Cassazione Penale, Sentenza n. 29037/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale: il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'indagato avverso il provvedimento della Corte di appello che, in sede cautelare, aveva negato la revoca del divieto di dimora nel Comune di Arzano ovvero la sua sostituzione con la meno afflittiva misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge e motivazione, sostenendo in sintesi che il giudice dell'appello cautelare avrebbe: a) fondato la decisione su argomentazioni nuove e non contenute nel provvedimento impugnato; b) sostituito integralmente il percorso motivazionale del primo giudice con una motivazione autonoma non consentita; c) omesso una autonoma valutazione delle esigenze cautelari, trascurando elementi difensivi sopravvenuti o favorevoli, come il trasferimento di due dei tre nuclei familiari delle persone offese, la correttezza processuale dell'indagato e il tempo trascorso dall'applicazione della misura; d) affermato il pericolo di reiterazione del reato in modo non attuale e fondato solo sulla gravità del fatto; e) omesso di verificare la possibilità di misure meno afflittive; f) fatto ricorso a una motivazione per relationem priva di effettiva critica autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, nell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., il giudice dell'impugnazione ha piena cognizione entro i limiti devoluti dai motivi e può integrare, correggere o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, anche ove questa sia del tutto mancante, purché resti nell'ambito delle questioni devolute. Ha quindi escluso che il Tribunale avesse ecceduto tali limiti: dal provvedimento impugnato emergeva invece una autonoma valutazione degli elementi già acquisiti e di quelli sopravvenuti dedotti dalla difesa, con specifico esame dell'attualità delle esigenze cautelari, della persistenza del contesto offensivo e della frequenza dei luoghi da parte delle persone offese. Le doglianze del ricorrente sono state considerate assertive e volte solo a sollecitare una diversa valutazione del fatto, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
richiamato in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare e di valutazione delle sopravvenienze
art. 310 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'appello cautelare; il giudice dell'impugnazione ha cognizione limitata ai motivi devoluti ma pieni poteri di valutazione entro tali limiti
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato per le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato
art. 275 cod. proc. pen.
richiamato per la scelta e l'adeguatezza della misura cautelare
art. 292 cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai requisiti del provvedimento cautelare
art. 311 cod. proc. pen.
richiamato come norma sul ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. opera il principio devolutivo: il giudice dell'impugnazione è vincolato ai punti del provvedimento investiti dai motivi e alle questioni strettamente connesse, ma entro tali limiti dispone di pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto.
- Il tribunale della libertà può integrare, correggere o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato senza dover annullare la decisione per carenza motivazionale, anche quando la motivazione originaria sia del tutto mancante, purché la decisione resti nell'ambito delle questioni devolute.
- In sede di controllo cautelare, la verifica dell'attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura deve confrontarsi con gli elementi sopravvenuti e con quelli dedotti dalla difesa, ma il giudice può motivare anche richiamando la persistenza del contesto fattuale e della pericolosità desunta dagli atti.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice cautelare: le censure devono confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata e non limitarsi a prospettare una lettura alternativa dei fatti.
- La semplice deduzione di elementi favorevoli alla difesa non è sufficiente, se il giudice li esamina e spiega in modo non manifestamente illogico perché non siano idonei a escludere o attenuare le esigenze cautelari.
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