Cassazione Civile, Ordinanza n. 05141/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dicembre 2000-giugno 2005 e il pagamento di differenze retributive. I giudici di merito hanno ritenuto provato che le mansioni svolte (giardinaggio, pulizia piscina, manutenzione del campo da tennis, manutenzione ordinaria e straordinaria, guardiania diurna e notturna, bracciante agricolo) fossero rese promiscuamente sia per l’abitazione privata del datore persona fisica sia per la masseria/azienda agricola della società. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: 1) improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, poiché il lavoratore aveva già ottenuto in precedenza, in sede monitoria/opposizione, il pagamento di retribuzioni per un diverso periodo nei confronti della sola società; 2) violazione dell’art. 2094 c.c. e vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla sentenza di primo grado e travisato prove testimoniali e una precedente sentenza tra le parti; 3) violazione dell’art. 1294 c.c., sostenendo che non potesse esistere un unico rapporto di lavoro contemporaneamente riferibile a due distinti datori; 4) violazione degli artt. 432 c.p.c., 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per il riconoscimento del lavoro festivo e straordinario e la relativa quantificazione equitativa, ritenuta avvenuta senza prova sull’an.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non configurabile un abuso del processo o un illegittimo frazionamento del credito, perché la precedente azione monitoria riguardava crediti retributivi diversi, assistiti da prova scritta e vantati verso la società, mentre la successiva domanda ordinaria riguardava un credito distinto, riferito a una prestazione lavorativa svolta nei confronti di due soggetti giuridici diversi e da accertare in via ordinaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo, perché diretti sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; inoltre, ha rilevato il limite della doppia conforme e l’assenza di un vero fatto storico decisivo omesso. La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di abuso del frazionamento del credito; la Corte non vi ravvisa una violazione nella vicenda concreta.
art. 1375 c.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che la condotta del lavoratore integri abuso del processo o violazione di correttezza.
art. 2909 c.c.
invocato dai ricorrenti in relazione al precedente giudicato; la Corte non ritiene sussistente un contrasto di giudicati o una preclusione.
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere l’irragionevole durata del processo da frazionamento; la Corte afferma che il parametro non è pertinente nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, utilizzata per i primi, terzo e quarto motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile nella sostanza perché volto a una rivalutazione del merito.
art. 2094 c.c.
invocato per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato; la Corte non accoglie la censura perché attinente al merito probatorio.
art. 1294 c.c.
richiamato per negare la coesistenza di due datori di lavoro; la Corte ritiene la questione risolta in fatto, non in diritto.
art. 432 c.p.c.
richiamato contro la liquidazione del lavoro festivo e straordinario; la Corte esclude la censura perché la decisione non ha fondato l’accertamento su prova equitativa dell’an.
art. 1226 c.c.
richiamato per contestare la liquidazione equitativa; la Corte osserva che la decurtazione equitativa ha riguardato solo le maggiorazioni richieste, non l’esistenza del lavoro oltre l’orario.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che l’onere di provare il lavoro straordinario incombe sul lavoratore.
art. 36 Cost.
menzionato in relazione alla pretesa retributiva del lavoratore, quale parametro di retribuzione sufficiente.
artt. 633 e segg. c.p.c.
richiamati per il procedimento monitorio legittimamente utilizzato per il credito già liquido e assistito da prova scritta.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per la preclusione al sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme.
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non integra abuso del processo il frazionamento tra un’azione monitoria per crediti retributivi già liquidi e documentalmente provati e una successiva azione ordinaria per un diverso credito, anche se originato dal medesimo rapporto di lavoro, quando le pretese hanno fatti costitutivi, regime probatorio o soggetti passivi diversi.
- Il divieto di frazionamento del credito non opera quando il creditore utilizza il procedimento monitorio per la sola parte assistita da prova scritta e agisce poi separatamente per il residuo che richiede accertamento pieno; in tal caso non vi è sviamento dello strumento processuale dal suo scopo tipico.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio: le censure che, sotto le vesti della violazione di legge o dell’omesso esame di fatto decisivo, mirano in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove sono inammissibili.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali o denunciare genericamente l’erroneità della motivazione.
- Quando il giudice di merito ha espressamente affermato che l’onere di provare il lavoro straordinario incombe sul lavoratore, la liquidazione equitativa può riguardare solo la quantificazione di poste già in qualche modo provate, non l’an della pretesa.
- La coesistenza di prestazioni rese nell’interesse di due distinti soggetti può essere accertata in fatto dal giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo l’eventuale errore di diritto, non la ricostruzione probatoria che sorregge l’accertamento.
- La presenza di una doppia conforme rafforza la preclusione al riesame dei fatti in cassazione, salvo vizi realmente riconducibili ai limiti del controllo di legittimità.
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