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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 2965 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Sanzioni per asseverazione infedele - Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del trasgressore - Competenza inderogabile - Configurabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione di sanzioni per asseverazione infedele/visto di conformità rilasciato in modo non conforme; si discuteva quale ufficio dell'Agenzia delle Entrate fosse competente a contestare le violazioni e ad irrogare le relative sanzioni, in relazione al domicilio fiscale del trasgressore

La decisione

È stato affermato che l'art. 39, comma 2, del d.lgs. 241/1997 attribuisce alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore una competenza specifica ex lege per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni relative ai commi 1 e 2 e all'art. 7‑bis; tale competenza è inderogabile. Conseguenza pratica: la Direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale è l'autorità legittimata a contestare e sanzionare; eventuali atti posti in essere da uffici diversi risultano carenti di competenza

Norme richiamate

  • d.lgs. 241/1997, art. 39, comma 2

    "Le violazioni dei commi 1 e 2 del presente articolo e dell'art. 7 bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    La norma attribuisce direttamente alla Direzione regionale, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, la competenza esclusiva e inderogabile per contestare le violazioni e irrogare le sanzioni relative al visto di conformità/asseverazione infedele

  • d.lgs. 241/1997, art. 7‑bis

    Richiamato come materia correlata (responsabilità connessa alle asseverazioni); la sua menzione conferma che le violazioni collegate all'asseverazione/visto rientrano nella disciplina di competenza della Direzione regionale secondo l'art. 39

Massime di principio

  • Per le sanzioni relative al visto di conformità e all'asseverazione infedele la competenza va determinata in base al domicilio fiscale del trasgressore: la Direzione regionale così individuata è l'ufficio legittimato ad irrogare le sanzioni
  • La competenza attribuita dall'art. 39, comma 2, è specifica ed inderogabile: atti di contestazione emanati da uffici diversi dalla Direzione regionale competente possono essere impugnati per incompetenza
  • Gli uffici locali possono segnalare, ma non sostituirsi formalmente alla Direzione regionale nell'emanazione dell'atto sanzionatorio; la segnalazione non conferisce di per sé competenza territoriale
  • In contenziosi simili è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione di incompetenza territoriale se l'atto proviene da ufficio diverso dalla Direzione regionale competente, poiché può comportare nullità o annullabilità dell'atto
  • Per individuare correttamente il domicilio fiscale (e quindi la Direzione regionale competente) occorre fare riferimento alle norme fiscali vigenti sul domicilio/residenza fiscale del soggetto al momento della violazione

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