Cassazione Penale, Sentenza n. 11750/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida della custodia in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Due motivi principali: 1) insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 (contestata la sussistenza di una "struttura" associativa, la brevità del periodo operativo - sei mesi -, l'assenza di prove di frequentazione stabile tra i partecipanti, l'assenza di una cassa comune e l'interpretazione di intercettazioni e filmati come riconducibili a uso personale o ad altre ricostruzioni alternative); 2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari e mancata valutazione adeguata del "tempo silente" (argomentando l'incensuratezza dell'imputato, l'attività lavorativa, l'interruzione dei rapporti con il presunto capo e il lungo intervallo temporale tra i fatti e l'applicazione della misura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa ai gravi indizi nella parte in cui essa si risolve in rivalutazioni di merito non consentite in sede di legittimità e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del Riesame: le indagini (videoregistrazioni, GPS, intercettazioni, arresti in flagranza) hanno dimostrato l'esistenza di una struttura organizzata diretta da Russo con ruoli stabili (custodia, ritiro, consegne, spaccio) e canali di rifornimento; pertanto la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 è stata plausibilmente ricostruita. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. (comma 3) e congrua la valutazione che il tempo trascorso (circa 2 anni e 6 mesi) non abbia automaticamente fatto venir meno il pericolo di reiterazione o di prosecuzione dei rapporti criminali, anche alla luce del ruolo e della spiccata capacità a delinquere dell'indagato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti per l'indagato detenuto ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La Corte conferma che per il reato associativo non è necessaria un'organizzazione complessa: è sufficiente anche una minima struttura organizzativa, durevole, con ruoli dedicati e mezzi predisposti per il perseguimento dell'attività illecita.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma riferita ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, considerati reati fine e utilizzati come condotte inquadrate nella fattispecie associativa.
Codice di procedura penale, art. 309
Predisposizione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame secondo le norme procedurali sull'applicazione delle misure cautelari.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui alla normativa sugli stupefacenti: la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata solo con una valutazione complessiva e motivata degli elementi contrari (es. tempo silente, cessazione del vincolo associativo, condizioni personali), non con argomentazioni meramente alternative sui fatti.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata in relazione alla necessità di considerare il tempo trascorso ("tempo silente") nella valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ricorda che il tempo può affievolire la presunzione ma non è di per sé determinante.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Adempimenti amministrativi e notifiche da svolgersi quando l'indagato è detenuto; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rinnovazione o la rivalutazione degli elementi di fatto: le critiche che implichino diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo la denunzia di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione.
- Per il reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/1990 non serve un'organizzazione complessa: bastano ruoli stabili, luoghi di custodia, canali di approvvigionamento e una comune volontà durevole di immettere stupefacente sul mercato.
- Le intercettazioni e l'interpretazione dei dialoghi costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; possono essere sindacate in Cassazione solo se emergono palesi contraddizioni o manifesta illogicità.
- La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. a favore dell'applicazione della custodia cautelare per reati di stupefacenti è relativa: il giudice deve valutare anche il "tempo silente", ma il semplice decorso del tempo non è sufficiente per superarla senza elementi probatori che dimostrino la cessazione del pericolo.
- Per contrastare con successo la misura cautelare è utile fornire elementi oggettivi e integrali (documentazione dell'interruzione dei rapporti criminali, prova dell'assenza di ruoli organizzativi, attestazioni di inserimento sociale e lavorativo, assenza di comportamenti successivi indicativi di pericolosità).
- La documentazione di luoghi destinati alla custodia della droga, frequenti rifornimenti da fornitori esterni, e l'esistenza di ruoli riconoscibili (custode, corriere, spacciare) costituiscono indici forti di associazione anche se il periodo di osservazione è limitato.
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