Cassazione Penale, Sentenza n. 31752/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) mancanza e illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), soprattutto in ragione di precedenti penali limitati e di una recente liberazione con sospensione condizionale; criticava anche il richiamo a 'diversi' procedimenti pendenti ritenuto inesatto; 2) carenza e illogicità della motivazione circa la scelta della misura più afflittiva senza verifica della gradualità delle misure e senza esame dell'impiego di strumenti meno gravosi (arresti domiciliari o controllo elettronico). Il difensore sollecitava una più puntuale argomentazione e sosteneva che le censure erano tali da rendere ingiustificata la custodia cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per genericità delle censure. Ha ritenuto che: a) il sindacato della motivazione in sede di legittimità è limitato alla verifica di manifesta illogicità e non può rimettere in discussione la rivalutazione degli elementi di fatto; b) il collegio del riesame aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione richiamando la pluralità e la specializzazione dei reati, il modus operandi e l'impiego di strumenti idonei allo scasso, oltre a precedenti procedimenti a carico dell'indagato; c) le critiche del ricorrente non si erano confrontate puntualmente con tali argomentazioni e si erano risolte in doglianze generiche o in una richiesta di diversa valutazione dei fatti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti di legge alla cancelleria.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato solo per indicare la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sulla decisione di ammissibilità
codice di procedura penale
art. 274, comma 1, lett. c)
norma centrale invocata per giustificare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione della criminalità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale pericolo sulla base del modus operandi e della pluralità dei reati
codice di procedura penale
art. 275, commi 1, 3 e 3-bis
richiamate in relazione al principio di gradualità delle misure e alle possibilità di misure meno afflittive; la Corte ha rilevato che il tribunale del riesame ha esaminato e scartato le misure meno gravose come inadeguate
codice di procedura penale
richiesto come requisito formale del ricorso per cassazione in materia cautelare: la Corte sottolinea l'obbligo di specificità e di confronto puntuale con la motivazione impugnata, ai fini di ammissibilità
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
definisce il limite del sindacato della Corte di cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: possibile controllo per 'manifesta illogicità' ma non per rinnovata valutazione di merito
codice di procedura penale
articolo invocato per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione della pena pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare i motivi effettivamente deducibili in cassazione rispetto ai limiti posti dall'atto di impugnazione
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria richiamata nella parte finale della decisione
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione non può rivedere i fatti o effettuare una rivalutazione libera degli elementi probatori: il sindacato è limitato alla verifica di manifesta illogicità della motivazione
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- Per giustificare la custodia in carcere per pericolo di reiterazione (art. 274, c.1, lett. c) è sufficiente una motivazione che evidenzi un modus operandi, la pluralità e la professionalità degli illeciti e la specializzazione nell'uso di strumenti idonei, purché detta motivazione non sia manifestamente illogica
- Il principio di gradualità (art. 275) impone al giudice di valutare misure meno afflittive, ma il rigetto di dette misure deve risultare motivato; in sede di legittimità è però necessario contestare specificamente tale motivazione per ottenere un sindacato
- Le impugnative manifestamente generiche o inesatte comportano non solo l'inammissibilità ma anche conseguenze economiche per il ricorrente (spese e Cassa delle ammende), pertanto la difesa deve curare la specificità e l'argomentazione puntuale prima di proporre ricorso
- Se esistono procedimenti pendenti o precedenti a carico dell'indagato, il giudice può ricondurli a elementi corroboranti per il pericolo di reiterazione: la contestazione deve dimostrare l'irrilevanza o l'inesattezza di tali riferimenti per avere rilievo in cassazione
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