Cassazione Civile, Ordinanza n. 26077/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La lite nasce da una scrittura privata del 2 maggio 1984 con cui uno dei due fratelli sosteneva di avere acquistato la nuda proprietà di una quota del 16,666% di una società in nome collettivo familiare, con obbligo della controparte di stipulare un atto pubblico ricognitivo del trasferimento. In primo grado il convenuto aveva resistito negando l'efficacia attuale dell'accordo e, in via riconvenzionale, chiedendo la risoluzione o comunque la declaratoria di improduttività di effetti della scrittura, oltre alla prescrizione dei diritti da essa derivanti. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda dell'attore, ritenendo non provata una rinuncia tacita o un mutuo consenso risolutorio. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato una lettera del 28 ottobre 2006, inviata dal difensore dell'altra parte, dalla quale emergerebbe che quest'ultima si qualificava titolare soltanto di un terzo della società e proponeva la vendita di tale partecipazione, circostanze che avrebbero dimostrato la rinuncia all'assetto derivante dalla scrittura del 1984; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa ex art. 360, n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe escluso senza adeguata spiegazione che quella corrispondenza fosse idonea a provare la rinuncia tacita o il mutuo consenso risolutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della lettera del 28 ottobre 2006, senza indicare un vero fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre il fatto evocato era stato comunque considerato dalla Corte d'appello. Quanto al secondo motivo, ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva comunque il ragionamento decisorio: la rinuncia tacita a un diritto può desumersi solo da un comportamento concludente univoco, mentre inerzia, silenzio o ritardo non bastano, e nel caso concreto la volontà abdicativa non risultava in modo incontrovertibile dalle prove valorizzate. La Cassazione ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ.
richiamato quale rimedio specifico richiesto per ottenere l'effetto traslativo in luogo dell'atto non stipulato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza impugnata per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ovvero per motivazione apparente
la motivazione è nulla solo se, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 ...
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
il ricorrente deve depositare e indicare puntualmente gli atti rilevanti per il vizio dedotto
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di chiedere in cassazione una nuova valutazione delle prove, ma richiede l'indicazione specifica di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo per l'esito della causa.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non rende percepibile il ragionamento decisorio; non vi è nullità se la sentenza, anche in forma sintetica, espone le ragioni della decisione.
- La rinuncia tacita a un diritto può desumersi solo da comportamenti concludenti inequivoci e incompatibili con la volontà di conservarlo; inerzia, silenzio o ritardo non bastano, da soli, a provare la rinuncia.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio motivazionale in un mezzo per ottenere un nuovo esame del merito e del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26017/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →