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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1999. Sosteneva che la sospensione dei termini tributari prevista per i comuni colpiti dalle eruzioni dell'Etna non potesse applicarsi, poiché il termine originario per il versamento delle imposte era già scaduto prima degli eventi calamitosi e dell'inizio del periodo di sospensione. Secondo l'Agenzia, la sospensione riguardava soltanto i termini ancora pendenti e non quelli già scaduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella. Ha stabilito che la sospensione si applica anche al termine di 60 giorni indicato nella cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, poiché tale termine riguarda comunque il pagamento delle somme dovute e precede l'avvio dell'esecuzione forzata. La disciplina emergenziale non ha natura premiale e non distingue tra contribuenti già inadempienti e contribuenti non ancora in mora: mira a evitare un aggravio patrimoniale sui soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 18.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e costituisce il fondamento della cartella di pagamento impugnata.

  • D.L. n. 245/2002, art. 4, convertito nella L. n. 286/2002

    sospensione, fino al 31 marzo 2003, "dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori" e possibilità di sospendere i "termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria"

    La norma ha introdotto la sospensione emergenziale dei termini per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, includendo gli adempimenti e i versamenti tributari.

  • D.M. Economia e Finanze 14 novembre 2002, art. 1, commi 1 e 2

    sono sospesi ... i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo

    La sospensione riguarda anche società e altri soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei comuni individuati dal decreto.

  • D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005

    mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione

    Ha prorogato il periodo di sospensione fino al 15 dicembre 2005 e disciplinato le modalità di pagamento delle somme sospese, anche mediante rateizzazione senza aggravio di sanzioni e interessi.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 1011

    Ha previsto una disciplina ulteriore per regolarizzare omissioni o ritardi nei versamenti successivi alla sospensione, in continuità con la normativa emergenziale precedente; nel caso concreto non è stata direttamente applicata perché la società aveva già iniziato a pagare secondo il piano previsto.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 50

    intimazione ad adempiere ... entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione

    Il termine indicato nella cartella non è un termine meramente processuale per l'esecuzione, ma è anche un termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo; pertanto rientra nella sospensione emergenziale.

  • Costituzione, artt. 2 e 3, comma 2

    La Corte ha letto la normativa emergenziale alla luce del principio solidaristico e dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli economici derivanti dalla calamità, evitando di gravare temporaneamente sui patrimoni dei soggetti danneggiati.

  • Art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione

    La non contestazione riguarda i fatti materiali, non l'interpretazione delle norme né la loro applicazione al caso concreto, che restano attività proprie del giudice.

Massime di principio

  • Quando una normativa emergenziale sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, la sospensione va interpretata in modo ampio e può comprendere anche il termine di pagamento indicato in una cartella esattoriale, se il termine scade nel periodo previsto.
  • La sospensione può operare anche se l'obbligazione tributaria era già scaduta o il contribuente era già in mora: salvo limitazioni espresse, non è necessario che il contribuente fosse ancora puntuale alla data di inizio della sospensione.
  • Il termine di 60 giorni della cartella, pur riferendosi a un debito già esigibile, ha anche la funzione di consentire il pagamento spontaneo prima dell'esecuzione forzata e rientra quindi tra i termini per il versamento delle imposte.
  • Le agevolazioni emergenziali devono essere applicate verificando attentamente il comune di residenza o sede, il periodo temporale coperto dai decreti e le specifiche modalità di pagamento o rateizzazione previste dalla disciplina.
  • Il principio di non contestazione non può trasformare in incontestabile l'interpretazione giuridica prospettata da una parte: il giudice deve comunque interpretare autonomamente le norme e verificare la loro applicabilità ai fatti accertati.

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