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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20465/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2021 che ha revocato la detenzione domiciliare concessa con provvedimento del 03/07/2020 in relazione a pena risultante dall'esecuzione pene concorrenti (Procura di Grosseto, 10/06/2019). Il ricorrente censura una errata applicazione della legge penale (citando gli artt. 47 ter e 51 ter Ord. pen.) e un vizio di motivazione, sostenendo che l'uso del telefono cellulare contestato non fosse di tale intensità da rendere incompatibile la prosecuzione della misura alternativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero in realtà doglianze di fatto e non censure di diritto efficaci. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato chiaramente la revoca: il ricorrente è stato sorpreso in flagranza mentre parlava al cellulare in presenza di soggetto non convivente, violando i divieti imposti (uso di cellulari e rapporti con estranei), circostanza che, alla luce di precedenti indagini che collegavano l'uso del cellulare a cessioni di stupefacenti, dimostrava l'inadeguatezza della misura e il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati. La corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 ter Ord. pen.

    La detenzione domiciliare è una misura alternativa di natura discrezionale soggetta a revoca se il comportamento del condannato appare incompatibile con la prosecuzione della misura; anche una singola condotta grave può giustificare la revoca quando emergano elementi che rendono attuale il pericolo di commissione di ulteriori reati.

  • art. 51 ter Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non decisivo nel ragionamento della Corte; contestata applicazione formale ma la Corte ha ritenuto la questione in realtà basata su valutazioni di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, salvo che si ravvisi l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Testo unico sulle sostanze stupefacenti (richiamato)

    La precedente indagine per cessione di stupefacenti e l'uso del cellulare nelle indagini sono stati valutati come elementi probatori che confermano la gravità della violazione e l'attualità del pericolo di recidiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992 (Nikolic Zagorke)

    Richiamata per supportare il principio secondo cui la detenzione domiciliare non è un diritto soggettivo ma un beneficio discrezionale del giudice che valuta la personalità del condannato e l'idoneità della misura alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di ulteriori delitti.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso e sull'eventuale esenzione dalla sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Massime di principio

  • La concessione della detenzione domiciliare è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non costituisce un diritto soggettivo: può essere revocata se emerge incompatibilità tra il comportamento del condannato e la prosecuzione della misura.
  • Una singola violazione delle prescrizioni imposte (es. uso del cellulare, contatti con estranei) può giustificare la revoca se, valutata nella complessità del caso e alla luce di elementi probatori, risulti grave e indicativa del rischio di commissione di ulteriori reati.
  • In Cassazione le censure devono mirare a vizi di diritto o di motivazione; le rimostranze che implicano una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • Per resistere efficacemente a una revoca è importante produrre elementi obiettivi (prove, dichiarazioni, circostanze attenuanti) che dimostrino la non gravità della condotta o la sua compatibilità con la prosecuzione della misura.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o basati su contestazioni di fatto può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p. e versamento alla Cassa delle ammende), salvo che si provi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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