Sentenza n. 7386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6415, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 6415 del 2024, che aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’impugnazione del provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio di opere abusive e dell’area pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I comproprietari hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 6415 del 2024 per l’asserito rinvenimento di documenti decisivi ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. Hanno dedotto che la documentazione acquisita dopo la sentenza — incarico del 27 settembre 2024, progetto preliminare dell’ottobre 2024, delibera comunale dell’11 ottobre 2024 e successive comunicazioni degli uffici — dimostrerebbe che la demolizione degli abusi, realizzati a ridosso e funzionalmente connessi alle mura scaligere, era impossibile senza un preventivo intervento di messa in sicurezza e consolidamento delle mura. Secondo i ricorrenti, ciò smentirebbe la valutazione della sentenza revocanda sulla non assoluta impossibilità della demolizione e mostrerebbe che la variante urbanistica del 2006 prevedeva una riqualificazione unitaria, senza necessità di convenzionamento o oneri urbanistici. Hanno inoltre chiesto una CTU sulla necessità delle opere provvisionali e contestato l’addebito dei costi di demolizione e consolidamento, quantificati dal Comune in euro 500.000, nonché della richiesta di euro 86.460,50 per danni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che i documenti erano successivi alla sentenza e non innovativi, e che la questione delle cautele necessarie era già stata esaminata.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. L’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. riguarda documenti decisivi preesistenti alla sentenza, successivamente trovati e non producibili per forza maggiore o fatto dell’avversario; i documenti invocati sono invece sopravvenuti e, pertanto, non possono fondare la revocazione. Inoltre, essi non sono innovativi: descrivono la successiva progettazione comunale necessaria a dare esecuzione all’acquisizione e alla demolizione, mentre la necessità di cautele per salvaguardare le mura e la complessità dell’intervento erano già state considerate nella sentenza n. 6415 del 2024. La domanda di CTU non viene esaminata in ragione dell’inammissibilità. Il Collegio precisa, senza modificare l’esito, che la demolizione in danno non consente di esigere dal privato un pagamento anticipato o una cauzione: il credito comunale sorge ed è esigibile dopo l’effettiva esecuzione delle opere, quando può essere verificato quali costi siano concretamente imputabili al responsabile dell’abuso. Non sono addebitabili al privato le opere di salvaguardia e consolidamento delle mura che non siano strettamente e unicamente causate dal manufatto abusivo. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Da qui la ritenuta sussistenza dei presupposti di revocazione straordinaria ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 3, c.p.c., per il rinvenimento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di documenti decisivi che non era stato possibile produrre in giudizio avendoli le parti ottenuti a seguito di istanza di accesso agli atti del 19 maggio 2025, avanzata dopo aver ricevuto la messa in mora da parte del Comune di Lazise per il pagamento dei costi di demolizione, quantificati in euro 500.000, oltre ad euro 86.460,50 a titolo di risarcimento danni (pari al prodotto per 5 anni dell’importo annuale di euro 17.292,19, costituito dalla somma del canone di plateatico di euro 14.161,26 e della TARI, per euro 3.145,93, che avrebbe potuto produrre la superficie di mq. 248,18 corrispondente a quella occupata dai fabbricati non demoliti).
La disposizione è richiamata come norma che, insieme all’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., disciplina la revocazione straordinaria; il Collegio esclude però che ricorrano i relativi presupposti, perché i documenti dedotti sono sopravvenuti.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’ipotesi in questione si riferisce al caso in cui vengano trovati documenti decisivi preesistenti al passaggio in giudicato. Le eventuali sopravvenienze, quali quelle prodotte dai ricorrenti, possono al più essere oggetto di autonoma impugnazione, ma non rilevano a fini di revocazione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5596).
La revocazione per documenti decisivi presuppone che i documenti esistessero prima del passaggio in giudicato e siano stati successivamente trovati; atti formati dopo la sentenza non integrano il motivo revocatorio e possono, se del caso, essere contestati autonomamente.
art. 31, commi 4-bis e 5, d.P.R. 380/2001
A tale proposito occorre ricordare che l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 contiene la regola secondo cui l’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita. Solo in via di eccezione a tale regola, ai singoli Comuni — con attribuzione della relativa competenza al consiglio comunale — è data facoltà di utilizzare, anziché demolire, l’opera abusiva, quando ritengano esistente un interesse pubblico alla conservazione, prevalente sul concorrente interesse, anch’esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia. L’interesse pubblico alla conservazione dell’opera, inoltre, può essere preso in considerazione — e ritenuto prevalente — solo ove non sussistano le situazioni preclusive costituite dal contrasto dell’opera «con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ».
L’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita; la conservazione o l’utilizzazione alternativa è eccezionale, compete al consiglio comunale e richiede un interesse pubblico prevalente, in assenza dei contrasti preclusivi indicati dalla norma. Le deroghe non trasformano la demolizione in una facoltà ordinaria.
art. 41 d.P.R. 380/2001
L’obbligo da parte del Comune di dar seguito alla demolizione d’ufficio a spese del responsabile dell’abuso trova ulteriore conferma nella formulazione dell’art. 41 del T.u.ed., ai sensi del quale ove le procedure non vengano avviate entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede avvalendosi degli uffici comunali.
La norma conferma il dovere di procedere alla demolizione d’ufficio; se le procedure non sono avviate entro 180 giorni dall’accertamento, opera il trasferimento della competenza al prefetto, che si avvale degli uffici comunali.
Massime di principio
- La revocazione per documenti decisivi richiede documenti preesistenti alla sentenza, successivamente trovati e non producibili in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; documenti formati dopo la decisione non sono utilizzabili a questo titolo, anche se possono eventualmente fondare un’autonoma impugnazione.
- L’acquisizione al patrimonio comunale di un’opera abusiva comporta, come regola, l’obbligo di demolizione. L’eventuale conservazione o utilizzazione dell’opera è eccezionale, richiede una deliberazione del consiglio comunale e un interesse pubblico prevalente, e non può operare in presenza dei contrasti urbanistici, ambientali o idrogeologici preclusivi previsti dalla legge.
- La demolizione in danno non consente all’amministrazione di imporre al privato un pagamento anticipato o una cauzione per opere non ancora eseguite: il credito per i costi di ripristino diviene esigibile dopo l’effettiva esecuzione, quando se ne può verificare la concreta imputabilità al responsabile dell’abuso.
- I costi della demolizione in danno non possono essere estesi a interventi prodromici o connessi, quali la salvaguardia e il consolidamento di strutture storiche, se non risultano strettamente e unicamente causati dal manufatto abusivo.
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