Cassazione Penale, Sentenza n. 6329/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione e ricettazione. Ha dedotto: (i) mancanza del requisito della minaccia per l'estorsione e che il suo ruolo era di mero intermediario agendo nell'interesse della vittima; (ii) assenza di ingiusto profitto personale per escludere l'estorsione; (iii) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per possibile favoreggiamento e mancata applicazione degli avvisi di cui agli artt. 62-63 c.p.p.; (iv) che la ricettazione non sussisteva perché non aveva acquisito possesso della vettura; (v) vizi nella valutazione dell'attendibilità dei testi; (vi) illegittima contestazione della recidiva dopo la chiusura dell'istruttoria; (vii) mancata concessione dell'attenuante della minore gravità (art. 62 n.4 c.p.) e vizi nella determinazione della pena e nell'applicazione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valide le motivazioni dei giudici di merito: (a) l'estorsione è integrata anche in assenza di minacce esplicite se la libera volontà della vittima è stata coartata dalla prospettazione della perdita definitiva del bene; l'intermediario è responsabile salvo che agisca esclusivamente per l'interesse della vittima e per motivi di solidarietà, circostanza non provata nel caso (Raduano aveva autonomia e interesse personale, promessa di regalo, gestione autonoma della trattativa); (b) le dichiarazioni della persona offesa sono utilizzabili contro terzi e, nel caso concreto, non costituivano autoaccusa tale da renderle inutilizzabili; (c) la contestazione della recidiva ex art. 517 c.p.p. è ammissibile come contestazione suppletiva e non ha leso il diritto di difesa; (d) la ricettazione è integrata anche dall'attività di intermediazione e dalla partecipazione alla catena delle condotte successive al furto quando vi è consapevolezza dell'origine illecita e finalità di profitto; (e) la valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi spetta ai giudici di merito e non è viziata; (f) le attenuanti sono state correttamente escluse in ragione della gravità del danno e del valore del bene; la pena è stata comunque determinata vicino al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
L'estorsione può integrarsi anche senza minacce esplicite se la volontà della vittima è stata coartata; l'intermediario può rispondere di estorsione o di concorso, salvo che abbia agito esclusivamente per l'interesse della vittima e per motivi di solidarietà.
art. 648 cod. pen.
La ricettazione comprende attività multiple successive al delitto presupposto (acquisto, ricezione, occultamento, intermediazione) se chi interviene è consapevole della provenienza illecita e mira a procurare profitto a sé o ad altri.
art. 63 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni autoindiziarie rese davanti alla polizia giudiziaria da persona non indagata non sono utilizzabili contro il dichiarante, ma possono essere utilizzate contro terzi; la garanzia tutela il solo dichiarante.
art. 517 cod. proc. pen.
La contestazione suppletiva in dibattimento è ammissibile e non determina necessariamente una lesione del diritto di difesa se viene garantito il contraddittorio; non vi sono limiti temporali rigorosi alla modifica dell'imputazione in dibattimento.
art. 521 cod. proc. pen.
La trasformazione o precisazione dell'imputazione in forma concorsuale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il mutamento non determina sorpresa impeditiva della difesa.
art. 62 n.4 cod. pen.
L'attenuante della minore gravità può essere esclusa quando la condotta abbia arrecato danno significativo o riguardi un bene di valore rilevante; la valutazione spetta al giudice e qui è stata ritenuta non applicabile.
artt. 192 e 194 cod. proc. pen.
La valutazione dell'attendibilità dei testi è rimessa al giudice di merito; censure che si limitano a chiedere diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se la motivazione appare congrua.
art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena e l'eventuale aumento per continuazione devono essere adeguatamente motivate; nel caso la Corte ha ritenuto congrua la determinazione e proporzionato l'aumento.
Massime di principio
- L'intermediario che tratta la restituzione di un bene rubato può essere ritenuto responsabile di estorsione se agisce con autonomia e interesse personale; agire solo su incarico e per esclusivo interesse della vittima e per motivi solidaristici può, al contrario, escludere la responsabilità.
- L'estorsione non richiede necessariamente minacce verbali esplicite: la compressione della libertà di autodeterminazione della vittima, anche mediante prospettazione della perdita del bene, è sufficiente.
- Le dichiarazioni auto-indiziarie rese davanti agli organi di polizia sono tutelate nei confronti del dichiarante ma possono rimanere utilizzabili contro terzi; l'inutilizzabilità erga omnes richiede specifici presupposti non automatici.
- La ricettazione può configurarsi anche attraverso comportamenti di intermediazione e partecipazione alla gestione dell'affare proveniente da furto, quando sussista consapevolezza dell'origine illecita e finalità di profitto.
- La contestazione della recidiva in dibattimento è ammissibile come contestazione suppletiva (art. 517 c.p.p.) se garantito il contraddittorio; non è sufficiente invocare la chiusura dell'istruttoria per escluderla automaticamente.
- Le questioni di valutazione della prova e di attendibilità dei testi sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione salvo che emergano vizi logici, contraddizioni o omesse valutazioni rilevanti.
- Nella determinazione della pena le attenuanti possono essere escluse in presenza di danno significativo o valore elevato del bene; le scelte del giudice relativi al trattamento sanzionatorio richiedono motivazione ma godono di un ampio apprezzamento discrezionale.
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