Ordinanza n. 4081/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del verbale con il quale la Commissione istituita presso la Corte d’appello -OMISSIS- ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia giusta decreto 5 novembre 2024; del verbale n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. 16 per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha valutato con esito negativo l’elaborato redatto da parte ricorrente; del verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione; del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d’appello di -OMISSIS- ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di recepimento e applicazione dei criteri di valutazione dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, giudizio negativo dell’elaborato e dichiarazione di inidoneità alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale con cui la commissione presso la Corte d’appello ha recepito i criteri elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, il verbale della sottocommissione che ha valutato negativamente il suo elaborato, il verbale della Commissione centrale recante i criteri di valutazione e il provvedimento dichiarativo della sua inidoneità alle prove orali. Il TAR rileva che il giudizio dipende dall’applicazione dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 della legge n. 18/2024, disposizioni già oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Tribunale in altro giudizio, per possibile contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 della legge n. 47/2012. Prima di decidere se disporre la sospensione impropria del presente giudizio, il Collegio ritiene necessario instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alle parti di esprimersi anche sull’eventuale intervento nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR non decide ancora la domanda di annullamento. Rileva che nel presente giudizio devono essere applicate le medesime norme già sottoposte alla Corte costituzionale in un giudizio analogo e valuta quindi la possibile sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, precisa che tale sospensione deve essere preceduta dal contraddittorio e non può essere disposta senza consentire alle parti di interloquire, anche in relazione alla possibilità di partecipare al giudizio incidentale costituzionale secondo le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Assegna alle parti venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sui profili indicati e riserva la decisione alla scadenza del termine. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
La disposizione è indicata come una delle norme la cui applicazione ha dato luogo alla questione di legittimità costituzionale relativa al differimento dell’entrata in vigore della disciplina applicabile all’esame di abilitazione forense per la sessione 2024.
art. 1 legge n. 18/2024
La norma di conversione è indicata, con la disposizione del decreto-legge, quale oggetto della questione di legittimità costituzionale.
art. 46 legge n. 47/2012
La disposizione costituisce la disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle norme censurate, anche per la sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
art. 3 Cost.
È il parametro costituzionale rispetto al quale il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio analogo.
art. 295 c.p.c.
È indicato quale base normativa della possibile sospensione impropria del giudizio in presenza di una questione analoga già rimessa alla Corte costituzionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone, secondo il richiamo operato dal TAR ai principi del Consiglio di Stato, la previa instaurazione del contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria.
art. 23 legge n. 87/1953
È richiamato con riferimento alla sospensione del giudizio analogo e alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nell’ambito dell’incidente di costituzionalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione impropria di un giudizio amministrativo, quando la decisione dipenda da una questione normativa analoga già rimessa alla Corte costituzionale in altro processo, deve essere preceduta dalla concessione alle parti di un termine per interloquire in contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di manifestare la propria posizione e di valutare l’eventuale partecipazione al giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, quando l’ordinamento processuale costituzionale ammetta l’intervento di soggetti parti di un diverso giudizio portatori di interessi analoghi o connessi alla questione sollevata.
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