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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03729/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento analitico-induttivo emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base familiare, con recupero di maggiori redditi e presunta attribuzione ai soci. La CTR delle Marche aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che la società avesse fornito prova contraria sufficiente, mediante documentazione relativa: all’erronea determinazione del margine di ricarico per mancata considerazione degli sfridi di lavorazione; alla consistente produzione giornaliera di rifiuti, indicata in misura pari al 6,73% e non all’1% stimato dall’Ufficio; alla ricostruzione delle iscrizioni dei beni nell’inventario al 31.12.2006. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che la CTR non avesse confutato le contestazioni dell’Ufficio e violando l’art. 132, comma 4, c.p.c., nonché l’art. 36, comma 4, d.lgs. 546/1992; (2) violazione degli artt. 38 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la prova contraria del contribuente dovesse essere grave, precisa e concordante e che, nel caso concreto, la documentazione prodotta fosse insufficiente e generica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le tesi disattese o a esaminare in modo dettagliato ogni elemento istruttorio, essendo sufficiente una motivazione логica e adeguata che dia conto delle prove ritenute decisive; nel caso concreto la CTR aveva spiegato in modo congruo il proprio convincimento, fondato sulla prevalenza delle prove documentali contrarie offerte dalla società rispetto alla pretesa dell’Ufficio. Sul secondo motivo ha ribadito che, in tema di accertamento analitico-induttivo, il contribuente può superare la presunzione dell’Amministrazione anche mediante prova contraria presuntiva o documentale, idonea a scardinare l’attendibilità della ricostruzione accertativa; la valutazione di sufficienza di tale prova è apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se motivato. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità soggettiva della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non occorre la confutazione espressa di ogni argomento disatteso.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo adeguato, ma non è richiesto l'esame analitico di tutte le prove e delle tesi delle parti.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento tributario contestato.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo oggetto di impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, una volta contestata la pretesa fiscale, può fornire prova contraria per superare la ricostruzione dell'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    La prova contraria può essere anche presuntiva, purché idonea a far venir meno l'attendibilità della presunzione posta a base dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non applicabile quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente tutte le argomentazioni delle parti né a dar conto analitico di ogni prova acquisita, essendo sufficiente che la decisione sia sorretta da una motivazione logica, coerente e idonea a spiegare le ragioni della scelta decisoria.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo, la prova presuntiva posta a base della pretesa fiscale può essere vinta dal contribuente con prova contraria anche documentale o presuntiva, purché idonea a scardinare l'attendibilità della ricostruzione dell'Ufficio.
  • La valutazione circa la sufficienza e la decisività della prova contraria offerta dal contribuente costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Quando il giudice di merito ritiene prevalenti le prove contrarie del contribuente rispetto alla presunzione fiscale, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio, ma deve evidenziare un vizio giuridico o motivazionale effettivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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