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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32637/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato la validità della vendita immobiliare effettuata dal liquidatore nominato con decreto presidenziale (dott. Antioco Angius) e aveva riconosciuto il diritto al compenso del liquidatore. Il prof. Pietro Melis contestava la nomina del liquidatore (sostenendone la nullita o inesistenza per carenza di presupposti), chiedeva la nullita del contratto di compravendita stipulato dal liquidatore con la Arco s.r.l. e sosteneva che la Arco non fosse in buona fede al momento dell'acquisto; denunciava altresi vizi procedurali e la retroattivita della revoca presidenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'Appello. In sintesi: 1) la domanda di declaratoria di nullita dell'atto di nomina del liquidatore e' stata ritenuta inammissibile, anche perche' il decreto presidenziale era stato revocato e la vicenda va disciplinata dall'art. 742 c.p.c.; 2) trova applicazione l'art. 742 c.p.c. che tutela gli acquisti dei terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla revoca; 3) la buona fede della Arco e' stata accertata in relazione alla data del contratto preliminare ritenuta rilevante (inesistenza di elementi concreti che dimostrassero la conoscibilita o la conoscenza del vizio alla data rilevante); 4) la vendita e il contratto definitivo sono stati considerati validi e opponibili alla parte ricorrente; 5) il liquidatore Antioco Angius ha diritto al compenso e la quantificazione disposta dal giudice di merito e' stata confermata; 6) il ricorso e' quindi integralmente rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 742 c.p.c.

    La revoca o la modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione non compromette i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori; quindi la tutela del terzo acquirente in buona fede prevale sugli effetti della revoca.

  • art. 2275 c.c.

    Disciplina la nomina del liquidatore per le societa di persone; la nomina disposta dal Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione e' possibile dopo un'indagine sommaria e non assume carattere decisorio definitivo, essendo rimovibile con giudizio ordinario.

  • art. 2272 n.3 c.c.

    Riferimento al principio secondo cui lo scioglimento per accordo richiede determinate maggioranze; la questione e' stata parte delle censure del ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la nomina presidenziale facesse ricorso a un'indagine sommaria e non comportasse automaticamente nullita assoluta.

  • art. 1398 c.c.

    Norma generale sui contratti conclusi da chi e' privo dei poteri di rappresentanza; la Corte ha tuttavia distinto l'ipotesi di rappresentanza carente dalla fattispecie del liquidatore nominato giudizialmente, ribadendo la tutela del terzo in buona fede secondo art. 742 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione al sindacato sulla nomina in sede di volontaria giurisdizione; la giurisprudenza e la Corte hanno ribadito i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti non decisori.

  • riferimenti giurisprudenziali (Cass. n. 4019/2017, Sez. Unite 26.7.2002 n.11104 e altri limiti)

    La Corte di legittimita ha gia' affermato che la nomina del liquidatore in volontaria giurisdizione puo' essere adottata dal Presidente dopo indagine sommaria e che la revoca presidenziale non produce automaticamente effetti retroattivi a danno dei terzi acquistanti di buona fede.

Massime di principio

  • Se un liquidatore e' nominato dal Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, la nomina e gli atti posti in essere durante l'incarico sono normalmente opponibili ai terzi di buona fede salvo prova di nullita originaria evidente; molte doglianze devono essere proposte tempestivamente tramite azione ordinaria.
  • L'art. 742 c.p.c. protegge l'acquirente di buona fede che abbia stipulato una convenzione vincolante anteriormente alla revoca: valutare la buona fede al momento in cui il terzo ha compiuto la scelta vincolante (spesso il preliminare efficace) e non solo al definitivo.
  • La revoca presidenziale non ha di regola efficacia retroattiva per ledere diritti dei terzi in buona fede; per contestare la validita della nomina e degli atti del liquidatore e togliere efficacia agli acquisti, e' necessario dimostrare la nullita originaria non rimovibile o la mala fede del terzo.
  • Per un socio che intenda impedire la vendita di un bene sociale gestito da liquidatore giudiziale, e' essenziale agire subito (azioni cautelari o ordinare impugnazioni) prima della stipula di accordi preliminari vincolanti: il ritardo puo' compromettere ogni rimedio rispetto ai terzi acquirenti.
  • Il liquidatore nominato giudizialmente che eserciti l'incarico con diligenza e buona fede ha diritto al compenso anche se la sua nomina viene successivamente revocata; la quantificazione compete al giudice e, salvo vizi evidenti, viene confermata in sede di merito.

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