Sentenza n. 1156/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1423/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1423/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1423/2024, passata in giudicato il cui attestato è stato depositato in giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario se non già pagate, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento senza che l'Amministrazione abbia provveduto.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo derivante da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto delle somme eventualmente già corrisposte e può comprendere sia le spese liquidate nella sentenza da eseguire sia quelle del giudizio di ottemperanza, ove non già pagate.
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