Sentenza n. 1821/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 3573/2025 pubblicata il 7.5.2025 emessa al Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero per l'esecuzione e l'amministrazione non aveva fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato di avere adempiuto alla sentenza del giudice ordinario, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. L'amministrazione deve depositare la prova dell'adempimento. È stato nominato sin da subito, per l'eventuale fase sostitutiva, il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.200 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi si conformi.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della carta elettronica, la cui attribuzione costituisce la modalità di esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura amministrativa presso la quale opera il titolare della Direzione generale nominato commissario ad acta.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notifica del titolo per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per la disciplina del titolo esecutivo e delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione e il commissario adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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