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Circolare

Circolare numero 153 del 23-7-1999

In occasione del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 1999 è stato attribuito l’aumento di lire 100.000 mensili, previsto a decorrere dal 1° gennaio 1999 dall’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle pensioni sociali e agli assegni sociali per i quali risultavano memorizzati i dati reddituali aggiornati. Per completare l’operazione di attribuzione dell’aumento e per verificare la misura delle pensioni sociali e degli assegni sociali vengono ora inviati a domicilio degli interessati i modelli reddituali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'invio dei modelli reddituali personalizzati necessari per verificare il diritto all'aumento previsto dall'art. 67 della legge n. 448/1998. L'operazione riguarda le pensioni sociali e gli assegni sociali privi di redditi 1999 memorizzati, nonché i trattamenti di invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che abbiano compiuto 65 anni, con eventuale coinvolgimento dei redditi del coniuge. Sono indicate le tipologie di modelli, le categorie di prestazione interessate, le modalità di compilazione, i termini di restituzione e le funzionalità del nuovo data base reddituale per consultazione, duplicati e solleciti.

Attribuzione dell'aumento di lire 100.000 alle pensioni sociali, assegni sociali e trattamenti di invalidi civili/sordi/ciechi civili ultra 65enni, con invio dei nuovi modelli reddituali

Aumento delle pensioni sociali, assegni sociali e trattamenti di invalidità civile: invio dei modelli reddituali

La circolare dà attuazione alla verifica reddituale necessaria per l'attribuzione dell'aumento previsto dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'intervento riguarda le pensioni sociali, gli assegni sociali e, per specifiche categorie di invalidi civili, sordomuti e ciechi civili ultra 65enni, l'integrazione fino all'importo della prestazione di riferimento.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama i commi 1, 2 e 3 dell'art. 67 della legge n. 448/1998:

  • il comma 1 dispone, dal 1° gennaio 1999, l'aumento di lire 100.000 mensili della pensione sociale e dell'assegno sociale;
  • il comma 2 prevede che per gli invalidi civili e i sordomuti trasferiti all'INPS al compimento del 65° anno l'aumento sia riconosciuto in misura tale da raggiungere un reddito pari alla pensione sociale, tenendo conto dei criteri di accesso e di calcolo della stessa;
  • il comma 3 estende gli aumenti ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti, secondo le regole di computo e i requisiti di reddito personale e cumulato richiamati dal comma 2.

La circolare segnala inoltre che, con la circolare n. 261 del 23 dicembre 1998, l'aumento era già stato attribuito in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento 1999 alle pensioni sociali e agli assegni sociali per i quali risultavano dati reddituali aggiornati; con la circolare n. 82 del 9 aprile 1999 era stata poi rilasciata la procedura di ricostituzione per il ricalcolo delle prestazioni.

Finalità dei nuovi modelli reddituali

Per completare l'attribuzione dell'aumento, ove spettante, e verificare la correttezza degli importi in pagamento, l'INPS emette nuovi modelli reddituali personalizzati. La raccolta delle dichiarazioni consente di accertare il reddito personale e, se necessario, quello del coniuge, ai fini del calcolo della prestazione.

Prestazioni interessate

I modelli sono inviati per:

  • tutte le pensioni di categoria PS e AS per le quali non risulta memorizzato il reddito relativo al 1999;
  • le prestazioni di categoria INVCIV i cui titolari hanno compiuto il 65° anno di età e percepiscono un importo non costituito dalla sola indennità, per le quali non risulta memorizzato il reddito relativo al 1999.

Struttura dei modelli e contenuti informativi

I modelli sono predisposti in modo personalizzato e comprendono:

  • una lettera di presentazione con istruzioni e termine per la restituzione;
  • una dichiarazione analitica dei redditi influenti sulla prestazione.

La comunicazione dei redditi è richiesta anche per il coniuge quando i suoi redditi incidono sul diritto o sulla misura della prestazione. Nei modelli compaiono le prestazioni registrate nel Casellario dei pensionati, distinte tra quelle erogate dall'INPS e quelle erogate da altri enti; i relativi redditi sono già rilevati dalla procedura CASRED quando influenti.

Tipologie di modelli emessi

La circolare distingue diverse combinazioni di modulo in funzione di:

  • categoria di pensione;
  • stato civile del titolare;
  • presenza o meno della maggiorazione sociale;
  • presenza o meno di invalidità civile;
  • per i ciechi civili, anche della data di nascita.

I modelli richiamati sono REDPS, REDAS, REDINVCIV1 e REDINVCIV2, con lettere 1T, 2T, 3T e relative varianti per soggetti coniugati. Le diverse composizioni sono riportate nell'allegato 1.

Modalità di invio e gestione informatica

I modelli sono spediti agli interessati tramite POSTEL. Tutti i modelli emessi vengono memorizzati nel nuovo data base reddituale, che servirà anche per acquisire i dati dichiarati, consultare i modelli, produrre duplicati e gestire eventuali solleciti per le dichiarazioni non rientrate. La procedura di consultazione e stampa dei duplicati è indicata come in corso di rilascio e sarà oggetto di successive istruzioni.

Istruzioni di compilazione

Le istruzioni allegate precisano che:

  • i redditi vanno indicati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia;
  • se i redditi sono stati conseguiti all'estero o presso organismi internazionali, va indicato lo Stato estero;
  • gli importi espressi in valuta estera vanno convertiti in lire italiane;
  • i redditi già presenti nel Casellario dei pensionati sono precompilati e non devono essere nuovamente indicati;
  • gli importi vanno arrotondati alle mille lire inferiori e scritti senza i tre zeri finali, già prestampati;
  • per l'anno in corso vanno dichiarati i redditi che si prevede di conseguire sulla base degli elementi di valutazione disponibili al momento della dichiarazione.

Per i titolari di assegno sociale, la circolare specifica che al rigo 29 va indicato l'ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno sui redditi, in quanto il reddito è valutato al netto delle ritenute erariali.

Dichiarazione del coniuge, responsabilità e obblighi successivi

Quando previsto, anche il coniuge deve compilare il proprio quadro reddituale, con dichiarazione analoga a quella del titolare. Il modulo contiene una clausola di responsabilità con cui il dichiarante attesta la completezza e veridicità dei dati e si impegna a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione dei dati indicati.

La circolare evidenzia che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme indebitamente percepite. Il modulo consente inoltre di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e di conferire mandato al patronato per l'assistenza gratuita nella pratica.

Punti principali

Norma di riferimento e finalità dell'operazione

La circolare richiama l'art. 67, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede dal 1° gennaio 1999 l'aumento di lire 100.000 mensili per pensione sociale e assegno sociale e, per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili ultra 65enni, l'integrazione fino al livello della pensione o dell'assegno sociale, secondo i criteri reddituali previsti. L'obiettivo dell'invio dei modelli RED è completare la verifica del diritto e dell'importo spettante, anche tenendo conto dei redditi del coniuge quando rilevanti.

Categorie di prestazioni interessate

Sono interessate le pensioni di categoria PS e AS per le quali non risulta memorizzato il reddito relativo al 1999. Sono inoltre interessate le prestazioni di categoria INVCIV dei titolari che hanno compiuto 65 anni e che percepiscono un importo non costituito dalla sola indennità, sempre in assenza di redditi 1999 memorizzati.

Nuovi modelli reddituali e contenuto

I modelli sono predisposti in forma personalizzata e composti da una lettera di accompagnamento con istruzioni e termini di restituzione, più una dichiarazione analitica dei redditi. La comunicazione dei redditi è richiesta anche per il coniuge se i suoi redditi incidono sulla prestazione. I modelli riportano anche le prestazioni risultanti dal Casellario dei pensionati, distinte tra INPS e altri enti, con indicazione dei redditi già acquisiti tramite procedura CASRED quando influenti.

Tipologie di modelli emessi

La circolare elenca le combinazioni di modello in base a categoria di pensione, stato civile, presenza di maggiorazione sociale, invalidità civile, cieco civile e, per questi ultimi, anche in base alla data di nascita. Sono richiamati i modelli REDPS, REDAS, REDINVCIV1 e REDINVCIV2, con le rispettive lettere associate (1T, 2T, 3T e relative versioni per coniugati). Le diverse composizioni sono rinviate all'allegato 1.

Modalità di spedizione e gestione informatica

I modelli sono spediti agli interessati tramite POSTEL. I modelli emessi vengono memorizzati in un nuovo data base reddituale, che conterrà anche i dati acquisiti e consentirà la consultazione dei modelli, l'emissione dei duplicati e la gestione dei solleciti per le dichiarazioni non rientrate. La consultazione e la stampa dei duplicati saranno possibili con una procedura successivamente rilasciata.

Istruzioni per la compilazione

I redditi vanno dichiarati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia; per i redditi esteri occorre indicare anche lo Stato estero e convertire gli importi in lire italiane. I redditi già presenti nel Casellario dei pensionati sono precompilati e non vanno ridichiarati. Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori e indicati senza i tre zeri finali. Per l'anno in corso devono essere dichiarati i redditi che si prevede di conseguire sulla base degli elementi disponibili al momento della dichiarazione. Per i titolari di assegno sociale deve essere indicato al rigo 29 l'ammontare dell'IRPEF pagata sui redditi, poiché la valutazione avviene al netto delle ritenute erariali.

Dichiarazione del coniuge e responsabilità

Quando il reddito del coniuge è rilevante, la dichiarazione deve essere compilata anche per quest'ultimo. Il modulo contiene la dichiarazione di responsabilità del pensionato e, se presente, del coniuge, con impegno a comunicare entro 30 giorni ogni variazione dei dati dichiarati. È espressamente richiamato che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme indebitamente riscosse.

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