Cassazione Penale, Sentenza n. 13405/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per decorso dei termini. Sostiene che, nonostante la conferma della condanna in appello (cd. "doppia conforme"), debba continuare ad operare il termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1 (lett. c/d), dalla pronuncia di primo grado a quella d'appello (termine non superiore a 1 anno e 6 mesi, con eventuale aumento fino a 6 mesi in ipotesi particolari), e non invece il termine massimo complessivo di cui al comma 4; in tal modo contesta l'applicazione esclusiva del comma 4 che porta al computo della durata cautelare in base alla pena edittale astratta e non alla pena irrogata in concreto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di specificità e motivazione delle censure. Sostiene, richiamando consolidata giurisprudenza, che in caso di "doppia conforme" (condanna in primo grado confermata in appello) si applica il termine massimo complessivo di cui all'art. 303, comma 4, calcolato sulla pena edittale prevista dalla legge e non i termini di fase rapportati alla pena concreta. Viene quindi confermato il diniego della declaratoria di inefficacia della custodia cautelare. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000; vengono dati gli avvisi di legge (art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
"se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero si applica soltanto la disposizione del comma 4"
La Corte interpreta la norma nel senso che, nella situazione di "doppia conforme" (condanna in primo grado confermata in appello), non si applicano i termini di fase rapportati alla pena concretamente inflitta, ma il termine massimo complessivo di cui al comma 4, calcolato sulla pena edittale.
art. 300 cod. proc. pen.
"(riferimento presente nella motivazione: comma 5, possibilità di misure in caso di condanna successiva)"
Richiamato per spiegare che è possibile l'applicazione di misure anche in ipotesi particolari (es. condanna intervenuta successivamente) e per chiarire la compatibilità delle diverse ipotesi disciplinari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ritiene non ravvisabile assenza di colpa che giustifichi esclusione della sanzione.
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020 (conv. L.176/2020) e successive modifiche
Richiamato in ordine alla modalità di svolgimento dell'udienza (conclusioni scritte, senza discussione orale) e alla procedura seguita nel procedimento.
art. 94 c.1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per gli avvisi da fornire all'imputato sulle conseguenze della sentenza e degli effetti dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" (condanna in primo grado confermata in appello) si applica il termine massimo complessivo di custodia cautelare previsto dall'art. 303, comma 4 c.p.p., calcolato sulla pena edittale e non i termini di fase rapportati alla pena concretamente inflitta.
- Il meccanismo dell'eventuale aumento fino a sei mesi (art. 303, lett. b) n. 3-bis) è regolato in modo da non consentire di aggirare il limite complessivo previsto dal comma 4: l'eventuale frazione non utilizzata può essere "spalmata" su altre fasi ma entro il termine complessivo invalicabile.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e puntuali: motivi vaghi, generici o privi di adeguata esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche sono dichiarati inammissibili.
- Per il computo della durata massima della custodia cautelare assume rilievo la fattispecie astratta (pena edittale), non la pena irrogata in concreto, quando si tratta di conferma di condanna in appello.
- Chi propone ricorso infondato o non sufficientemente motivato può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di adire la Cassazione.
- In procedimenti cautelari occorre sempre verificare la qualifica esatta del termine applicabile (termine di fase vs termine complessivo) alla luce della situazione processuale (es. presenza di condanna in primo grado, impugnazioni proposte dal PM, ecc.).
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