Circolare numero 154 del 26-7-1999
Esclusione dal contributo di solidarietà ex art. 9-bis c. 2, del D.L. 29/3/1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/6/1991, n. 166, degli accantonamenti effettuati al Fondo in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito dell'art. 58, comma 11, della legge n. 144/1999, il contributo di solidarietà previsto per gli accantonamenti ai fondi integrativi di previdenza non è più dovuto sulle contribuzioni e somme versate al fondo pensionistico complementare "Fiorenzo Casella". Per il settore editoriale, l'esonero opera dal periodo di paga "05/99". Le aziende interessate possono recuperare quanto già versato a tale titolo tramite il mod. DM10/2, utilizzando il nuovo codice "L932" con apposita causale, entro la denuncia contributiva con scadenza al 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.
Esenzione dal contributo di solidarietà per il Fondo integrativo "Fiorenzo Casella"
Esenzione dal contributo di solidarietà per il Fondo "Fiorenzo Casella"
La circolare interviene per recepire l'effetto dell'art. 58, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che esclude l'applicazione del contributo di solidarietà sulle contribuzioni e sulle somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". La disciplina si inserisce nel quadro normativo già esistente in materia di contribuzione ai fondi integrativi di previdenza e produce effetti specifici per il settore editoriale.
Quadro normativo richiamato
Per i periodi successivi al 30/6/1991, la contribuzione sugli accantonamenti ai fondi integrativi di previdenza è stata disciplinata dall'art. 9-bis, comma 2, della legge 1/6/1991, n. 166, confermato dall'art. 12 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124 e, da ultimo, dall'art. 6 del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314. La legge n. 662/1996 aveva inoltre previsto per i datori di lavoro il pagamento rateale di un contributo del 15% sugli accantonamenti a fondi e casse con finalità di previdenza e assistenza integrative effettuati nel periodo 1/9/1985 - 30/6/1991.
Successivamente, l'art. 17, comma 1-ter, del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28/2/1997, n. 30, ha ridotto al 2% la misura della contribuzione dovuta per il periodo 1/9/1985 - 30/6/1991 su contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale. La circolare richiama la precedente n. 73 del 24/3/1997 per l'ambito applicativo e per l'individuazione delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa tenute al versamento al Fondo integrativo pensionistico "Fiorenzo Casella".
Decorrenza dell'esonero
Con la legge n. 144/1999, il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 non è più dovuto per le contribuzioni a somme versate al fondo "Fiorenzo Casella". La circolare precisa che, dal periodo di paga "maggio 1999" (05/99), le aziende del settore editoriale non sono più tenute al versamento di tale contributo sulle contribuzioni e somme versate al fondo in questione, in quanto si tratta del periodo di paga in corso all'entrata in vigore della legge.
Recupero delle somme già versate
I datori di lavoro obbligati al versamento al Fondo integrativo pensionistico "Fiorenzo Casella" possono recuperare il contributo di solidarietà ex legge n. 166/1991 non più dovuto dal periodo di paga 05/99. Il recupero deve avvenire mediante una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Ai fini operativi, occorre:
- determinare l'ammontare del contributo di solidarietà già versato per i periodi da maggio 1999;
- esporre l'importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2;
- utilizzare il codice di nuova istituzione "L932";
- anteporre al codice la dicitura "recupero contributo 10% art. 58, c.11, L.n.144/1999".
Contenuto dell'allegato normativo
L'allegato riporta il testo dell'art. 58 della legge n. 144/1999, che conferma l'esclusione del contributo di solidarietà per le contribuzioni al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella" e indica la copertura finanziaria della misura. Viene inoltre riportato l'art. 72, che disciplina le disposizioni finali e stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa decorrenza espressamente prevista.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La contribuzione sugli accantonamenti ai fondi integrativi di previdenza è stata regolata, per i periodi successivi al 30/6/1991, dall'art. 9-bis, comma 2, della legge 1/6/1991, n. 166, poi confermato dall'art. 12 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124 e dall'art. 6 del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314. La legge n. 662/1996 aveva inoltre previsto un contributo rateale del 15% sugli accantonamenti effettuati nel periodo 1/9/1985 - 30/6/1991. Per il settore editoriale, l'art. 17, comma 1-ter, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, aveva già ridotto al 2% la contribuzione dovuta per il medesimo periodo.
Esclusione del contributo per il fondo "Fiorenzo Casella"
L'art. 58, comma 11, della legge 17/5/1999, n. 144 stabilisce che il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 non è dovuto per le contribuzioni e somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Di conseguenza, le aziende del settore editoriale non sono più tenute al versamento del contributo di solidarietà su tali importi a partire dal periodo di paga "05/99", ossia dal maggio 1999, periodo in corso all'entrata in vigore della legge.
Soggetti interessati
Sono interessati i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo integrativo pensionistico "Fiorenzo Casella", istituito a favore degli impiegati e operai delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani nonché delle agenzie di stampa. La circolare richiama, per l'individuazione delle aziende rientranti nell'ambito applicativo, la precedente circolare n. 73 del 24/3/1997.
Recupero delle somme già versate
I datori di lavoro possono recuperare il contributo di solidarietà ex legge n. 166/1991 non più dovuto a decorrere dal periodo di paga 05/99. Il recupero deve essere effettuato con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.
Modalità operative sul mod. DM10/2
Per il recupero, i datori di lavoro devono determinare l'ammontare del contributo di solidarietà già versato per i periodi da maggio 1999 e indicarlo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2. Deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "L932", preceduto dalla dicitura "recupero contributo 10% art. 58, c.11, L.n.144/1999".
Contenuto della legge richiamata
L'allegato riporta il testo dell'art. 58, comma 11, della legge n. 144/1999, che esclude il contributo di solidarietà per le contribuzioni al fondo "Fiorenzo Casella", e dell'art. 72 sulle disposizioni finali, che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa decorrenza espressa.
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