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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4356/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena deducendo che il giudice dell'esecuzione l'aveva revocato unicamente per il mancato verificarsi della condizione (pagamento/adempimento) senza accertare l'effettiva impossibilità dell'adempimento per cause non a lui imputabili. Inoltre contestava che la decisione si fondasse su valutazioni del merito della sentenza di condanna invece che sulla verificazione delle condizioni di eseguibilità dell'obbligo subordinante, e denunciava manifesta illogicità della motivazione alla luce della documentazione che dimostrerebbe l'impossibilità anteriore dell'adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che la revoca prevista dall'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa e che il giudice dell'esecuzione, pur non esercitando un potere discrezionale, deve verificare l'eventuale assoluta impossibilità dell'adempimento che osterebbe alla revoca. Nel caso di specie mancava la verifica delle condizioni economiche e dell'impossibilità invocate dal ricorrente; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al tribunale di Roma per nuova decisione.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 666 c.p.p.; nell'ambito del provvedimento di esecuzione il giudice deve compiere una valutazione sulla sussistenza dell'adempimento e delle cause che possano averlo reso impossibile, evitando la revoca automatica del beneficio.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in combinato disposto con l'art. 165 c.p.; impone i limiti procedurali e le modalità con cui il giudice dell'esecuzione deve accertare l'adempimento o l'impossibilità di adempiere.

  • art. 168, comma primo, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa; il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare l'effettivo adempimento dell'obbligo subordinante e l'eventuale esistenza di cause di assoluta impossibilità non imputabili al condannato che impediscano la revoca.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p. non è automatica per il mero mancato adempimento: il giudice dell'esecuzione deve accertare l'adempimento e verificare l'eventuale impossibilità dell'adempimento per cause non imputabili al condannato.
  • Il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e vincola il giudice ad un accertamento ricognitivo; non è ammessa una valutazione discrezionale estesa oltre la verifica dell'adempimento e delle cause impedititive.
  • Il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità di adempiere; l'onere di allegazione resta a carico del condannato, mentre al giudice compete valutare attendibilità e rilevanza dell'impedimento.
  • Nella fase di verifica dell'eseguibilità dell'obbligo il giudice non deve rientrare nel merito della vicenda penale né rimettere in discussione questioni di responsabilità già decise: la valutazione deve concentrarsi sulle condizioni di adempimento e sulle prove documentali dell'impossibilità.
  • Se il giudice dell'esecuzione non verifica adeguatamente le condizioni economiche o le cause di impossibilità dedotte, l'ordinanza di revoca è annullabile e il procedimento va rinviato per un nuovo esame.

Testo integrale

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