Cassazione Penale, Ordinanza n. 39638/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità penale già affermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il procedimento riguardava la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come modificato dalla normativa successiva richiamata in sentenza, per avere la donna violato un provvedimento questorile che le vietava di accedere a una determinata area, essendo stata vista dal personale di polizia mentre si recava all'interno del cimitero di Maddaloni. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduceva violazione di legge, ma le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio e riproponevano argomenti già disattesi dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato perché le censure erano meramente riproduttive di deduzioni già esaminate e disattese in appello e, soprattutto, tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 47/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, con esclusione della colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'ulteriore sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Norma incriminatrice della condotta contestata; la Corte ne conferma la tenuta, richiamando anche il vaglio di costituzionalità già espresso dalla Corte costituzionale.
art. 21-ter d.l. n. 113/2018
Disposizione di modifica della disciplina richiamata dalla sentenza di merito e dalla Cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte esclude però la colpa nella proposizione del ricorso.
art. 3 Cost.
Parametro di legittimità costituzionale evocato e ritenuto non violato dalla Corte costituzionale.
art. 16 Cost.
Parametro di legittimità costituzionale evocato e ritenuto non violato dalla Corte costituzionale.
art. 117, primo comma, Cost.
Parametro di legittimità costituzionale evocato in relazione alla CEDU e ritenuto non violato dalla Corte costituzionale.
art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU
Parametro convenzionale richiamato nel giudizio di costituzionalità e ritenuto non leso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio, salvo dedurre specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- Un ricorso che riproponga in modo meramente reiterativo censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria aggiuntiva può essere esclusa quando la Corte escluda la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Il precedente intervento della Corte costituzionale che abbia dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma incriminatrice rafforza la tenuta della decisione di merito e rende non decisiva la doglianza fondata su asserita illegittimità della disciplina.
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