Sentenza n. 25/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 26 gennaio 2024, n. 443.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 26 gennaio 2024, n. 443, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza da eseguire era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 12 giugno 2025, ed era stata notificata all'Amministrazione il 6 febbraio 2024. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a.: esistenza di un giudicato favorevole, sua rituale notificazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se antecedente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, assegnando ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il commissario ad acta dovrà comunicare l'eventuale delega e l'eventuale insediamento alla Segreteria della Sezione. L'incarico costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice, e non comporta compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, alla distrazione in favore del difensore antistatario e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di proporre l'azione di ottemperanza e attribuiscono al giudice il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere intrapresa l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata prova dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario dell'amministrazione diversa dall'organo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva, individuandolo secondo il proprio prudente discernimento e prevedendo la facoltà di delega a soggetto dotato della necessaria professionalità.
- L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente può essere ritenuto compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, quando l'inadempimento dipende dall'amministrazione, non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.
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