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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18881/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze investivano motivi di appello ai quali gli imputati avevano rinunciato aderendo al concordato ex art. 599-bis c.p.p. e che non era dedotta né ravvisabile l'ipotesi di pena illegale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva accolto un concordato tra le parti, rideterminando la pena inflitta a quattro imputati e confermando il resto della decisione di primo grado. Contro tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione: uno di essi ha dedotto violazione di legge sulla qualificazione giuridica dei fatti e vizio di motivazione sulla pena; due imputati hanno denunciato solo vizio di motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio; un quarto ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sulla qualificazione giuridica dei fatti, oltre che sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha rilevato che i ricorsi riproponevano doglianze relative a capi e punti della sentenza oggetto di rinuncia nel concordato in appello, e che in sede di legittimità non erano deducibili né i motivi rinunciati né, salvo pena illegale, i profili relativi alla determinazione concordata della pena.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello limita il perimetro del sindacato di legittimità ai soli punti non oggetto di rinuncia; non sono deducibili in cassazione i motivi rinunciati dalle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza resa all'esito di concordato in appello è governata dalla natura consensuale dell'istituto, con conseguente preclusione alla riproposizione in cassazione delle censure rinunciate.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di appello pronunciata all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone questioni rientranti nei motivi di gravame ai quali l'imputato abbia rinunciato.
  • La cognizione della Corte di cassazione, in presenza di concordato in appello, resta circoscritta ai soli profili non oggetto di rinuncia, poiché l'accordo tra le parti ha funzione consensuale e deflattiva.
  • La determinazione della pena concordata tra le parti non è censurabile in cassazione per meri vizi motivazionali o violazioni di legge concernenti il trattamento sanzionatorio, salvo che venga dedotta una pena illegale.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può provvedere de plano e deve applicare le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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