Cassazione Penale, Sentenza n. 16340/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violazione dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro. Ha proposto due motivi: 1) censura per violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta equiparazione del danneggiamento alla distruzione prevista dall'art. 335 c.p., sostenendo che il mero danneggiamento non integra la fattispecie di distruzione/dispersione; 2) censura per omessa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 213 Codice della strada (sanzione amministrativa per l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro), ritenendola norma speciale rispetto alla fattispecie penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che gli atti di causa e la descrizione fornita (l'autovettura rinvenuta 'vandalizzata ed in pessime condizioni') consentivano alla Corte d'appello di valutare che il veicolo fosse reso inservibile e, quindi, che i danni avessero determinato la sostanziale distruzione del bene. Alla luce di ciò la condotta è stata qualificata come distruzione/dispersione rilevante ai fini dell'art. 335 c.p. (colposa), e non come mera fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 213 C.d.S.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che punisce la condotta dolosa ('sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora') di beni sottoposti a sequestro; viene richiamata per evidenziare la distinzione tra condotte dolose e colpose.
Prevede la responsabilità colposa per la sola 'distruzione o dispersione' di cose sottoposte a sequestro. La Corte ha ritenuto che, se il bene è reso inservibile nella sua complessità, il danneggiamento può essere valutato come equivalente alla distruzione ai fini di questa norma.
Norma che punisce con sanzione amministrativa l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile perché il fatto accertato non era mera circolazione ma distruzione del veicolo, per cui prevale la qualificazione penale.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra danneggiamento e distruzione: la distruzione implica che il bene o la sua componente essenziale sia resa inservibile al punto che la cosa non possa più essere definita come tale.
- La responsabilità penale colposa per beni sottoposti a sequestro (art. 335 c.p.) richiede la ricorrenza della distruzione o dispersione colposa; tuttavia, se il danneggiamento è tale da rendere il bene complessivamente inservibile, può essere ritenuto equivalente alla distruzione.
- L'art. 334 c.p. riguarda le fattispecie dolose; la qualificazione tra dolo e colpa influisce sulla norma applicabile e sulla rilevanza penale della condotta.
- L'art. 213 C.d.S. (sanzione amministrativa per circolazione abusiva) è norma speciale rispetto alla tutela penale della custodia: se l'illecito consiste nella mera utilizzazione del veicolo, si applica la sanzione amministrativa; se invece la condotta determina la distruzione o dispersione del bene, prevale la qualificazione penale.
- In contestazioni sulla conservazione di cose sequestrate, la valutazione delle condizioni materiali del bene (anche se descritta sinteticamente negli atti) può essere sufficiente per ritenere realizzata la distruzione quando il giudice ritenga il bene inservibile.
- Chi è nominato custode di un bene sottoposto a sequestro deve adottare le cautele idonee alla conservazione; la negligenza grave che conduce alla sopravvenuta inservibilità del bene può comportare responsabilità penale e spese processuali.
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