Cassazione Civile, Ordinanza n. 16355/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per opere di ristrutturazione immobiliare. I committenti convenivano in giudizio l'appaltatore chiedendo, previo accertamento del suo inadempimento, la compensazione tra il credito residuo vantato dall'appaltatore e quanto da loro pagato ad altre imprese per rimediare a vizi e difetti delle opere. L'appaltatore, costituitosi tardivamente dopo essere stato dichiarato contumace, contestava l'inadempimento e, in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva anche la condanna dei committenti al pagamento del residuo credito. Il Tribunale dichiarava inammissibile per tardività la domanda di condanna proposta dall'appaltatore e rigettava la domanda dei committenti per difetto di prova; la Corte d'appello confermava. In Cassazione l'appaltatore deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., assumendo la violazione del giudicato interno formatosi sul rigetto delle domande attoree e sulla motivazione del primo giudice; 2) violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c. previgente, sostenendo che il compenso per opere eseguite fuori contratto dovesse essere riconosciuto in base ai documenti prodotti e alla consulenza tecnica d'ufficio; 3) generica violazione della normativa tributaria, senza indicazione delle norme asseritamente violate, con sostanziale richiesta di riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il preteso giudicato interno non riguardava una statuizione utile a sorreggere la censura e, comunque, la domanda dell'appaltatore era stata dichiarata inammissibile per tardività, capo non impugnato specificamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito; inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere delle parti di allegare i fatti principali posti a fondamento della domanda, e i documenti invocati avrebbero comunque sostenuto una domanda proposta tardivamente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, poiché non individuava alcuna norma violata ed era sostanzialmente diretto a un improprio riesame del merito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo che deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non coglie una reale statuizione decisoria censurabile o se investe capi non specificamente impugnati.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno si forma sulla statuizione non impugnata e non sul mero fatto; la censura è inammissibile se il capo assunto come coperto da giudicato non è quello effettivamente decisivo nella sentenza.
art. 115 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Non è configurabile violazione dell'art. 116 c.p.c. quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito.
art. 184 c.p.c.
nel testo previgente al d. l. n. 35/2005
La censura che invoca tale norma non può superare il giudizio di inammissibilità se tende a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e si fonda su fatti posti a base della domanda proposta tardivamente.
art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile.
art. 360-bis c.p.c.
Il vaglio di inammissibilità opera per ciascun motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura non offra argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato.
art. 334 c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità può avere rilievo anche in rapporto alle impugnazioni incidentali ai sensi della disciplina richiamata dalla Corte.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato per sottolineare la funzione di filtro dei giudizi di impugnazione e la rapidità della delibazione dei ricorsi inconsistenti.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
legge n. 228/2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicato ratione temporis.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte ricorda che i fatti principali fondativi della domanda devono essere allegati e provati dalle parti, non potendo la CTU sostituirsi all'onere probatorio.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione decisoria minima della sentenza e non sul semplice fatto o su singoli passaggi motivazionali; la censura in cassazione deve colpire il capo effettivamente coperto da giudicato e non una mera argomentazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge.
- La consulenza tecnica d'ufficio può accertare fatti tecnici o accessori necessari alla risposta al quesito, ma non può supplire all'onere delle parti di allegare e provare i fatti principali costitutivi della domanda o dell'eccezione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare chiaramente le norme asseritamente violate e non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito; in difetto di specificità è inammissibile.
- Una domanda proposta tardivamente resta inefficace a fondare il riconoscimento del diritto, e i documenti prodotti a suo sostegno non possono elidere il vizio processuale originario.
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