Sentenza n. 5368/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento sottoscritto in data 9 agosto 2025 da parte del Responsabile Acquisti e Appalti, Dr. -OMISSIS- e ricevuto dalla ricorrente in data 11 agosto 2025, con il quale, a conclusione di procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, il "Comitato Qualificazione Fornitori" di Terna ha disposto, nei confronti della ricorrente medesima, la sospensione "...della qualifica dell'Operatore e, specificamente, la sospensione dell'Idoneità -OMISSIS-per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento”; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti, in quanto illegittimi e lesivi di diritti ed interessi legittimi della qui ricorrente, endo-procedimentali, antecedenti e/o presupposti, successivi e/o conseguenti e/o comunque connessi al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti negli estremi e nel contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per sei mesi dell’idoneità della società nel sistema di qualificazione dei fornitori di Terna, adottato per omessa comunicazione di un procedimento penale a carico dell’allora legale rappresentante
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sospensione della propria idoneità nel comparto relativo al taglio di piante in prossimità di elettrodotti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Ha dedotto: l’insussistenza dell’obbligo informativo prima del rinvio a giudizio, in ragione della natura non definitiva delle contestazioni penali; la superfluità della comunicazione, poiché Terna avrebbe già conosciuto il procedimento penale, anche quale soggetto coinvolto nei fatti; l’irrilevanza dei fatti per la loro risalenza, per la loro anteriorità rispetto al conseguimento dell’idoneità e per l’assenza di una condanna definitiva; l’idoneità delle misure adottate, consistite principalmente nella sostituzione del legale rappresentante, a garantire la discontinuità gestionale e l’affidabilità della società; nonché l’illegittimità della disciplina interna di Terna, in quanto avrebbe introdotto una causa di esclusione non prevista dalla legge. Terna ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per mancata impugnazione del precedente provvedimento di congelamento dell’idoneità e, nel merito, ha sostenuto l’autonoma sussistenza dell’obbligo informativo, la gravità e rilevanza dei fatti contestati e l’inidoneità delle misure di self-cleaning.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il congelamento dell’idoneità aveva natura provvisoria e interinale, non produceva una lesione definitiva e stabile e non costituiva un atto meramente confermato dal successivo provvedimento di sospensione, adottato all’esito di un autonomo procedimento partecipato. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’obbligo previsto dall’art. 10.1 della Normativa Generale di Terna riguarda ogni evento potenzialmente rilevante per l’affidabilità e l’integrità dell’operatore e non è limitato agli esiti definitivi del procedimento penale. L’esercizio dell’azione penale, con il rinvio a giudizio, costituisce comunque un momento qualificato idoneo a far sorgere l’obbligo informativo. La presunzione di innocenza opera sul piano della responsabilità penale e non impedisce la valorizzazione amministrativa di fatti non definitivamente accertati ai fini dell’affidabilità professionale. L’obbligo dichiarativo è autonomo e non è sostituibile dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante, poiché mira anche a garantire lealtà, trasparenza e tempestività delle valutazioni. Le contestazioni di turbata libertà degli incanti, relative in larga parte a gare della stessa Terna e riferite a un soggetto apicale della società, erano direttamente rilevanti per l’integrità dell’operatore, indipendentemente dalla loro risalenza e dall’assenza di condanna definitiva. La valutazione negativa delle misure di self-cleaning è stata ritenuta non manifestamente illogica o irragionevole, considerato il loro carattere tardivo e la permanenza di elementi di continuità con la precedente gestione. La disciplina interna di Terna non introduce una nuova causa di esclusione, ma regola gli strumenti interni di verifica della permanenza dei requisiti e consente misure temporanee, quale la sospensione, funzionali alla tutela dell’interesse pubblico e dell’affidamento nella correttezza delle procedure. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché mancava l’illegittimità dell’azione amministrativa, sia perché non erano stati adeguatamente provati il danno e il nesso causale. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Il procedimento di sospensione è stato formalmente avviato con comunicazione di avvio, consentendo all’operatore di partecipare e presentare difese.
art. 10.1 della Normativa Generale di qualificazione di Terna
ogni evento potenzialmente rilevante
L’obbligo informativo dell’operatore qualificato comprende gli eventi potenzialmente rilevanti per la verifica dell’affidabilità e dell’integrità e non è limitato ai procedimenti penali definiti con sentenza irrevocabile.
art. 16 della Normativa Generale di qualificazione di Terna
Consente l’adozione della sospensione dell’idoneità quale misura temporanea conseguente alla violazione degli obblighi informativi e funzionale alla tutela dell’affidamento della stazione appaltante.
art. 98 d.lgs. 36/2023
È richiamato per affermare che, ai fini della valutazione del grave illecito professionale, possono rilevare anche condotte non definitivamente accertate, se supportate da elementi oggettivi e idonee a porre in dubbio l’affidabilità dell’operatore.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla disciplina interna di un sistema di qualificazione di regolare obblighi informativi e misure temporanee di sospensione, purché queste non siano configurate come autonome cause espulsive.
art. 30 c.p.a.
Il risarcimento presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa, il danno e il nesso causale; in mancanza di tali presupposti la domanda risarcitoria è respinta.
Massime di principio
- In un sistema di qualificazione degli operatori economici, l’obbligo di comunicare ogni evento potenzialmente rilevante per l’affidabilità e l’integrità opera anche prima della definizione del procedimento penale e, quantomeno, dal momento dell’esercizio dell’azione penale, senza essere subordinato a una condanna definitiva.
- L’obbligo dichiarativo dell’operatore economico è autonomo e non è assolto dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante, poiché assicura lealtà, trasparenza e tempestività delle valutazioni sulla permanenza dei requisiti.
- La presunzione di innocenza non impedisce alla stazione appaltante di considerare, ai fini amministrativi della valutazione dell’affidabilità professionale, fatti non ancora definitivamente accertati, purché adeguatamente supportati e concretamente rilevanti.
- La stazione appaltante può valutare negativamente misure di self-cleaning tardive o inidonee a dimostrare una reale discontinuità rispetto alla precedente gestione; tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
- La disciplina interna di un sistema di qualificazione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione quando non introduce autonome cause espulsive, ma disciplina obblighi informativi e misure temporanee di sospensione funzionali alla verifica della permanenza dei requisiti e alla tutela dell’interesse pubblico.
- Un provvedimento provvisorio di congelamento dell’idoneità, privo di lesività definitiva e seguito da un autonomo procedimento partecipato concluso con la sospensione, non deve essere necessariamente impugnato per contestare il successivo provvedimento definitivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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