Cassazione Penale, Sentenza n. 22831/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pietro Materiale era stato condannato dalla Corte d'appello di Roma per i reati di falso (artt. 477 e 482 c.p.) - per aver contraffatto tre "nullaosta" apparenti rilasciati da Comuni (Aquino, Castrocielo) usati per reimmatricolare autobus - e per truffa ai danni della Pubblica Amministrazione (art. 640 c.p., con riferimento all'art. 81 c.p. per la pluralità di atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso) per aver indotto in errore gli uffici della Motorizzazione civile di Frosinone e Roma e ottenuto fraudolentemente carte di circolazione. In Cassazione il difensore ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai reati di falso, lamentando l'assenza di specifica prova del concreto concorso dell'imputato oltre la sua qualità di titolare dell'impresa; (ii) carenza di specificità del capo di imputazione (siffa menzione del comma 2 dell'art. 640 c.p.) e mancata prova del danno patrimoniale subito dagli uffici pubblici; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione per il rifiuto di riconoscere le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), richiamando l'assenza di precedenti e la mancata quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, e ha giudicato la motivazione della Corte d'appello logica e coerente: i timbri falsi e i nullaosta rinvenuti nella sede della ditta "Autoservizi 99" e il ruolo del titolare costituivano un compendio indiziario univoco. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il fatto era stato enunciato in forma chiara e precisa e che il danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione risultava provato nella forma degli oneri e delle spese sostenute per le procedure amministrative di reimmatricolazione. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che l'assenza di precedenti non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche e che la non occasionalità delle condotte giustificava il diniego. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 477 cod. pen.
Riferita come norma penale applicabile al falso relativo a documenti; utilizzata per qualificare la contraffazione dei nullaosta
art. 482 cod. pen.
Collegata ad altre fattispecie di falso materiale/formale; usata insieme all'art. 477 per l'accertamento dei reati di falsificazione
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; qui applicata come truffa ai danni della Pubblica Amministrazione in relazione all'induzione in errore degli uffici della Motorizzazione civile
art. 81 cod. pen.
Richiamato per indicare la pluralità di atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso (concorso di atti o ampliamento della responsabilità per più azioni)
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di precedenti
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati per giustificare lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini
art. 417 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in riferimento alla forma dell'imputazione; la Corte ha ritenuto però che il capo di imputazione fosse sufficientemente chiaro e preciso
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla contestazione degli elementi costitutivi del reato; la Corte ha ritenuto che la descrizione consentisse il pieno esercizio del diritto di difesa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ordinato il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di riconsiderazione del valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in negazione dei risultati probatori non superano la soglia di ammissibilità.
- La presenza di elementi oggettivi collegati al luogo di attività dell'imputato (es. documenti falsi rinvenuti nella sede aziendale) può costituire un compendio indiziario idoneo a sostenere la responsabilità quando la ricostruzione sia logica e coerente.
- Il capo di imputazione è sufficientemente chiaro quando descrive gli elementi strutturali e sostanziali del fatto in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche tenendo conto degli atti del fascicolo processuale; non è necessario che ogni comma di norma sia espressamente indicato se il fatto è comunque definito con precisione.
- Il danno patrimoniale subito dalla Pubblica Amministrazione può essere provato in termini di costi, oneri e spese amministrative sostenute per la gestione di pratiche fondate su documentazione falsificata e ciò integra la truffa ai danni della PA.
- L'assenza di precedenti penali non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: è richiesto un apprezzamento positivo e motivato che evidenzi elementi favorevoli oltre la semplice inesistenza di precedenti.
- La mancata richiesta di trattazione orale nei termini previsti comporta lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto; le parti che non colgono tale opportunità possono vedere limitato il loro ruolo in sede di decisione scritta.
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