Sentenza del 29/12/2017 n. 31127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva sospeso, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., l'esecutività della propria sentenza, favorevole all'Amministrazione, nelle more del ricorso per cassazione proposto dal contribuente. L'Agenzia sosteneva che l'art. 373 c.p.c. non fosse applicabile al processo tributario, che l'ordinanza fosse priva di motivazione sufficiente e che non fossero stati adeguatamente accertati i requisiti del danno grave e irreparabile e del fumus boni iuris.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria impugnata per cassazione non è ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., perché non ha natura decisoria e definitiva, non produce efficacia di giudicato sui diritti soggettivi e non costituisce provvedimento abnorme. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare a B.N. le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; nulla è stato disposto nei confronti di Equitalia.
Norme richiamate
Art. 373 c.p.c.
Consente la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione. Nel processo tributario l'ordinanza emessa sulla base di tale disposizione è ritenuta ammissibile e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
Art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma non impedisce, secondo la lettura accolta dalla Corte, l'applicazione dell'art. 373 c.p.c. al processo tributario.
Art. 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede e disciplina espressamente la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria impugnata per cassazione, confermando la compatibilità della tutela cautelare con il processo tributario.
Art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso soltanto contro provvedimenti aventi natura sostanzialmente decisoria e definitiva, idonei a incidere sui diritti soggettivi con efficacia di giudicato. Tali requisiti non sussistono nell'ordinanza cautelare di sospensione.
Art. 134 c.p.c.
Disciplina la forma e la motivazione delle ordinanze. Nel caso concreto la censura relativa alla motivazione non ha potuto essere esaminata nel merito, poiché il ricorso contro l'ordinanza era inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, ma tali censure non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'ordinanza che sospende cautelarmente l'esecuzione di una sentenza impugnata per cassazione è, in linea generale, un provvedimento interinale e non è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- Perché un provvedimento non decisorio possa essere impugnato ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., non basta che sia ritenuto erroneo o abnorme: deve anche avere natura sostanzialmente decisoria e definitiva, incidendo su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
- La sospensione cautelare richiede normalmente una valutazione del pericolo di danno grave e irreparabile e della plausibilità delle ragioni giuridiche dedotte; tuttavia, eventuali contestazioni sulla motivazione dell'ordinanza non rendono automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione.
- La disciplina della sospensione nel processo tributario deve essere interpretata in modo coordinato con gli strumenti cautelari previsti dal D.Lgs. n. 546/1992, incluso l'art. 62-bis, che conferma la possibilità di chiedere la sospensione durante il giudizio di cassazione.
- Quando un'impugnazione è proposta contro un provvedimento cautelare non ricorribile, la conseguenza può essere l'inammissibilità senza esame delle singole censure e la condanna alle spese della parte soccombente.
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