Cassazione Penale, Ordinanza n. 03502/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un furto pluriaggravato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato prima della sentenza di secondo grado; 2) mancanza della condizione di procedibilità per il delitto contestato; 3) difetto di motivazione sulla responsabilità penale, perché la decisione di merito sarebbe fondata su un travisamento delle risultanze istruttorie. La Suprema Corte ha ritenuto infondate/inammissibili tutte le censure: la prescrizione non era maturata, la seconda doglianza introduceva una questione nuova non dedotta in appello ed era comunque priva di fondamento perché il reato era procedibile d'ufficio, mentre la terza censura mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la prescrizione del reato, osservando che per il furto pluriaggravato contestato, accertato il 2 settembre 2015, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo il 2 marzo 2028. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla procedibilità perché nuova rispetto ai motivi di appello e comunque infondata, trattandosi di reato procedibile d'ufficio. Infine ha respinto la censura sulla motivazione, ribadendo che in cassazione non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
Norme richiamate
artt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
Disposizioni richiamate per qualificare il fatto come furto pluriaggravato, commesso in continuazione; la Corte valorizza la qualificazione del reato anche ai fini della procedibilità d'ufficio e del termine di prescrizione.
art. 606, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escludendo la possibilità di una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto e di una diversa valutazione del compendio probatorio.
art. 125 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla motivazione, per ribadire che il ricorso non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
art. 591 c.p.p.
Norma evocata in via implicita dalla declaratoria di inammissibilità per motivi nuovi e non dedotti in appello.
art. 157 c.p.
Utilizzato per il calcolo del termine di prescrizione, ritenuto non ancora maturato alla data del giudizio di appello.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili questioni che non siano state già devolute al giudice di appello, salvo casi eccezionali non ricorrenti nella specie; il motivo nuovo è inammissibile.
- La censura sulla prescrizione deve confrontarsi con la concreta qualificazione giuridica del fatto e con il relativo termine di prescrizione: se alla data del giudizio impugnato il termine non è maturato, la doglianza è infondata.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito o una diversa lettura del compendio probatorio; è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne reali illogicità o violazioni di legge.
- Quando il ricorso si risolve nella richiesta di sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una ricostruzione alternativa dei fatti, la doglianza è inammissibile perché estranea ai limiti del sindacato di cassazione.
- Se il reato contestato è procedibile d'ufficio, la doglianza sulla mancanza della condizione di procedibilità è infondata e non può condurre all'annullamento della decisione.
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