Cassazione Penale, Sentenza n. 12232/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, detenzione domiciliare) relativa a pena residua di 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto. Il ricorso denunciava la nullità dell'udienza e del provvedimento per inosservanza delle norme sulla notificazione: l'avviso di fissazione dell'udienza era stato inviato via PEC a indirizzo di altro difensore non coinvolto (di Torino) e non all'indirizzo PEC risultante per il difensore di fiducia iscritto all'albo di Milano (avv. Mirko Oliveri), impedendo così la partecipazione del difensore e la difesa effettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Dall'esame degli atti è emerso che l'avv. Mirko Oliveri non aveva ricevuto la notificazione dell'udienza e non era comparso; la notifica era stata indirizzata a un legale estraneo al procedimento. La violazione dell'art. 666, comma 2, richiamato dall'art. 678, comma 1, c.p.p., ha integrato una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., e la decisione impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
art. 71, comma 2, Ordinamento penitenziario
Norma invocata nel ricorso in relazione all'ammissione alle misure alternative; nel provvedimento di cassazione non è risultata decisiva poiché la pronuncia si è concentrata sulla nullità per difetto di notificazione.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Regola le modalità di notificazione degli atti relativi all'udienza; la sua violazione (notifica inviata a PEC non corretta) è stata ritenuta idonea a determinare la nullità dell'udienza camerale e della decisione adottata.
art. 678, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'art. 666; rileva come norma procedurale di coordinamento che rafforza l'obbligo di corretta notificazione degli atti decisivi per la partecipazione del difensore.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fornisce la causa di nullità assoluta applicata: la mancata notificazione dell'udienza al difensore di fiducia ha determinato la nullità dell'udienza camerale e della decisione emessa.
art. 179, cod. proc. pen.
Norma richiamata in ambito di nullità; la sentenza ne riconosce l'applicazione insieme all'art. 178 per gli effetti processuali dell'assenza della notificazione necessaria.
Massime di principio
- La corretta notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, secondo gli indirizzi PEC registrati, è essenziale: la sua violazione può determinare nullità assoluta dell'udienza e dell'atto deciso.
- Se il difensore non riceve la comunicazione di fissazione dell'udienza e non è comparso, e la notifica è stata indirizzata a un soggetto estraneo, il giudice di legittimità tende ad annullare il provvedimento e a disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore deve verificare e aggiornare tempestivamente il proprio indirizzo PEC negli elenchi professionali e il mittente deve usare esclusivamente gli indirizzi ufficiali; la parte può documentare l'assenza di ricezione per ottenere l'annullamento.
- La nullità è di tipo assoluto quando l'irregolarità riguarda il diritto di difesa (mancata partecipazione per mancanza di notifica); invece, se la parte ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto partecipare, il vizio potrebbe non essere rilevante.
- In casi simili, il rimedio ordinario è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della richiesta di misure alternative, con la garanzia della partecipazione del difensore.
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