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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2773

Regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina

Normativa europea32024R2773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un nuovo meccanismo UE per sostenere il rimborso dei prestiti all’Ucraina, collegandolo ai flussi di utili straordinari derivanti da attività russe bloccate e ad eventuali contributi aggiuntivi. Parallelamente, autorizza un prestito di assistenza macrofinanziaria eccezionale fino a 35 miliardi di EUR, erogabile nel 2024-2025, subordinato a prerequisiti democratici, a condizioni di politica economica e a specifiche regole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il testo coordina il sostegno UE con l’iniziativa G7, fissa criteri di ammissibilità per i prestiti bilaterali e disciplina ripartizione, decisioni di esecuzione, monitoraggio, sospensione e obblighi informativi verso Parlamento e Consiglio.

Istituzione di un meccanismo UE di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e concessione di un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di prestito fino a 35 miliardi di EUR.

Ambito di applicazione

Si applica all’Unione, alla Commissione, all’Ucraina, agli Stati membri e, per i profili finanziari collegati, ai paesi terzi e ad altri eventuali finanziatori che intendano contribuire al meccanismo. Riguarda i prestiti erogati all’Ucraina nell’ambito dell’iniziativa G7 sulle "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine", in particolare il prestito AMF UE e i prestiti bilaterali ammissibili concessi da prestatori bilaterali sotto l’egida del G7. Il meccanismo finanzia il rimborso di capitale, interessi e altri costi correlati di tali prestiti, utilizzando risorse provenienti da importi trasferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 833/2014 e da contributi volontari di Stati membri, paesi terzi o altre fonti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e disciplina erogazioni e controlli fino al 2027, con alcune scadenze specifiche al 2024-2025 per presentazione, approvazione ed entrata in vigore dei prestiti bilaterali.

Regolamento (UE) 2024/2773: meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e assistenza macrofinanziaria eccezionale

Il regolamento nasce nel contesto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e della necessità di garantire un sostegno finanziario continuativo, coordinato con il G7 e con gli altri donatori internazionali. La logica dell’intervento è duplice: da un lato creare un meccanismo UE che alimenti il rimborso dei prestiti concessi all’Ucraina, dall’altro mettere a disposizione un prestito macrofinanziario eccezionale dell’Unione fino a 35 miliardi di EUR.

Contesto e finalità politiche

Il regolamento richiama l’evoluzione degli strumenti europei di sostegno all’Ucraina, compreso lo strumento per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792, e si colloca nel quadro dell’iniziativa G7 "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine". Il legislatore UE sottolinea che la guerra ha aggravato il fabbisogno di finanziamento, ridotto l’accesso dell’Ucraina ai mercati internazionali e reso necessario un flusso di sostegno aggiuntivo per bilancio, ricostruzione e stabilità macrofinanziaria.

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 istituisce formalmente il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e il prestito AMF. L’articolo 2 chiarisce le nozioni centrali: il "sostegno dell’Unione" comprende il prestito AMF e il sostegno a fondo perduto del meccanismo; i "prestiti bilaterali" sono quelli concessi da paesi terzi a beneficio dell’Ucraina; i "prestiti bilaterali ammissibili" sono quelli approvati dalla Commissione; l’"accordo di prestito AMF" è il contratto tra Commissione e Ucraina; gli "altri costi correlati" includono costi e commissioni dovuti sui prestiti.

Meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina

Il cuore del regolamento è il meccanismo di cui al capo II. Esso serve a fornire all’Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto destinato al servizio del debito relativo al prestito AMF e ai prestiti bilaterali ammissibili. Il meccanismo riceve risorse provenienti da importi trasferiti ai sensi dell’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 e da contributi di Stati membri, paesi terzi o altre fonti, qualificati come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del regolamento finanziario.

Il sostegno è ripartito proporzionalmente al capitale di ciascun prestito espresso in euro. La Commissione adotta una decisione che stabilisce tale ripartizione e la aggiorna quando nuovi prestiti bilaterali divengono ammissibili o quando alcuni prestiti vengono interamente rimborsati. Il massimale complessivo per il capitale del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili è fissato a 45 miliardi di EUR.

Ammissibilità dei prestiti bilaterali e tempistiche

L’articolo 6 disciplina in modo puntuale i prestiti bilaterali che possono essere coperti dal meccanismo. L’Ucraina deve presentare il testo dell’accordo alla Commissione entro il 1° giugno 2025. La Commissione verifica, senza ritardo, che l’accordo non sia stato firmato prima del 20 settembre 2024, che la controparte operi sotto l’egida dell’iniziativa G7 e che il prestito sia integralmente erogato entro il 31 dicembre 2027. La decisione di esecuzione che approva l’ammissibilità deve indicare prestatore, capitale in euro e motivazione; può essere revocata se l’accordo non entra in vigore entro il 30 giugno 2025.

Accordo ULCM e erogazione del sostegno a fondo perduto

Il sostegno del meccanismo è subordinato alla conclusione di un accordo specifico tra Commissione e Ucraina, denominato accordo ULCM. Tale accordo stabilisce come le somme debbano essere utilizzate, disciplina i flussi verso i prestatori bilaterali e contiene garanzie operative e probatorie: prova dell’entrata in vigore dei singoli prestiti, prova dell’adempimento degli obblighi di rimborso, regole sulla disponibilità di somme eventualmente trattenute e autorizzazione eccezionale ai prestatori bilaterali a presentare richieste di pagamento in casi specifici.

L’Ucraina può presentare due richieste di sostegno a fondo perduto all’anno. La Commissione le valuta verificando: il prerequisito democratico solo per la parte relativa al prestito AMF, il fatto che le erogazioni non eccedano gli importi dovuti ai rispettivi prestatori e il rispetto dell’accordo ULCM. Se la valutazione è positiva, la Commissione adotta senza ritardo una decisione di erogazione. Se il sostegno disponibile per il prestito AMF supera il fabbisogno di rimborso, l’eccedenza può essere usata per il rimborso anticipato del prestito AMF o trattenuta per future esigenze di rimborso.

Prestito AMF: importo, durata e condizioni di disponibilità

Il capo III prevede un prestito AMF fino a 35 miliardi di EUR, disponibile fino al 31 dicembre 2024 ed erogabile in una sola rata, eventualmente articolata in una o più tranche da versare entro il 31 dicembre 2025. Se, al momento della decisione di erogazione, la somma del prestito AMF, dei prestiti bilaterali già approvati e delle intenzioni comunicate dai paesi terzi supera 45 miliardi di EUR, il massimale del prestito AMF viene ridotto dell’eccedenza.

La durata massima del prestito è di 45 anni. Inoltre, se nel periodo di disponibilità il fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina diminuisce drasticamente, la Commissione può ridurre o cancellare il prestito, secondo la procedura d’esame.

Prerequisito democratico e monitoraggio

La concessione del prestito AMF è subordinata al requisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto e i diritti umani, inclusi quelli delle persone appartenenti a minoranze. La Commissione e il SEAE monitorano tale prerequisito prima del versamento della rata e delle tranche, tenendo conto anche della relazione sull’allargamento e delle raccomandazioni di organismi internazionali come il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia.

La mancata soddisfazione del prerequisito comporta la sospensione sia del prestito AMF sia del sostegno a fondo perduto riferito al prestito AMF. La valutazione del prerequisito è effettuata congiuntamente a quella prevista dallo strumento per l’Ucraina.

Protocollo d’intesa e condizionalità di policy

Le condizioni politiche associate al prestito AMF sono definite in un protocollo d’intesa tra Commissione e Ucraina. Esse devono essere coerenti con le tappe qualitative e quantitative già approvate nel quadro del piano per l’Ucraina e includere un impegno alla cooperazione con l’Unione per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’industria della difesa ucraina.

La firma del protocollo e delle sue eventuali modifiche avviene mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Modalità di finanziamento, garanzie e tutela del bilancio UE

Per finanziare il prestito AMF, la Commissione può assumere prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 224 del regolamento finanziario. Il regolamento esclude espressamente la copertura con la garanzia per le azioni esterne prevista dal regolamento (UE) 2021/947: non viene costituita alcuna dotazione per il prestito AMF e non viene fissato alcun tasso di copertura.

Gli importi sospesi per violazione del prerequisito democratico possono essere utilizzati per sostenere il rimborso delle operazioni di indebitamento dell’Unione, senza che ciò esoneri l’Ucraina dalla propria responsabilità di rimborso. L’accordo di prestito AMF contiene inoltre clausole anti-frode e anti-corruzione, diritti di accesso per Commissione, OLAF, Corte dei conti e, se del caso, Procura europea, oltre a meccanismi di rimborso anticipato in caso di irregolarità gravi.

Struttura a cascata del rimborso

L’articolo 15 introduce una struttura di rimborso a cascata. In via prioritaria, il prestito AMF è rimborsato tramite il sostegno a fondo perduto messo a disposizione dal meccanismo. Se tale sostegno non è disponibile o è insufficiente, vengono utilizzati gli importi trattenuti dall’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4. Se anche questi non bastano, possono intervenire eventuali risarcimenti di guerra o liquidazioni equivalenti ottenuti dall’Ucraina. Solo in ultima istanza l’Ucraina resta responsabile dell’eventuale residuo.

Informazione istituzionale, controlli e relazioni

La Commissione deve informare periodicamente Parlamento europeo e Consiglio sull’attuazione del regolamento, fornendo i documenti pertinenti. Ogni anno, entro il 30 giugno, presenta una relazione sull’anno precedente che include sia i progressi nell’attuazione del prestito AMF sia la valutazione della situazione economica e delle prospettive dell’Ucraina e delle condizioni di policy. Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione deve inoltre presentare una relazione di valutazione ex post sui risultati e sull’efficienza del prestito AMF e sul contributo agli obiettivi dell’assistenza.

Entrata in vigore e rilevanza operativa

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sul piano operativo, per avvocati e consulenti fiscali, assumono rilievo le scadenze del 1° giugno 2025, del 30 giugno 2025, del 31 dicembre 2024, del 31 dicembre 2025 e del 31 dicembre 2027, nonché le condizioni legate alla qualificazione dei prestiti bilaterali, alla loro erogazione integrale e al coordinamento con lo strumento per l’Ucraina e con l’iniziativa G7.

Disposizioni principali

Istituzione del meccanismo e prestito AMF

L’articolo 1 istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di prestito per aiutarla a coprire il fabbisogno di finanziamenti.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, sostegno dell’Unione, prestito bilaterale, prestito bilaterale ammissibile, prestito AMF, accordo di prestito AMF e altri costi correlati.

Finalità e struttura del meccanismo

L’articolo 3 prevede che il meccanismo fornisca all’Ucraina sostegno finanziario a fondo perduto per rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili, coprendo capitale, interessi e altri costi correlati, con parità di accesso tra prestatori bilaterali e Unione.

Finanziamento del meccanismo

L’articolo 4 stabilisce che il meccanismo è finanziato da importi trasferiti ai sensi dell’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché da contributi finanziari di Stati membri, paesi terzi o altre fonti. I contributi volontari sono oggetto di accordi di contributo conclusi dalla Commissione e dal donatore.

Sostegno disponibile e limite complessivo

L’articolo 5 dispone che il sostegno a fondo perduto è utilizzabile per rimborsare il capitale, gli interessi e altri costi del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili. La ripartizione avviene in proporzione al capitale dei singoli prestiti; la Commissione adotta una decisione di ripartizione e la aggiorna se necessario. L’importo complessivo del capitale del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili non può superare 45 miliardi di EUR.

Ammissibilità dei prestiti bilaterali

L’articolo 6 disciplina la valutazione dei prestiti bilaterali: l’Ucraina presenta il testo dell’accordo entro il 1° giugno 2025; la Commissione verifica che l’accordo non sia stato firmato prima del 20 settembre 2024, che il prestatore operi sotto l’egida del G7 e che il prestito sia interamente erogato entro il 31 dicembre 2027. La decisione di esecuzione indica prestatore, capitale in euro e motivazione; può essere revocata se l’accordo non entra in vigore entro il 30 giugno 2025.

Accordo di attuazione del meccanismo (ULCM)

L’articolo 7 subordina l’erogazione del sostegno alla conclusione di un accordo ULCM tra Commissione e Ucraina. L’accordo disciplina l’obbligo di usare le risorse per il rimborso dei prestiti, i dati bancari dei prestatori, le prove di entrata in vigore e di rimborso, la gestione di importi e interessi trattenuti, l’eventuale presentazione eccezionale di richieste da parte dei prestatori bilaterali e ogni altro requisito attuativo.

Erogazione del sostegno a fondo perduto

L’articolo 8 consente all’Ucraina di presentare due richieste l’anno. La Commissione valuta il rispetto del prerequisito democratico per la parte riferita al prestito AMF, la capienza rispetto agli importi dovuti e il rispetto dell’accordo ULCM. Se positiva, adotta una decisione di erogazione; se il sostegno per il prestito AMF eccede il dovuto, l’eccedenza può essere usata per rimborso anticipato o trattenuta per future esigenze.

Prestito AMF: disponibilità, importo e durata

Gli articoli 9 e 10 prevedono un prestito AMF fino a 35 miliardi di EUR, disponibile fino al 31 dicembre 2024 ed erogabile in una rata unica, anche in più tranche, da versare entro il 31 dicembre 2025. Se la somma con i prestiti bilaterali già approvati e le intenzioni comunicate supera 45 miliardi di EUR, il massimale del prestito AMF è ridotto dell’eccedenza. La durata massima è di 45 anni.

Prerequisito democratico e sospensione

L’articolo 11 subordina il prestito AMF al mantenimento da parte dell’Ucraina di meccanismi democratici effettivi, del multipartitismo, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle minoranze. La Commissione e il SEAE monitorano il prerequisito; se non è soddisfatto o cessa di esserlo, la Commissione sospende il prestito AMF e il sostegno a fondo perduto connesso al prestito AMF.

Condizionalità del prestito AMF e protocollo d’intesa

L’articolo 12 prevede che le condizioni di politica economica siano fissate in un protocollo d’intesa coerente con le tappe qualitative e quantitative della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 e includano la cooperazione sulla ripresa e modernizzazione dell’industria della difesa ucraina. La firma e le modifiche del protocollo richiedono atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame.

Decisione di erogazione del prestito AMF

L’articolo 13 richiede una domanda di fondi dell’Ucraina prima del versamento della rata, con relazione allegata. La Commissione decide in base al rispetto del prerequisito democratico e al soddisfacimento delle condizioni del protocollo d’intesa; le tranche dovrebbero essere allineate ai tempi del sostegno del pilastro I dello strumento per l’Ucraina.

Modalità di finanziamento e garanzie

L’articolo 14 autorizza la Commissione a reperire le risorse per il prestito AMF tramite prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, secondo l’articolo 224 del regolamento finanziario. Il prestito AMF non è coperto dalla garanzia per le azioni esterne; non è prevista alcuna dotazione né alcun tasso di copertura. Gli importi sospesi possono essere usati per il rimborso delle operazioni di indebitamento dell’Unione, senza esonerare l’Ucraina dal rimborso.

Accordo di prestito AMF e tutela finanziaria

L’articolo 15 stabilisce che l’accordo di prestito AMF dettaglia le condizioni finanziarie e incorpora i diritti, le responsabilità e gli obblighi dell’accordo quadro dello strumento per l’Ucraina. Prevede sistemi di gestione e controllo, tutela contro frodi e corruzione, rimborso anticipato in caso di illeciti, mantenimento del prerequisito democratico e una struttura a cascata di rimborso che utilizza prima il sostegno del meccanismo, poi eventuali importi trattenuti, poi eventuali risarcimenti di guerra o liquidazioni equivalenti, e infine la responsabilità residua dell’Ucraina.

Comitologia e atti di esecuzione

L’articolo 16 prevede l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi richiamati si applica la procedura d’esame.

Informazione, relazioni e riesame

L’articolo 17 impone alla Commissione di informare periodicamente Parlamento e Consiglio, di presentare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull’attuazione e, entro il 31 dicembre 2027, una relazione di valutazione ex post sui risultati e sull’efficienza del prestito AMF.

Entrata in vigore

L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassistenza finanziariapolitica estera e di sicurezza comunebilancio dell’unionesanzionirelazioni con l’ucraina

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