Sentenza n. 757/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del verbale dell’-OMISSIS-, con cui la Questura di Latina ha disposto il ritiro cautelare, ai sensi dell’art. 7 comma 2, L. 1990 n. 241, di n. 7 fucili di proprietà del ricorrente e del relativo libretto di licenza porto di fucile, disponendone la custodia presso la Questura di Latina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritiro cautelare di sette fucili e del libretto di licenza di porto di fucile
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha disposto il ritiro cautelare di sette fucili di sua proprietà e del relativo libretto di licenza di porto di fucile, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 39, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e arbitrarietà. Secondo il ricorrente, la misura era stata adottata in relazione a una lite verificatasi il giorno precedente tra lui e un'altra persona, episodio che, anche alla luce delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla persona coinvolta e dirette a ridimensionare l'accaduto, non sarebbe stato sufficiente a giustificare il ritiro delle armi. La Questura ha prodotto documentazione relativa all'episodio, tra cui sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri, verbali di pronto soccorso e un precedente diniego di rinnovo del porto di fucile per tiro a volo, adottato nel 2018 in ragione di pregiudizi penali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che il giudizio sotteso alle misure di divieto o ritiro delle armi non coincide con un accertamento di pericolosità sociale, ma consiste in una valutazione prognostica sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di un rischio di abuso delle armi. La misura può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, quando evidenzino una condotta non riconducibile alla buona condotta; in particolare, le situazioni di conflittualità familiare o di vicinato possono costituire ragione idonea, poiché il possesso delle armi potrebbe agevolare comportamenti gravi e imprevedibili. Nel caso concreto, la documentazione amministrativa è stata ritenuta univoca nel dimostrare che l'alterco aveva avuto rilievo non lieve: il ricorrente aveva posto in essere azioni violente nei confronti di una persona in condizioni di minorata difesa, che era stata trovata sanguinante dalle Forze dell'ordine. È stata inoltre considerata la probabile futura frequentazione tra i protagonisti e la dichiarazione della persona aggredita, la quale aveva attribuito la violenza al turbamento emotivo del ricorrente; tale elemento poteva ragionevolmente indurre l'autorità a dubitare della capacità di autocontrollo del detentore. Ha corroborato la valutazione anche il precedente diniego di rinnovo del porto di fucile del 2018. Il giudice ha ritenuto non irragionevole la valutazione del Questore, precisando che il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi a tale verifica per non sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni prognostiche. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, r.d. n. 773/1931
La disposizione costituisce il presupposto normativo della misura relativa al ritiro o divieto di detenzione delle armi; la sua applicazione può essere giustificata da una valutazione prognostica sull'affidabilità del detentore e sull'assenza di rischio di abuso, anche in mancanza di condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
art. 7, comma 2, l. 241/1990
È richiamato nell'epigrafe quale base normativa del ritiro cautelare disposto dalla Questura.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente.
Massime di principio
- Il potere di vietare la detenzione o disporre il ritiro cautelare delle armi si fonda su una valutazione prognostica dell'affidabilità del detentore e dell'assenza di rischio di abuso, non essendo necessario un previo accertamento di pericolosità sociale, una condanna penale o l'adozione di misure di pubblica sicurezza.
- Situazioni concrete di conflittualità interpersonale, anche se non sfociate in procedimenti penali definiti, possono giustificare il ritiro o il divieto di detenzione delle armi quando, valutate unitamente alle circostanze dell'episodio, evidenzino un rischio di comportamenti violenti o imprevedibili agevolati dalla disponibilità delle armi.
- Nella valutazione dell'affidabilità del detentore l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare verbali di intervento, dichiarazioni testimoniali, referti o verbali di pronto soccorso e precedenti amministrativi concernenti il porto d'armi, purché il quadro istruttorio complessivo renda ragionevole la prognosi di inaffidabilità.
- Il giudice amministrativo, rispetto alla valutazione prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del detentore di armi, verifica la non irragionevolezza della decisione senza sostituire proprie valutazioni a quelle amministrative, salvo il riscontro di travisamento, carenza istruttoria o manifesta irragionevolezza.
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