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Sentenza

Sentenza del 19/09/2017 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCISE - Esenzioni - Imbarcazioni adibite ad uso commerciale extra UE - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava alla S. M. S.r.l. maggiori accise per complessivi 431.816 euro, ritenendo indebite le forniture di carburante effettuate in esenzione d'imposta a favore di circa 400 imbarcazioni, comprese quelle battenti bandiera extra-UE. Secondo l'Ufficio, l'esenzione prevista dal D.M. 577/1995 e dalla normativa sulle accise sarebbe stata limitata alle imbarcazioni nazionali o comunitarie. La società sosteneva invece che l'esenzione spettasse a tutte le imbarcazioni impiegate nella navigazione commerciale in acque comunitarie, indipendentemente dalla bandiera, richiamando anche il principio del legittimo affidamento derivante da precedenti controlli senza contestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla S. M. S.r.l. Ha ritenuto che l'esenzione dall'accisa dipendesse dall'utilizzo commerciale dell'imbarcazione e non dalla nazionalità della bandiera, poiché la normativa europea escludeva dalla disciplina agevolativa soltanto le imbarcazioni private da diporto. È stata quindi riconosciuta l'esenzione anche per le imbarcazioni extra-UE, purché adibite a uso commerciale e utilizzate nella navigazione prevista dalla normativa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della difficoltà interpretativa della disciplina e della questione relativa al legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • D.M. 577/1995

    Disciplina l'impiego agevolato dei prodotti petroliferi per le unità commerciali da diporto.

    La Commissione ha interpretato la disciplina nel senso che il requisito determinante per l'esenzione è l'utilizzo commerciale dell'imbarcazione, non la nazionalità della bandiera. Pertanto, l'agevolazione può spettare anche alle imbarcazioni extra-UE.

  • Art. 24 del D.lgs. 504/1995 e Tabella A, punto 3, allegata al Testo Unico delle Accise

    Prevedono l'esenzione o l'impiego agevolato dei prodotti energetici destinati alla navigazione.

    La normativa è stata letta in conformità alla disciplina europea, escludendo dall'esenzione le sole imbarcazioni private da diporto e includendo invece quelle impiegate per attività commerciali.

  • Art. 20 del D.L. 331/1993

    La società lo ha richiamato tra i motivi originariamente dedotti, ma la decisione si è concentrata principalmente sull'interpretazione dell'esenzione e sul legittimo affidamento.

  • Art. 10, commi 1 e 2, della L. 212/2000

    Principi di collaborazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    La precedente condotta dell'Amministrazione, che aveva effettuato controlli senza contestare l'esenzione per imbarcazioni extra-UE, è stata considerata idonea a fondare l'affidamento del contribuente sulla correttezza del comportamento adottato.

  • Art. 12, comma 7, e art. 7 della L. 212/2000

    Richiamati dalla società in via incidentale per contestare ulteriori profili procedurali e motivazionali degli atti, ma non decisivi per l'esito principale della controversia.

  • Art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva 92/81/CEE

    La disposizione è stata interpretata, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso che l'esenzione riguarda la navigazione commerciale nelle acque comunitarie e non è esclusa per il solo fatto che l'imbarcazione batta bandiera extra-UE.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-389/02, 1 aprile 2004

    Ha chiarito che l'esenzione per la navigazione si applica alle attività commerciali, con esclusione delle sole imbarcazioni private da diporto.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-349/07, Sopropé, 18 dicembre 2008

    È stata invocata dalla società a sostegno dei principi di tutela del legittimo affidamento, buona fede e rispetto dei diritti del contribuente nei procedimenti tributari.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale europea subordina l'esenzione all'utilizzo commerciale del bene o del mezzo, il requisito funzionale può prevalere sul criterio formale della nazionalità o della bandiera, salvo un'espressa esclusione normativa.
  • Per le esenzioni relative ai carburanti destinati alla navigazione, le imbarcazioni private da diporto possono essere escluse, mentre quelle effettivamente impiegate in attività commerciali possono beneficiare dell'agevolazione anche se extra-UE.
  • La prova dell'uso commerciale e della destinazione prevista dalla norma deve essere concreta e documentata; la mera navigazione in acque comunitarie non è necessariamente sufficiente se mancano gli altri requisiti applicabili.
  • Controlli precedenti dell'Amministrazione conclusi senza contestazioni possono contribuire a formare un legittimo affidamento, soprattutto in presenza di una prassi ripetuta e conosciuta dall'Ufficio.
  • Il legittimo affidamento non sostituisce automaticamente i requisiti sostanziali dell'esenzione, ma può impedire conseguenze retroattive quando il contribuente abbia seguito una prassi apparentemente conforme e l'Amministrazione abbia contribuito all'incertezza interpretativa.
  • In presenza di una disciplina ambigua, la valutazione deve considerare congiuntamente il testo nazionale, la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

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