Cassazione Penale, Sentenza n. 12156/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Corsini impugnava la condanna per peculato (art. 314 c.p.), deducendo che, sebbene avesse riscosso somme per visite svolte nella "guardia turistica", era un medico assunto a contratto in regime privato e si era limitato a fungere da mero ricettore di contributi. Sosteneva che tale attività rientrasse nel secondo comma dell'art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio/ruolo non pubblico) e non nella fattispecie che presuppone la qualifica di pubblico ufficiale, contestando quindi la configurabilità del peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la "guardia turistica" è prestazione svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e che il medico, anche se assunto ad hoc, esercita funzioni connotate da poteri pubblicistici (prescrizione su ricettario SSN, certificazione diagnostica, rilascio di ricevute su bollettario fornito dall'ASL e obbligo di riverire le somme), per cui riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Perciò l'appropriazione delle somme riscosse integra il reato di peculato; il ricorso è rigettato e restano ferme le conseguenze di legge in materia di spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La corte ha ritenuto applicabile l'art. 314 perché le somme riscosse dal medico erano connesse all'attività del Servizio Sanitario Nazionale e costituivano denaro pubblico la cui appropriazione integra peculato.
art. 358 cod. pen. (riferimento alla distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio)
Il ricorrente invocava il secondo comma per qualificarsi come mero incaricato; la Corte invece ha interpretato la qualifica in base alle funzioni effettivamente svolte, ritenendo che il medico esercitasse poteri pubblicistici tali da configurare la qualità di pubblico ufficiale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino disciplina in materia sanitaria)
Utilizzato per inquadrare la prestazione di continuità assistenziale nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e per mostrare che l'attività della guardia turistica rientra nell'organizzazione pubblica della assistenza medica.
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 59
Richiamato per evidenziare che il servizio di assistenza ai turisti può essere regolato nell'ambito delle ASL e che può prevedere modalità specifiche di erogazione e contribuzione da parte dell'utenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 29788/2017; Sez. U, n. 7958/1992; Sez. 6, n. 35836/2007)
La Corte ha richiamato precedenti che hanno qualificato come pubblico ufficiale il medico convenzionato addetto alla guardia medica o inserito nel SSN, rafforzando l'interpretazione che la qualifica dipende dalle funzioni pubblicistiche svolte.
Massime di principio
- La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si determina in base alle funzioni e ai poteri effettivamente esercitati, non soltanto in base alla qualifica contrattuale formale del soggetto.
- Quando l'attività medica è svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (prescrizione su ricettari SSN, uso di moduli/bollettari forniti dall'ASL, selezione tramite procedure pubbliche e obbligo di riversare contributi), anche il medico assunto temporaneamente può essere considerato pubblico ufficiale.
- La riscossione di contributi o contributi a carico dell'utenza, se effettuata nell'ambito di un servizio pubblico e con obbligo di versamento all'ente, comporta che tali somme assumano natura di denaro pubblico: la loro appropriazione può integrare il reato di peculato.
- La semplice etichettatura dell'attività come 'privata' o la previsione di quietanze prive di valore fiscale non escludono la natura pubblicistica dell'atto se il contesto normativo e le modalità operative indicano un'inserzione nella macchina pubblica.
- Per ridurre il rischio di responsabilità penale, chi svolge attività nell'ambito di servizi pubblici deve attenersi scrupolosamente alle procedure di riscossione e rendicontazione previste dall'ente, utilizzare i moduli ufficiali e riversare le somme secondo le modalità stabilite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11998/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12000/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2024 del 22/03/2024
- Sentenza penale · 22 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12002/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →