Sentenza del 12/09/2022 n. 3768 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu Ici - Soggetto passivo -Sequestro conservativo - Possesso - Irrilevanza - Non comporta la perdita della titolarità del diritto reale - Titolare del diritto reale - Obbligato al pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013-2017. L'appellante ha dedotto: (i) tempestività del ricorso rispetto alla notifica del 20.11.2018 (ricorso depositato il 17.1.2019); (ii) gli immobili erano sottoposti a sequestro conservativo (4.5.2011-28.12.2015) e pertanto il pagamento sarebbe spettato al custode giudiziario; (iii) mancanza dell'invio dell'avviso bonario prima degli accertamenti; (iv) richiesta di disapplicazione delle sanzioni per grave situazione patrimoniale della società.
La decisione
La Commissione ha dichiarato tempestivo il ricorso (termine di 60 giorni ex art. 19 D.Lgs. 546/92 rispettato) ma ha respinto l'appello nel merito. Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 8057/2021) secondo cui il sequestro conservativo non altera la titolarità del diritto reale, che resta il presupposto dell'IMU: quindi la responsabilità tributaria rimane a carico del titolare del diritto reale (proprietario o titolare di diritto reale di godimento). Ha inoltre rilevato che l'obbligo di inviare l'avviso bonario sussiste solo nei casi previsti (controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/73 che evidenzi differenze) e che la comunicazione di irregolarità è obbligatoria solo nei casi dell'art. 6 co.5 legge 212/2000; pertanto non v'era nullità degli atti per mancata comunicazione preventiva. Le sanzioni sono state ritenute legittime e la società è stata condannata al pagamento delle spese di grado, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992
art. 1 co. 2; art. 3 co. 1
L'imposta assume come soggetto passivo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento: la nozione di possesso va intesa come titolarità del diritto reale e non si estende alla semplice disponibilità. Il sequestro non fa venir meno la titolarità del diritto reale ai fini IMU.
D.Lgs. n. 546/1992
Termine di 60 giorni per proporre ricorso: nel caso di specie il termine è stato rispettato.
DPR n. 600/1973
L'obbligo di inviare l'avviso bonario sussiste quando il controllo automatizzato della dichiarazione rilevi discrepanze rispetto a quanto dichiarato dal contribuente; in assenza di tale presupposto l'avviso bonario non è obbligatorio.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
La comunicazione di irregolarità è obbligatoria solo nei casi indicati da questa norma e la sua mancata effettuazione può comportare nullità della cartella solo nei casi previsti; non si applica automaticamente per il recupero di omessi versamenti.
Cassazione
Giurisprudenza richiamata per affermare che il sequestro conservativo non incide sulla titolarità del diritto reale ai fini dell'obbligazione IMU.
Cassazione (ulteriori ordini)
Ord. 375/2019; Cass. 8318/2018; Ord. 12690/2018
Ulteriori precedenti utilizzati per precisare i limiti dell'obbligo di comunicazione preventiva (avviso bonario/comunicazione di irregolarità) e la sua funzione, non estendibile ai casi di semplice recupero di omessi versamenti.
Massime di principio
- La titolarità del diritto reale (proprietà o diritto reale di godimento) è il presupposto dell'IMU: la mera disponibilità o il possesso derivante da misure cautelari (sequestro conservativo, civile o giudiziario) non sottrae l'obbligo impositivo al titolare del diritto.
- La designazione di un custode giudiziario non comporta automaticamente il trasferimento dell'obbligo tributario salvo che un atto specifico disponga diversamente: verificare sempre il contenuto del provvedimento che dispone il sequestro e gli eventuali oneri attribuiti al custode.
- L'invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti (es. controllo automatizzato che evidenzi discrepanze) e non è requisito generale per la validità degli avvisi di accertamento per recupero di imposte omesse.
- La mancata notifica di avvisi preventivi non vale di per sé a disapplicare sanzioni; la disapplicazione è possibile solo nelle ipotesi di legge o per valutazione di specifiche circostanze di fatto e diritto rilevanti.
- Per tutelarsi in casi simili: (i) impugnare tempestivamente entro i termini previsti (60 giorni per il ricorso), (ii) documentare la titolarità reale e la natura del sequestro, (iii) verificare se il custode sia stato incaricato anche degli oneri fiscali, (iv) controllare se il procedimento è scaturito da un controllo automatizzato che avrebbe richiesto l'avviso bonario.
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