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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 26 gennaio 2024, n. 443.

Giustizia amministrativa202501311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 26 gennaio 2024, n. 443, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza da eseguire era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 12 giugno 2025, ed era stata notificata all'Amministrazione il 6 febbraio 2024. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a.: esistenza di un giudicato favorevole, sua rituale notificazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se antecedente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, assegnando ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il commissario ad acta dovrà comunicare l'eventuale delega e l'eventuale insediamento alla Segreteria della Sezione. L'incarico costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice, e non comporta compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, alla distrazione in favore del difensore antistatario e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di proporre l'azione di ottemperanza e attribuiscono al giudice il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere intrapresa l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata prova dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario dell'amministrazione diversa dall'organo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva, individuandolo secondo il proprio prudente discernimento e prevedendo la facoltà di delega a soggetto dotato della necessaria professionalità.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente può essere ritenuto compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, quando l'inadempimento dipende dall'amministrazione, non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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