Cassazione Penale, Sentenza n. 20465/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2021 che ha revocato la detenzione domiciliare concessa con provvedimento del 03/07/2020 in relazione a pena risultante dall'esecuzione pene concorrenti (Procura di Grosseto, 10/06/2019). Il ricorrente censura una errata applicazione della legge penale (citando gli artt. 47 ter e 51 ter Ord. pen.) e un vizio di motivazione, sostenendo che l'uso del telefono cellulare contestato non fosse di tale intensità da rendere incompatibile la prosecuzione della misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero in realtà doglianze di fatto e non censure di diritto efficaci. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato chiaramente la revoca: il ricorrente è stato sorpreso in flagranza mentre parlava al cellulare in presenza di soggetto non convivente, violando i divieti imposti (uso di cellulari e rapporti con estranei), circostanza che, alla luce di precedenti indagini che collegavano l'uso del cellulare a cessioni di stupefacenti, dimostrava l'inadeguatezza della misura e il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati. La corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 ter Ord. pen.
La detenzione domiciliare è una misura alternativa di natura discrezionale soggetta a revoca se il comportamento del condannato appare incompatibile con la prosecuzione della misura; anche una singola condotta grave può giustificare la revoca quando emergano elementi che rendono attuale il pericolo di commissione di ulteriori reati.
art. 51 ter Ord. pen.
Richiamato dal ricorrente ma non decisivo nel ragionamento della Corte; contestata applicazione formale ma la Corte ha ritenuto la questione in realtà basata su valutazioni di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, salvo che si ravvisi l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo unico sulle sostanze stupefacenti (richiamato)
La precedente indagine per cessione di stupefacenti e l'uso del cellulare nelle indagini sono stati valutati come elementi probatori che confermano la gravità della violazione e l'attualità del pericolo di recidiva.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992 (Nikolic Zagorke)
Richiamata per supportare il principio secondo cui la detenzione domiciliare non è un diritto soggettivo ma un beneficio discrezionale del giudice che valuta la personalità del condannato e l'idoneità della misura alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di ulteriori delitti.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso e sull'eventuale esenzione dalla sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- La concessione della detenzione domiciliare è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non costituisce un diritto soggettivo: può essere revocata se emerge incompatibilità tra il comportamento del condannato e la prosecuzione della misura.
- Una singola violazione delle prescrizioni imposte (es. uso del cellulare, contatti con estranei) può giustificare la revoca se, valutata nella complessità del caso e alla luce di elementi probatori, risulti grave e indicativa del rischio di commissione di ulteriori reati.
- In Cassazione le censure devono mirare a vizi di diritto o di motivazione; le rimostranze che implicano una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- Per resistere efficacemente a una revoca è importante produrre elementi obiettivi (prove, dichiarazioni, circostanze attenuanti) che dimostrino la non gravità della condotta o la sua compatibilità con la prosecuzione della misura.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o basati su contestazioni di fatto può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e versamento alla Cassa delle ammende), salvo che si provi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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