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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9469/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado e rideterminato la pena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina (kg 9,912). L'unico motivo dedotto contestava l'omessa esclusione della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e la mancata applicazione dell'art. 59, comma 2, c.p. (colpevolezza in relazione alla circostanza), nonché vizi di difetto, illogicità e insufficienza della motivazione. La difesa sosteneva l'eventuale inconsapevolezza della ricorrente circa l'effettiva entità della sostanza, richiamando spostamenti e breve intervallo temporale prima del ritrovamento e l'assenza di mezzi per la cessione di tale quantitativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente applicato gli artt. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e 59 c.p., motivando adeguatamente la sussistenza almeno della colpa grave della ricorrente in relazione all'ingente quantitativo. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e congruente: la droga era stata rinvenuta in un ripostiglio adibito a lavanderia accessibile tramite chiavi trovate nell'abitazione e nel quadro elettrico, il locale era chiuso a lucchetto, la confezione e il peso lasciavano ravvisare un quantitativo significativo e venivano adottate cautele congruenti con l'attività di illecita detenzione e destinazione alla cessione. La Cassazione ha inoltre sottolineato l'inammissibilità delle censure che mirano soltanto a una diversa valutazione del merito probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Circostanza aggravante per l'ingente quantitativo: la Corte richiede l'accertamento della consapevolezza o almeno della colpevolezza dell'agente in relazione alla dimensione ponderale; può essere riconosciuta anche se la conoscenza manca ma sussiste ignoranza per colpa o errore dovuto a colpa.

  • codice penale, art. 59, comma 2

    Prevede che le circostanze aggravanti o attenuanti siano imputate solo se il soggetto è colpevole anche in relazione ad esse; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che è sufficiente la prova che l'agente conoscesse la circostanza o l'abbia ignorata per colpa/errore colposo.

  • codice penale, art. 73, comma 1

    Norma di riferimento per il reato di cui la ricorrente è stata condannata (detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti); utilizzata per inquadrare il fatto di reato principale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese di procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo disponendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990) è necessario accertare la colpevolezza del soggetto anche in relazione alla dimensione ponderale; la prova può consistere in elementi oggettivi dai quali sia ragionevole inferire la conoscenza o, quanto meno, la colpevolezza (ignoranza per colpa).
  • La Corte può desumere la consapevolezza dalla combinazione di elementi materiali: luogo di custodia accessibile solo all'imputato (chiavi, locali chiusi), confezionamento e cautele adottate, peso/volume e valore economico della sostanza, ruolo e condotte dell'imputato (p. es. funzionamento come corriere).
  • Se la deduzione dell'imputato è fondata su una diversa valutazione delle prove (lettura alternativa dei fatti), la Cassazione tende a dichiarare inammissibili tali motivi: la riforma della valutazione probatoria è di competenza del giudice di merito, non della Corte di legittimità, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • Un ricorso che punti solo all'esclusione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti concorrenti è spesso inammissibile per carenza di interesse, salvo che il valore della circostanza abbia influenzato concretamente la determinazione della pena (in tal caso è ammissibile).
  • In situazioni simili è fondamentale raccogliere e provare elementi concreti che possano giustificare l'ignoranza (non colposa) dell'imputato rispetto al quantitativo: ad es. inequivocabili prove di estraneità, assenza di accesso esclusivo al luogo, atti contrari al possesso o alla custodia, o testimonianze che dimostrino l'impossibilità di conoscere la quantità.

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