Corte di giustizia, Sentenza C-784/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — OÜ Voore Mets e AS Lemeks Põlva contro Keskkonnaamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Divieti volti a garantire la protezione degli uccelli – Articolo 9 – Deroghe – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di abbattimento degli alberi durante il periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli. — Causa C-784/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la protezione prevista dalla direttiva uccelli è ampia e non si limita alle specie in cattivo stato di conservazione. Nei tagli forestali effettuati durante il periodo riproduttivo, la presenza accertata o ragionevolmente presunta di nidificazioni può integrare i divieti di uccisione, distruzione di nidi/uova e, se del caso, di disturbo significativo. Le domande sulle deroghe per evitare danni forestali sono state dichiarate irricevibili per mancanza di un caso concreto di richiesta di deroga.
Rinvio pregiudiziale sulla portata dei divieti di protezione degli uccelli selvatici in caso di tagli forestali durante la stagione riproduttiva e sulla possibilità di deroghe per prevenire danni ai boschi.
La questione giuridica
Se l’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE vada interpretato nel senso che i divieti di uccisione, distruzione dei nidi/uova e disturbo si applicano solo quando ciò sia necessario per la conservazione delle popolazioni di uccelli ai sensi dell’articolo 2; se i tagli a raso o i tagli successivi in boschi in cui nidificano circa dieci coppie di uccelli per ettaro rientrino nei divieti di cui all’articolo 5; se l’articolo 9 consenta deroghe per evitare danni significativi alle proprietà forestali; e se un eventuale divieto incompatibile con tali deroghe sia conforme agli articoli 16 e 17 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/147/CE si applica in modo generale a tutte le specie di uccelli selvatici e non solo quando il divieto sia necessario per mantenere o adeguare le popolazioni a un livello soddisfacente; solo il divieto di disturbo di cui alla lettera d) è limitato ai casi in cui il disturbo abbia conseguenze significative sugli obiettivi della direttiva. La nozione di comportamento "deliberato" di cui all’articolo 5 va intesa, in coerenza con la direttiva habitat, come comprensiva sia dell’intenzione sia dell’accettazione del rischio dell’evento vietato. Di conseguenza, tagli a raso o tagli successivi eseguiti durante la riproduzione in boschi nei quali, sulla base di dati scientifici e osservazioni, si può ritenere la presenza di nidificazioni per ettaro rientrano nei divieti dell’articolo 5, lettere a) e b), e, se il disturbo è significativo, anche nella lettera d). Le questioni sulle deroghe ex articolo 9 per prevenire danni ai boschi sono state dichiarate irricevibili perché ipotetiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/147/CE
- Articolo 5 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 2 della direttiva 2009/147/CE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12 della direttiva 92/43/CEE
- Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
Protezione degli uccelli selvatici e tagli forestali durante il periodo riproduttivo
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), riguarda l’interpretazione della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici in relazione a provvedimenti amministrativi che hanno sospeso tagli forestali per proteggere la nidificazione degli uccelli.
Fatti e procedimento principale
Due imprese forestali, OÜ Voore Mets e AS Lemeks Põlva, avevano avviato tagli a raso o tagli successivi su terreni forestali in Estonia. L’Agenzia per l’ambiente estone ha sospeso le attività con provvedimenti inibitori fondati sulla normativa nazionale di tutela degli animali e della natura, rilevando il rischio di disturbo degli uccelli durante la riproduzione e la presenza di nidificazioni certe, probabili o possibili di varie specie.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte interpreta in particolare l’articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 2009/147/CE, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della medesima direttiva e l’articolo 2, che impone agli Stati membri di mantenere o adeguare le popolazioni di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche e ricreative.
Prima questione: ambito dei divieti dell’articolo 5
La Corte afferma che i divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), si applicano in via generale a tutte le specie di uccelli selvatici e non sono subordinati alla prova che l’attività umana incida in modo significativo sull’obiettivo di conservazione di cui all’articolo 2. Solo il divieto di disturbo di cui alla lettera d) richiede, per operare, che il disturbo abbia conseguenze significative rispetto agli obiettivi della direttiva.
La Corte precisa inoltre che la nozione di comportamento "deliberato" va intesa, in modo coerente con la giurisprudenza sull’articolo 12 della direttiva habitat, come comprensiva non solo dell’intenzione diretta di uccidere, catturare o distruggere nidi/uova, ma anche dell’accettazione della possibilità che tali effetti si producano.
Seconda e terza questione: tagli a raso e tagli successivi
La Corte ritiene che, quando sulla base di dati scientifici e osservazioni sul terreno si possa ragionevolmente ritenere che in un bosco nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, l’esecuzione di tagli a raso o successivi nel periodo di riproduzione implica l’accettazione del rischio di uccisione, disturbo o distruzione di nidi e uova. Pertanto tali attività rientrano nei divieti dell’articolo 5, lettere a) e b), e, se il disturbo ha conseguenze significative, anche in quello della lettera d).
La Corte aggiunge che la mancanza di prova della presenza di specie in cattivo stato di conservazione non esclude l’applicazione della direttiva, poiché la tutela riguarda tutte le specie di uccelli selvatici.
Deroghe ai sensi dell’articolo 9 e profili di ricevibilità
Le questioni relative alla possibilità di derogare ai divieti per effettuare tagli forestali al fine di prevenire danni significativi ai boschi sono state dichiarate irricevibili. La Corte osserva che nel procedimento principale non risultava che le imprese avessero chiesto una deroga o un’autorizzazione specifica ai sensi del diritto nazionale di recepimento; le questioni formulate erano quindi ipotetiche.
Esito della decisione
La Corte risponde nel senso che i tagli forestali effettuati durante il periodo riproduttivo possono ricadere nei divieti della direttiva uccelli anche se l’obiettivo dell’attività non è colpire gli uccelli, quando si accetti il rischio degli effetti vietati. Le questioni sulle deroghe e sulla compatibilità con gli articoli 16 e 17 della Carta non sono state esaminate nel merito per irricevibilità.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori forestali e i consulenti, la pronuncia conferma che:
- la tutela degli uccelli selvatici opera in modo esteso e non dipende dal cattivo stato di conservazione della specie;
- la presenza prevedibile di nidificazioni può bastare a far scattare i divieti;
- i tagli in periodo riproduttivo richiedono un’analisi preventiva molto rigorosa;
- le eventuali deroghe devono essere richieste e motivate in modo specifico, con verifica dell’assenza di soluzioni soddisfacenti alternative.
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