/2024 pubbl. il 27/03/2024, RG n. 2195/2021, Repert. n. 1660/2024 del 27/03/2024 pronunciata in ordine alla opposizione al Decreto ingiuntivo n. 29/2021 del 04/01/2021, RG n. 11245/2020, sentenza passata in giudicato ed emessa dal Tribunale di Napoli Nord Seconda Sezione Civile dott.ssa Esposito notificata in formula esecutiva il 27.03.2024 e passato in giudicato.

Giustizia amministrativa202403972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e del titolo esecutivo relativo al pagamento di somme da parte del Comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, n. 1593/2024, pronunciata sull'opposizione a decreto ingiuntivo, notificata in formula esecutiva e passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha comunicato che le parti avevano transatto la controversia mediante accordo recepito nella deliberazione della Giunta comunale n. 35/2025 e che il Comune aveva integralmente pagato le somme rivendicate. Per effetto del pagamento, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese; il Comune ha aderito alla richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'integrale pagamento delle somme dovute, in attuazione dell'accordo transattivo recepito dal Comune, aveva eliminato l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta condivisa. La sentenza dispone inoltre che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo giudiziale elimina l'interesse concreto e attuale del creditore alla prosecuzione del processo e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall'integrale pagamento effettuato dall'amministrazione in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso di ottemperanza e compensare le spese ove tale regolazione sia concordemente richiesta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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