Sentenza del 20/03/2015 n. 5625 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2002 e 2003. Ha sostenuto la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, affermando che la rendita catastale attribuita entro il 31 dicembre 1999, anche se non formalmente notificata, era immediatamente efficace e consentiva al Comune di liquidare l'ICI sulla base del classamento catastale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che gli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale adottati prima del 1 gennaio 2000 erano immediatamente efficaci, senza necessità di notificazione o affissione all'albo pretorio, e producevano effetti dalla data di adozione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
Solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione.
La regola della necessaria notificazione per rendere efficace la rendita catastale opera per gli atti adottati dal 1 gennaio 2000, non per quelli adottati anteriormente.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 2
Per gli atti anteriori al 1 gennaio 2000 recepiti in atti impositivi non definitivi, non sono dovuti interessi e sanzioni per il periodo previsto dalla norma.
La disposizione non rende l'efficacia della rendita anteriore subordinata alla conoscenza effettiva del contribuente, ma disciplina esclusivamente l'esclusione temporanea di interessi e sanzioni e tutela il diritto di impugnazione.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 3
La norma è stata interpretata nel senso che le variazioni catastali anteriori al 31 dicembre 1999, anche se non formalmente comunicate, potevano essere impiegate per la liquidazione dell'ICI; la riapertura dei termini di impugnazione ha escluso un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per le rendite catastali attribuite o modificate prima del 1 gennaio 2000, l'efficacia decorre dalla data di adozione dell'atto e non dalla sua successiva notificazione.
- Il Comune può calcolare e richiedere l'ICI sulla base di una rendita catastale anteriore al 2000 anche se il contribuente non ne ha ricevuto una formale comunicazione.
- La notificazione della rendita non era necessariamente richiesta né risultava indispensabile l'affissione all'albo pretorio per esercitare il potere impositivo relativo alle rendite anteriori al 2000.
- Per le rendite adottate dal 1 gennaio 2000 in poi, invece, la notificazione è essenziale affinché l'atto produca effetti nei confronti del contribuente.
- La riapertura dei termini prevista dall'art. 74 della L. n. 342 del 2000 mira a garantire la possibilità di impugnare le vecchie variazioni catastali non comunicate, ma non impedisce l'utilizzo della rendita per la liquidazione dell'imposta.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la data di adozione della rendita catastale, distinguendola dalla data di notificazione: tale elemento determina il regime di efficacia applicabile.
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