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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24397/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), contestando: errata qualificazione della fattispecie (si sarebbe dovuto applicare il secondo comma dell'art. 659 c.p. perché l'attività del locale sarebbe professione "rumorosa"); carenza e illogicità della motivazione; mancanza di rilevazioni tecniche sul rumore; prova fondata solo su dichiarazioni di condomini; assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 c.p.; motivo nuovo in memoria di cassazione relativo alla prescrizione sopravvenuta del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i fatti integrassero il reato previsto dall'art. 659 c.p., primo comma, in quanto si è trattato di condotta abituale/permanente (segnalazioni ripetute dal 3 gennaio al 14 maggio 2016) con rumore derivante sia dall'impianto stereo sia dal vociare degli avventori, idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone. La mancanza di accertamento tecnico non ostacola la prova; l'imputato aveva l'obbligo di impedire gli schiamazzi (anche con ius excludendi o ricorso all'autorità) e non vi ha provveduto, sussistendo così anche l'elemento soggettivo. Le doglianze sulle attenuanti e sull'art. 163 c.p. sono infondate perché i giudici hanno valorizzato la persistenza della condotta e la totale indifferenza dell'imputato nonostante l'esistenza di precedenti. Il motivo nuovo sulla prescrizione non è stato esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la dichiarazione di estinzione del reato sopravvenuta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 659 c.p. distinguendo le due fattispecie: il primo comma tutela la pubblica quiete richiedendo rumori oltre la normale tollerabilità che possano incidere su un numero indeterminato di persone; il secondo comma riguarda i rumori derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi e presume la turbativa quando vi sia esorbitanza rispetto a norme o prescrizioni. Nel caso concreto è stato ritenuto applicabile il primo comma per la diffusività e la natura mista (musica + rumore antropico) del disturbo.

  • art. 9 legge n. 689/1981

    Citato dalla difesa con riferimento al principio di specialità per sostenere la depenalizzazione del secondo comma di cui all'art. 659 c.p.; la Corte non ha accolto tale argomentazione e non ha ritenuto applicabile la depenalizzazione in ragione della presunta identità di fattispecie con la normativa amministrativa invocata.

  • comma 2, art. 10 legge n. 447/1995

    Riferito dalla difesa come norma amministrativa simile alla previsione penale; la Corte ha ritenuto infondata la tesi di perfetta identità e non ha ritenuto sussistere un effetto di specialità tale da escludere la rilevanza penale.

  • art. 163 cod. pen.

    Invocato dalla difesa per ottenere un trattamento più favorevole; la Corte ha confermato il rigetto del beneficio/attenuanti in considerazione della persistenza della condotta illecita e della noncuranza mostrata dall'imputato nonché dei precedenti, ritenuti rilevanti nella valutazione negativa.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Collegio sul punto che la dichiarazione di cause sopravvenute di non punibilità (es. prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata) non può essere pronunciata in sede di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile, perché manca un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per stabilire le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata equitativamente in euro 3.000,00).

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Citata come principio di riferimento per giudicare se la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie non si sono riscontrati elementi tali da escludere l'applicazione delle conseguenze sull'onere delle spese.

Massime di principio

  • Il gestore di un pubblico esercizio può essere ritenuto responsabile ex art. 659 c.p. quando, oltre al rumore derivante da impianti, si produca rumore antropico di frequentatori tale da disturbare la quiete pubblica in modo diffuso; la responsabilità può derivare da omissione di controllo.
  • La mancanza di accertamenti tecnici sul livello sonoro non impedisce che il giudice valuti la responsabilità sulla base di segnalazioni, dichiarazioni e contesto fattuale, specie in presenza di lamentele ripetute.
  • Quando le condotte rumorose sono reiterate nel tempo si configura il carattere abituale o la natura permanente del reato e l'elemento soggettivo può ricavarsi dall'omissione di atti idonei a prevenire il disturbo.
  • La distinzione tra primo e secondo comma dell'art. 659 c.p. si basa sulla fonte del rumore: se proviene dall'esercizio di un mestiere/professione rumorosa prevale l'applicazione del secondo comma; se il disturbo è diffuso e non limitato all'attività lavorativa, si applica il primo comma.
  • Motivi di estinzione sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) non possono essere dichiarati in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile; tali questioni vanno sollevate in modo utile durante il rapporto processuale valido.
  • La persistenza della condotta illecita e la mancata reazione a lamentele reiterate possono giustificare la negazione di attenuanti e benefici anche in presenza di precedenti non gravi.

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