Cassazione Civile, Ordinanza n. 20624/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore, di un estratto di ruolo da lui consultato recandosi agli sportelli dell'agente della riscossione. L'azione era diretta a far accertare la prescrizione e la decadenza dei crediti, assumendo l'inesistenza o nullità della notificazione dei sottostanti avvisi di addebito e cartelle di pagamento. Il ricorrente ha sostenuto l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione di tutela recuperatoria rispetto a crediti previdenziali asseritamente non conosciuti in modo legale. L'ente previdenziale ha resistito, eccependo l'inammissibilità della domanda. La Corte d'appello aveva già confermato il rigetto dell'opposizione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto plurimi motivi, ma la Corte ha rilevato che il ricorso si inseriva nel nuovo quadro normativo e nomofilattico derivante dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283 del 2022, che tipizza l'interesse ad agire solo in specifiche ipotesi (pregiudizio da partecipazione a gare, da verifiche su pagamenti della PA, o da perdita di benefici nei rapporti con la PA).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'azione proposta, ossia l'impugnazione dell'estratto di ruolo in sé per chiedere l'accertamento della prescrizione/decadenza dei crediti risultanti da cartelle o avvisi asseritamente non notificati, non è più consentita nei termini dedotti, salvo la dimostrazione dello specifico interesse ad agire tipizzato dalla normativa sopravvenuta. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il divieto di impugnare l'estratto di ruolo non lascia il debitore privo di tutela, potendo egli usare altri rimedi (impugnazione di ipoteca o fermo, opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, secondo i casi). Poiché nel caso concreto non risultava provato uno degli specifici pregiudizi richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità del principio nomofilattico intervenuto dopo la proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis
tipizza l'interesse ad agire nell'impugnazione del ruolo/estratto di ruolo solo in presenza di specifici pregiudizi; si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia e sulla condizione dell'azione.
D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis
ha introdotto la disciplina sopravvenuta che concretizza l'interesse ad agire in materia di impugnazione del ruolo.
L. n. 215 del 2021
legge di conversione del D.L. n. 146 del 2021, richiamata quale fonte dell'art. 12, comma 4-bis.
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016
costituisce uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto, integrando l'interesse ad agire.
art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973
la verifica sui pagamenti della pubblica amministrazione può far emergere il pregiudizio tipizzato rilevante ai fini dell'interesse ad agire.
art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
individua i soggetti pubblici rilevanti nel sistema delle verifiche sui pagamenti, richiamate quale ipotesi di pregiudizio tipizzato.
art. 363 c.p.c., comma 3
la sentenza delle Sezioni Unite è richiamata come principio enunciato nell'interesse della legge.
art. 372 c.p.c.
consente, nel giudizio di legittimità, il deposito di documentazione utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 617 c.p.c.
indicato come rimedio per far valere i vizi dell'atto esecutivo per omessa notificazione dell'atto presupposto, entro il termine decadenziale previsto.
art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999
richiamato nel precedente orientamento quale base per la tutela recuperatoria in materia di crediti previdenziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sopravvenuta, ritenuto non violato.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sopravvenuta, ritenuto non violato.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è, di regola, un'azione autonomamente proponibile se non è dimostrato uno specifico e concreto interesse ad agire, oggi tipizzato dalla disciplina sopravvenuta.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a carattere dinamico e può essere incisa da una norma sopravvenuta fino alla decisione, con applicazione anche ai processi pendenti.
- In materia di riscossione mediante ruolo, l'eventuale mancata o invalida notificazione della cartella non legittima automaticamente l'azione contro l'estratto di ruolo: il debitore deve utilizzare i rimedi specificamente previsti dall'ordinamento contro gli atti eventualmente successivi o prodromici all'esecuzione.
- Il debitore può far valere l'assenza o invalidità della notifica mediante impugnazione degli atti esecutivi o dei provvedimenti cautelari/propedeutici all'esecuzione, ma non tramite una contestazione astratta e preventiva dell'estratto di ruolo priva di un pregiudizio attuale tipizzato.
- Quando la questione di ammissibilità è resa più rigorosa da un intervento nomofilattico sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese di legittimità per la novità della questione.
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