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Sentenza

Sentenza n. 1318/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Rimini di archiviazione dell’istanza relativa alla pratica di lavoro stagionale per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva ottenuto il visto d’ingresso per lavoro stagionale sulla base del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Rimini ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 286/1998. Dopo l’ingresso in Italia e l’assunzione da parte del datore di lavoro, le parti avevano sottoscritto in forma analogica il contratto di soggiorno, che avrebbe dovuto essere trasmesso allo Sportello unico con le modalità previste dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998. L’amministrazione disponeva tuttavia l’archiviazione della pratica ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998, ritenendo tardiva la trasmissione del contratto firmato digitalmente. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi; violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, 22, commi 5-ter e 6, e 24, comma 1, del d.lgs. 286/1998; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, buona fede e tutela del legittimo affidamento. In particolare, sosteneva che l’omessa interlocuzione procedimentale gli aveva impedito di dimostrare che il ritardo dipendeva da causa di forza maggiore o comunque non era a lui imputabile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto che l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, pur prevedendo il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso entro il termine di quindici giorni previsto dal comma 6, faccia salvo il caso in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore. Tale previsione rende necessario che il lavoratore e il datore di lavoro siano informati del mancato ricevimento del contratto sottoscritto digitalmente, affinché possano fornire giustificazioni e dimostrare la non imputabilità del ritardo. La previa comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi assume quindi una funzione sostanziale, non meramente formale. Non è sufficiente opporre che il sistema informatico ministeriale non preveda la notifica di un preavviso di archiviazione, poiché le modalità tecniche del gestionale non possono neutralizzare la garanzia partecipativa prevista dalla legge. L’amministrazione è stata obbligata a riesercitare il potere, riavviando il procedimento, assegnando a entrambe le parti un termine preciso per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto e concludendo il procedimento con il rilascio degli atti dovuti ove ne ricorrano i presupposti. Le spese sono state integralmente compensate. Nel corso del giudizio, dopo il decreto cautelare monocratico, l’amministrazione aveva già riaperto il procedimento, ma ciò non ha impedito la definizione nel merito mediante annullamento dell’atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    prevede, tra le cause di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro, il caso in cui il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione nel termine previsto

    La causa di rifiuto o revoca non opera quando il ritardo dipenda da forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore; l’amministrazione deve consentire all’interessato di dimostrare tali circostanze.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    termine di 15 giorni per la trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità previste dalla legge

    Il termine per la trasmissione del contratto deve essere coordinato con la possibilità di dimostrare la forza maggiore o la non imputabilità del ritardo; tale possibilità presuppone la conoscenza del mancato ricevimento da parte dell’amministrazione.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Costituisce la base normativa del nulla osta e dell’assunzione del lavoratore straniero per lavoro stagionale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è rilevante quando consenta all’interessato di rappresentare le ragioni che possono escludere l’applicazione della misura sfavorevole.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi deve essere assicurata quando la partecipazione sia necessaria per consentire all’interessato di dimostrare la non imputabilità del ritardo o la forza maggiore.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato con riferimento ai dedotti difetti di motivazione, illogicità e contraddittorietà dell’atto.

  • art. 56 c.p.a.

    sospensione cautelare urgente inaudita altera parte

    Ha consentito l’adozione del decreto monocratico cautelare che ha determinato il riesame e la riapertura del procedimento amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    possibilità di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito al Collegio di definire la controversia con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che il mancato rispetto del termine per la trasmissione di un documento produca effetti sfavorevoli, ma esclude tali effetti se il ritardo dipende da forza maggiore o non è imputabile all’interessato, l’amministrazione deve informare tempestivamente l’interessato del mancato ricevimento del documento.
  • La comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi ha natura sostanziale, e non meramente formale, quando consente al destinatario di dimostrare circostanze legalmente rilevanti che impediscono l’adozione del provvedimento sfavorevole.
  • Le carenze o i limiti del sistema informatico utilizzato dall’amministrazione non possono escludere l’applicazione delle garanzie partecipative previste dalla legge né impedire all’interessato di far valere la forza maggiore o la non imputabilità del ritardo.
  • L’annullamento dell’atto adottato senza consentire la partecipazione necessaria comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere secondo i criteri conformativi stabiliti dal giudice, assegnando agli interessati un termine per regolarizzare la documentazione e valutando successivamente la sussistenza dei presupposti per il provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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