Circolare numero 156 del 26-7-1999
Chiarimenti in materia di imponibilità contributiva dell'indennità di trasferimento. Risoluzione Ministero delle Finanze n. 82/E del 14/5/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 48, comma 7, TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997, confermando che il regime agevolativo si applica anche se il trasferimento avviene su richiesta del dipendente e anche quando, al momento del rimborso, il rapporto di lavoro è già cessato per pensionamento. Viene inoltre ribadito che il beneficio spetta solo per il primo anno, da intendersi come 365 giorni dalla data del trasferimento, e che restano esclusi da imposizione i rimborsi analiticamente documentati delle spese di viaggio, trasporto e, nei limiti previsti, delle spese connesse alla locazione.
Chiarimenti sul trattamento fiscale agevolato per indennità e rimborsi in caso di trasferimento della sede di lavoro
Trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi per trasferimento della sede di lavoro
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art. 48, comma 7, del TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, in materia di indennità di trasferimento, di prima sistemazione e rimborsi collegati al trasferimento del dipendente. L’intervento è sollecitato da un quesito della Banca d’Italia relativo al rimborso delle spese sostenute al momento del pensionamento per il trasloco e per il viaggio del dipendente e dei suoi congiunti.
Ambito della disposizione
La circolare richiama il principio già espresso con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, secondo cui il legislatore ha inteso considerare le esigenze concrete del lavoratore trasferito, escludendo che la fattispecie venga ricondotta alla disciplina delle trasferte. In tale quadro, le indennità di trasferimento ed equipollenti beneficiano dell’abbattimento del 50% della base imponibile, entro i limiti annui previsti dalla norma.
Limiti quantitativi e temporali
Il regime di favore opera entro un importo massimo annuo pari a lire 3 milioni per i trasferimenti nell’ambito del territorio nazionale e a lire 9 milioni per i trasferimenti con l’estero o dall’estero. È richiamata anche l’ipotesi di lire 12 milioni nel caso in cui il dipendente subisca, nello stesso anno, un trasferimento all’estero e uno in Italia. Inoltre, il beneficio si applica soltanto per il primo anno, da intendersi come un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento.
Rimborsi non imponibili
La disposizione prevede anche che non concorrano a formare il reddito, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, le spese di viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, le spese di trasporto delle cose e le spese e oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore per il recesso dal contratto di locazione, purché tali esborsi siano causati dal trasferimento della sede di lavoro.
Chiarimenti interpretativi forniti dalla risoluzione
Il Ministero precisa che il trattamento agevolativo non è subordinato né a circostanze particolari che abbiano determinato il trasferimento né al trasferimento della residenza anagrafica. Di conseguenza, esso si applica anche quando il trasferimento avvenga su richiesta del dipendente.
Viene inoltre affermato che i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto delle cose restano compresi nel perimetro dell’agevolazione anche se erogati al dipendente che, per effetto del pensionamento, lascia la sede di servizio. Ai fini dell’applicabilità della norma è inoltre irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato al momento dell’erogazione, poiché ai trattamenti pensionistici si applicano, salvo deroghe espresse, le regole previste per i redditi di lavoro dipendente, in virtù dell’equiparazione stabilita dall’art. 46, comma 2, del TUIR.
Esito operativo
In sintesi, la risoluzione estende in modo coerente il regime agevolato ai rimborsi connessi al trasferimento anche in fase di collocamento a riposo, confermando sia la non imponibilità dei rimborsi analitici previsti dalla norma, sia i limiti quantitativi e temporali del beneficio.
Punti principali
Ambito applicativo dell’agevolazione
Il Ministero precisa che il trattamento fiscale di favore per le indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti si applica in tutte le ipotesi previste dalla norma, senza richiedere particolari cause del trasferimento o il cambio di residenza anagrafica. L’agevolazione opera quindi anche quando il trasferimento avvenga a richiesta del dipendente.
Rimborsi per il dipendente che va in pensione
La risoluzione chiarisce che rientrano nell’ambito dell’art. 48, comma 7, anche i rimborsi analitici delle spese di viaggio dei familiari fiscalmente a carico e di trasporto delle cose, quando siano strettamente collegati al trasferimento e siano erogati al dipendente che lascia la sede di servizio per collocamento a riposo. È inoltre irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato al momento dell’erogazione dei rimborsi.
Limite temporale del beneficio
Il trattamento agevolato può essere riconosciuto solo per il primo anno, precisato dalla circolare come un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento. La stessa limitazione temporale vale per le indennità corrisposte in più anni con riferimento al medesimo trasferimento.
Spese rimborsabili non imponibili
Restano escluse dal reddito, se analiticamente documentate, le spese di viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ex art. 12 TUIR, le spese di trasporto delle cose e le spese e oneri sostenuti dal dipendente conduttore per il recesso dal contratto di locazione, purché dipendano dall’avvenuto trasferimento della sede di lavoro.
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