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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31752/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) mancanza e illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), soprattutto in ragione di precedenti penali limitati e di una recente liberazione con sospensione condizionale; criticava anche il richiamo a 'diversi' procedimenti pendenti ritenuto inesatto; 2) carenza e illogicità della motivazione circa la scelta della misura più afflittiva senza verifica della gradualità delle misure e senza esame dell'impiego di strumenti meno gravosi (arresti domiciliari o controllo elettronico). Il difensore sollecitava una più puntuale argomentazione e sosteneva che le censure erano tali da rendere ingiustificata la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per genericità delle censure. Ha ritenuto che: a) il sindacato della motivazione in sede di legittimità è limitato alla verifica di manifesta illogicità e non può rimettere in discussione la rivalutazione degli elementi di fatto; b) il collegio del riesame aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione richiamando la pluralità e la specializzazione dei reati, il modus operandi e l'impiego di strumenti idonei allo scasso, oltre a precedenti procedimenti a carico dell'indagato; c) le critiche del ricorrente non si erano confrontate puntualmente con tali argomentazioni e si erano risolte in doglianze generiche o in una richiesta di diversa valutazione dei fatti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti di legge alla cancelleria.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    richiamato solo per indicare la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sulla decisione di ammissibilità

  • codice di procedura penale

    art. 274, comma 1, lett. c)

    norma centrale invocata per giustificare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione della criminalità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale pericolo sulla base del modus operandi e della pluralità dei reati

  • codice di procedura penale

    art. 275, commi 1, 3 e 3-bis

    richiamate in relazione al principio di gradualità delle misure e alle possibilità di misure meno afflittive; la Corte ha rilevato che il tribunale del riesame ha esaminato e scartato le misure meno gravose come inadeguate

  • codice di procedura penale

    richiesto come requisito formale del ricorso per cassazione in materia cautelare: la Corte sottolinea l'obbligo di specificità e di confronto puntuale con la motivazione impugnata, ai fini di ammissibilità

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    definisce il limite del sindacato della Corte di cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: possibile controllo per 'manifesta illogicità' ma non per rinnovata valutazione di merito

  • codice di procedura penale

    articolo invocato per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione della pena pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per delimitare i motivi effettivamente deducibili in cassazione rispetto ai limiti posti dall'atto di impugnazione

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria richiamata nella parte finale della decisione

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione non può rivedere i fatti o effettuare una rivalutazione libera degli elementi probatori: il sindacato è limitato alla verifica di manifesta illogicità della motivazione
  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • Per giustificare la custodia in carcere per pericolo di reiterazione (art. 274, c.1, lett. c) è sufficiente una motivazione che evidenzi un modus operandi, la pluralità e la professionalità degli illeciti e la specializzazione nell'uso di strumenti idonei, purché detta motivazione non sia manifestamente illogica
  • Il principio di gradualità (art. 275) impone al giudice di valutare misure meno afflittive, ma il rigetto di dette misure deve risultare motivato; in sede di legittimità è però necessario contestare specificamente tale motivazione per ottenere un sindacato
  • Le impugnative manifestamente generiche o inesatte comportano non solo l'inammissibilità ma anche conseguenze economiche per il ricorrente (spese e Cassa delle ammende), pertanto la difesa deve curare la specificità e l'argomentazione puntuale prima di proporre ricorso
  • Se esistono procedimenti pendenti o precedenti a carico dell'indagato, il giudice può ricondurli a elementi corroboranti per il pericolo di reiterazione: la contestazione deve dimostrare l'irrilevanza o l'inesattezza di tali riferimenti per avere rilievo in cassazione

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