Circolare numero 155 del 26-7-1999
Rateizzazione del versamento del contributo in oggetto. Legge 17/5/1999, n.144, art. 45.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il contributo dello 0,30% per il finanziamento del trattamento di mobilità, non versato dalle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti per il periodo 1/1/1995-31/1/1996, va recuperato dal 30/9/1999 in quattro rate trimestrali di pari importo, senza sanzioni né interessi. Indica le modalità operative tramite DM10/V e DM20/reg, il termine per chiedere la dilazione all’INPS entro il 30/9/1999 con allegata la prova del primo versamento, e precisa la confluenza delle denunce in una specifica inadempienza con segnalazione "48". Restano invece ferme le istruzioni già contenute nella circolare n. 263/1998 per gli importi ex art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 relativi alle procedure di mobilità dello stesso periodo.
Recupero rateizzato del contributo 0,30% per imprese di spedizione e trasporto
Recupero del contributo 0,30% per il trattamento di mobilità
La circolare interviene sul recupero del contributo dello 0,30% destinato al finanziamento del trattamento di mobilità, non versato dalle imprese di spedizione e trasporto che occupino più di 50 addetti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 gennaio 1996. Il chiarimento si fonda sull’art. 45, comma 26, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha definito una modalità di recupero rateizzata dell’esposizione contributiva.
Disciplina del recupero rateale
Il recupero deve essere effettuato, a decorrere dal 30 settembre 1999, in quattro rate trimestrali di pari importo. La legge esclude espressamente l’applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi. La circolare precisa che, per beneficiare della dilazione, l’impresa deve presentare apposita richiesta alla sede INPS territorialmente competente entro il 30/09/1999, allegando la prova dell’avvenuto versamento della prima rata.
Modalità operative di regolarizzazione
Per la quantificazione dell’importo arretrato, le aziende devono utilizzare un modello DM10/V di tipo "E" con codice provenienza "3". Qualora la denuncia riguardi più mesi, deve essere indicato il periodo iniziale e finale, ma non è possibile includere due anni diversi nello stesso modello; in tale evenienza devono essere predisposti due modelli separati. Nei righi dedicati vanno riportati:
- il codice "CQ76";
- il numero dei dipendenti interessati;
- l’ammontare delle retribuzioni imponibili;
- l’aliquota applicata;
- il contributo dovuto.
Modalità di versamento e gestione amministrativa
Tutti i pagamenti, sia in unica soluzione sia in forma rateale, devono essere eseguiti con modello "DM20/reg", indicando il codice tipo archivio "I" nello spazio antistante il numero di inadempienza. Dopo l’acquisizione, i DM10/V confluiscono in una specifica inadempienza contraddistinta dal tipo segnalazione "48", con il significato di "regolarizzazione ex art. 45, c. 26, L. n. 144/1999".
Certificato di regolarità contributiva
La circolare richiama la previsione legislativa secondo cui, per le imprese che stanno recuperando il debito in forma rateizzata, l’INPS può rilasciare il certificato di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione a pubblici appalti, purché non sussistano altre pendenze contributive.
Importi ex legge n. 223/1991
Per quanto riguarda gli importi previsti dall’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991, relativi alle procedure di mobilità effettuate nello stesso periodo gennaio 1995 - gennaio 1996, la circolare non introduce nuove regole e rinvia integralmente alle istruzioni già contenute nella circolare n. 263/1998.
Punti principali
Recupero del contributo 0,30% e base normativa
L’art. 45, comma 26, della legge n. 144/1999 stabilisce che il recupero del contributo dello 0,30% per il finanziamento del trattamento di mobilità, non versato dalle imprese di spedizione e trasporto che occupino più di 50 addetti nel periodo 1/1/1995-31/1/1996, avvenga a decorrere dal 30/9/1999 in quattro rate trimestrali di pari importo, senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri.
Modalità di compilazione del modello DM10/V
Per determinare l’importo dovuto a titolo di contributo arretrato, le aziende devono compilare un DM10/V di tipo "E" con codice provenienza "3". Se il modello riguarda più mesi, deve essere indicato il periodo iniziale e finale, purché non interessi due anni diversi; in caso contrario vanno compilati due modelli distinti. Nei righi appositi devono essere indicati il codice "CQ76", il numero dei dipendenti interessati, l’ammontare delle retribuzioni imponibili, l’aliquota applicata e il contributo dovuto.
Versamento e richiesta di dilazione
Tutti i versamenti, sia in unica soluzione sia rateali, devono essere effettuati con modello "DM20/reg", con codice tipo archivio "I" nello spazio antistante il numero di inadempienza. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono presentare richiesta alla sede INPS territorialmente competente entro il 30/09/1999, allegando l’attestazione del versamento della prima rata.
Gestione delle inadempienze e regolarità contributiva
Dopo l’acquisizione, i modelli DM10/V confluiscono in una specifica inadempienza con tipo segnalazione "48", qualificata come "regolarizzazione ex art. 45, c. 26, L. n. 144/1999". È inoltre previsto che alle imprese in corso di recupero rateizzato possa essere rilasciato il certificato di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, purché non vi siano pendenze contributive dovute ad altre cause.
Importi ex art. 5, commi 4 e 6, legge n. 223/1991
Per il versamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991, relativi alle procedure di mobilità effettuate nel periodo gennaio 1995 - gennaio 1996, restano ferme le disposizioni già impartite con la circolare n. 263/1998.
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