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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12938/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto penalmente rilevante la condotta originariamente ritenuta non sussumibile nel reato dal primo giudice. Con il primo motivo lamentava il mancato rinvio dell'udienza per asserito legittimo impedimento del difensore, deducendo che l'adesione all'astensione dalle udienze avrebbe imposto il rinvio. Con il secondo motivo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la vicenda integrasse un mero inadempimento civilistico e non una truffa, e dunque censurava la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di appello trattato con rito cartolare non partecipato non si applica l'art. 420-ter c.p.p., perché non è prevista la comparizione personale del difensore e il contraddittorio è assicurato per iscritto; pertanto l'adesione all'astensione non impone il rinvio. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo perché generico e diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La sentenza d'appello, che aveva ravvisato la truffa per le modalità fraudolente della vendita online, il mancato invio del bene dopo il pagamento e la successiva irreperibilità dell'agente, è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    non si applica nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, poiché non è prevista la comparizione personale del difensore e il diritto di difesa è garantito dal contraddittorio cartolare

  • art. 581 c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico, a pena di inammissibilità

  • art. 640 c.p.

    la condotta di vendita online con artifici e raggiri, mancata consegna del bene dopo il pagamento e irreperibilità dell'agente integra la truffa, non un mero inadempimento civilistico

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello trattato con rito cartolare non partecipato, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non determina di regola un obbligo di rinvio, poiché non opera la disciplina del legittimo impedimento legata alla comparizione personale.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La distinzione tra inadempimento civile e truffa va compiuta verificando la presenza di una condotta decettiva e del dolo iniziale, cioè dell'intento di ingannare sin dalla fase genetica dell'accordo.
  • Il dolo iniziale può essere desunto anche da elementi fattuali anteriori o successivi alla conclusione dell'accordo, purché idonei a rivelare il proposito fraudolento originario.
  • La vendita online seguita da mancata consegna del bene, pagamento del prezzo e irreperibilità del venditore può costituire indice di artifici e raggiri rilevanti ai fini della truffa se emerge la finalità ingannatoria ab origine.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

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