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Sentenza

Sentenza del 12/09/2022 n. 3768 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Imu Ici - Soggetto passivo -Sequestro conservativo - Possesso - Irrilevanza - Non comporta la perdita della titolarità del diritto reale - Titolare del diritto reale - Obbligato al pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013-2017. L'appellante ha dedotto: (i) tempestività del ricorso rispetto alla notifica del 20.11.2018 (ricorso depositato il 17.1.2019); (ii) gli immobili erano sottoposti a sequestro conservativo (4.5.2011-28.12.2015) e pertanto il pagamento sarebbe spettato al custode giudiziario; (iii) mancanza dell'invio dell'avviso bonario prima degli accertamenti; (iv) richiesta di disapplicazione delle sanzioni per grave situazione patrimoniale della società.

La decisione

La Commissione ha dichiarato tempestivo il ricorso (termine di 60 giorni ex art. 19 D.Lgs. 546/92 rispettato) ma ha respinto l'appello nel merito. Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 8057/2021) secondo cui il sequestro conservativo non altera la titolarità del diritto reale, che resta il presupposto dell'IMU: quindi la responsabilità tributaria rimane a carico del titolare del diritto reale (proprietario o titolare di diritto reale di godimento). Ha inoltre rilevato che l'obbligo di inviare l'avviso bonario sussiste solo nei casi previsti (controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/73 che evidenzi differenze) e che la comunicazione di irregolarità è obbligatoria solo nei casi dell'art. 6 co.5 legge 212/2000; pertanto non v'era nullità degli atti per mancata comunicazione preventiva. Le sanzioni sono state ritenute legittime e la società è stata condannata al pagamento delle spese di grado, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992

    art. 1 co. 2; art. 3 co. 1

    L'imposta assume come soggetto passivo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento: la nozione di possesso va intesa come titolarità del diritto reale e non si estende alla semplice disponibilità. Il sequestro non fa venir meno la titolarità del diritto reale ai fini IMU.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Termine di 60 giorni per proporre ricorso: nel caso di specie il termine è stato rispettato.

  • DPR n. 600/1973

    L'obbligo di inviare l'avviso bonario sussiste quando il controllo automatizzato della dichiarazione rilevi discrepanze rispetto a quanto dichiarato dal contribuente; in assenza di tale presupposto l'avviso bonario non è obbligatorio.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    La comunicazione di irregolarità è obbligatoria solo nei casi indicati da questa norma e la sua mancata effettuazione può comportare nullità della cartella solo nei casi previsti; non si applica automaticamente per il recupero di omessi versamenti.

  • Cassazione

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il sequestro conservativo non incide sulla titolarità del diritto reale ai fini dell'obbligazione IMU.

  • Cassazione (ulteriori ordini)

    Ord. 375/2019; Cass. 8318/2018; Ord. 12690/2018

    Ulteriori precedenti utilizzati per precisare i limiti dell'obbligo di comunicazione preventiva (avviso bonario/comunicazione di irregolarità) e la sua funzione, non estendibile ai casi di semplice recupero di omessi versamenti.

Massime di principio

  • La titolarità del diritto reale (proprietà o diritto reale di godimento) è il presupposto dell'IMU: la mera disponibilità o il possesso derivante da misure cautelari (sequestro conservativo, civile o giudiziario) non sottrae l'obbligo impositivo al titolare del diritto.
  • La designazione di un custode giudiziario non comporta automaticamente il trasferimento dell'obbligo tributario salvo che un atto specifico disponga diversamente: verificare sempre il contenuto del provvedimento che dispone il sequestro e gli eventuali oneri attribuiti al custode.
  • L'invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti (es. controllo automatizzato che evidenzi discrepanze) e non è requisito generale per la validità degli avvisi di accertamento per recupero di imposte omesse.
  • La mancata notifica di avvisi preventivi non vale di per sé a disapplicare sanzioni; la disapplicazione è possibile solo nelle ipotesi di legge o per valutazione di specifiche circostanze di fatto e diritto rilevanti.
  • Per tutelarsi in casi simili: (i) impugnare tempestivamente entro i termini previsti (60 giorni per il ricorso), (ii) documentare la titolarità reale e la natura del sequestro, (iii) verificare se il custode sia stato incaricato anche degli oneri fiscali, (iv) controllare se il procedimento è scaturito da un controllo automatizzato che avrebbe richiesto l'avviso bonario.

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