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Circolare

Circolare numero 157 del 27-7-1999

Ammissibilità dell'istituto del part-time nel lavoro interinale. Contributo ex art. 8. c. 4 della legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori in mobilità. Incentivi economici in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti al "regime transitorio" ex art 12 del D.Lgs. n. 468/1997.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando il lavoro a tempo parziale è ammesso nelle assunzioni delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sia a termine sia a tempo indeterminato, e come si applicano l’indennità di disponibilità e i relativi conguagli. Definisce inoltre i benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, distinguendo tra contratti a termine e a tempo indeterminato, e precisa il regime dei contributi al Fondo per la formazione professionale. Sono indicati anche i codici di autorizzazione e le modalità operative DM10/2, oltre agli aggiornamenti delle tabelle contributive per il 1999 e ai riferimenti sugli incentivi per l’assunzione di lavoratori LSU.

Chiarimenti su part-time, lavoratori in mobilità e agevolazioni contributive per imprese di lavoro temporaneo

Legge n. 196/1997: part-time e lavoratori in mobilità

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sulla disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo introdotta dalla legge n. 196/1997, con particolare riguardo all’ammissibilità del rapporto part-time, al trattamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e ai relativi benefici contributivi. Vengono inoltre precisati gli adempimenti operativi per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, i codici di autorizzazione e le modalità di esposizione nel modello DM10/2.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

Il documento si inserisce nel solco della precedente circolare n. 153 del 15 luglio 1998, che aveva già esaminato i profili assicurativo-previdenziali della legge n. 196/1997. I chiarimenti attuali riguardano in particolare:

  • l’ammissibilità del part-time nei contratti di lavoro temporaneo;
  • la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori in mobilità da parte di imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
  • il contributo aggiuntivo destinato al Fondo per la formazione professionale;
  • gli aggiornamenti delle tabelle contributive per l’anno 1999;
  • il regime degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori LSU.

Contratto di lavoro a tempo parziale

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 196/1997, l’impresa fornitrice può assumere il prestatore di lavoro interinale:

  • a tempo determinato, per la durata della prestazione presso l’impresa utilizzatrice;
  • a tempo indeterminato, con messa a disposizione del lavoratore nei periodi in cui non svolge attività presso un’utilizzatrice.

Assunzione a tempo determinato

Per il contratto a termine il part-time è ammesso soltanto se il contratto collettivo di riferimento dell’impresa utilizzatrice lo prevede. L’impresa fornitrice deve inoltre osservare la disciplina del lavoro a tempo parziale e, in particolare, l’obbligo di trasmettere il contratto alla Direzione provinciale del lavoro competente entro 10 giorni, come previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 196/1997.

Assunzione a tempo indeterminato

Per le assunzioni a tempo indeterminato il part-time è consentito solo durante il periodo di missione, in analogia con quanto previsto per i contratti a termine. Nei periodi in cui il lavoratore non è in missione, l’impresa fornitrice gli corrisponde l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 196/1997.

La circolare precisa che:

  • l’indennità è determinata dal contratto collettivo;
  • è divisibile in quote orarie, ottenute dividendo l’importo mensile per il divisore 173, secondo quanto indicato dall’art. 30 del CCNL del 28 maggio 1998 per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
  • può essere ridotta proporzionalmente quando il lavoratore è assegnato a un’attività part-time.

Resta fermo l’obbligo dell’impresa fornitrice di integrare la retribuzione percepita presso l’impresa utilizzatrice fino a concorrenza dell’indennità di disponibilità, qualora tale retribuzione risulti inferiore.

Lavoratori in mobilità e benefici contributivi

La circolare chiarisce che l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo può assumere tutti i lavoratori, senza distinzione, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità. In base al contratto di assunzione, possono trovare applicazione i benefici previsti dalla legge n. 223/1991.

Contratto a termine

Per le assunzioni a termine l’impresa fornitrice può usufruire dei benefici dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, cioè della contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti per la sola quota a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 12 mesi.

La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 50 del 5 marzo 1997 per quanto riguarda la possibilità di stipulare più contratti a termine e il limite massimo complessivo di fruizione.

Contratto a tempo indeterminato

Se l’impresa fornitrice assume a tempo indeterminato, spetta il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, sempre nella forma della contribuzione ridotta per gli apprendisti a carico del datore di lavoro, per un massimo di 18 mesi complessivi. Nel computo devono essere inclusi sia i periodi di disponibilità sia gli eventuali periodi di missione.

Per i lavoratori titolari dell’indennità di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato, l’art. 8, comma 2, della legge n. 196/1997 riconosce anche il contributo previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto.

La circolare chiarisce che tale contributo:

  • è concesso allo scadere del periodo di fruibilità dell’indennità da parte del lavoratore;
  • è determinato complessivamente con riferimento alle mensilità di indennità di mobilità non fruite;
  • non richiede l’applicazione dei riferimenti anagrafici, temporali e territoriali dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, dovendosi fare riferimento all’intero periodo indennizzato sia per il numero delle mensilità sia per la data di scadenza del periodo.

Inoltre, ai fini del calcolo del contributo, si deve considerare l’indennità di mobilità non erogata sia per effetto della retribuzione percepita presso l’impresa utilizzatrice sia per effetto dell’indennità di disponibilità corrisposta dall’impresa fornitrice.

Contributo al Fondo per la formazione professionale

Per il personale assunto a part-time e/o dalle liste di mobilità resta fermo l’obbligo, per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di versare il contributo aggiuntivo di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997. Il contributo è pari al 5% ed è destinato all’apposito Fondo costituito presso il Ministero del Lavoro per iniziative di formazione professionale.

La circolare precisa che il contributo è dovuto per intero anche in caso di assunzioni agevolate.

Codifica delle posizioni contributive

Le posizioni contributive delle agenzie di lavoro interinale che hanno titolo alle agevolazioni della legge n. 223/1991 devono essere contraddistinte:

  • dal codice di autorizzazione 9A;
  • dal codice di autorizzazione 5Q.

Se viene fruito anche l’ulteriore beneficio dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, deve essere attribuito anche il codice 5T, istituito con la circolare n. 230 del 30 ottobre 1992.

Modalità operative per il modello DM10/2

La circolare detta istruzioni distinte per il personale assunto a part-time e per quello assunto dalle liste di mobilità.

Personale assunto a part-time a tempo determinato

Le imprese di fornitura devono esporre i dati dei lavoratori interinali a termine part-time nei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2, utilizzando i codici tipo contribuzione:

  • 83, con declinazione O83 per operai, Y83 per impiegati e 383 con quarto carattere P per dirigenti.

Nelle apposite caselle vanno indicati:

  • il numero dei lavoratori in "N. dipendenti";
  • le ore retribuite in "N. giornate";
  • l’ammontare delle retribuzioni imponibili in "Retribuzioni";
  • la contribuzione dovuta in "Somme a debito del datore di lavoro".

Il contributo dell’art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997, pari al 5% della retribuzione imponibile, va esposto in un rigo separato del quadro B-C, con la dicitura "art. 5, c. 1 L. 196/1997", il codice M999, il numero dei lavoratori interessati e l’ammontare delle retribuzioni imponibili.

Personale assunto a tempo indeterminato assegnato a tempo parziale

Per i prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato e assegnati ad attività lavorativa part-time deve essere utilizzato il codice tipo contribuzione 97, con le seguenti declinazioni:

  • O97 per operai;
  • Y97 per impiegati;
  • 397 con quarto carattere P per dirigenti.

Anche in questo caso devono essere compilate le caselle relative a:

  • numero dei lavoratori;
  • ore retribuite;
  • retribuzioni imponibili;
  • contribuzione dovuta.

Per il versamento dei contributi sull’indennità di disponibilità, ridotta per effetto dell’assegnazione a part-time, si utilizza il codice tipo contribuzione 97 seguito dal quarto carattere T, secondo le modalità già comunicate dalla circolare n. 153/1998; per gli impiegati la circolare riporta i codici "097T" e "Y97T", mentre per i dirigenti part-time va utilizzato il codice "397S".

Trattandosi di rapporti part-time, nella casella "N. giornate" devono essere indicate le ore in cui non è stata svolta la prestazione lavorativa.

Personale assunto dalle liste di mobilità

Per fruire dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si devono continuare a utilizzare i codici tipo contribuzione 75, 76 e 77, secondo la circolare n. 260 del 12 novembre 1991.

Per il conguaglio del contributo ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, deve essere usato il codice quadro D "L400".

La circolare richiama anche le modalità da seguire nei casi di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 81, comma 2, della legge n. 448/1998, rinviando alla circolare n. 21 dell’8 febbraio 1999.

Per i benefici contributivi relativi a periodi pregressi, le agenzie di lavoro interinale aventi titolo devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva mediante modello DM10/V.

Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori LSU

La circolare richiama infine l’art. 7 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, emanato in attuazione del d.lgs. n. 468/1997, precisando che anche le società di fornitura di lavoro temporaneo che assumono a tempo indeterminato possono beneficiare dell’incentivo previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto.

Secondo la circolare ministeriale n. 138 del 21 dicembre 1998, il beneficio, nel primo triennio, spetta:

  • per i periodi di missione presso le imprese utilizzatrici, nella misura ordinaria di L. 6 milioni annui proporzionata alla durata dell’effettivo impiego;
  • per i periodi di disponibilità, nella misura del 50% dell’indennità di disponibilità prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 196/1997, per un massimo di tre anni.

Resta inoltre ferma, secondo la normativa vigente, la possibilità di applicare anche i benefici di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 oppure all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

La circolare rinvia alla circolare n. 93 del 21 aprile 1999 per:

  • le condizioni di ammissibilità al beneficio;
  • la cumulabilità con altri incentivi nei limiti della normativa comunitaria;
  • le modalità di erogazione.

Per le operazioni di conguaglio le sedi devono contrassegnare le posizioni contributive con il codice di autorizzazione 9K, avente il significato di "Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di lavoratori Lsu di cui all'art. 4 del DM 21/5/98".

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato effettuata durante il primo triennio da parte dell’impresa utilizzatrice, l’incentivo spetta a quest’ultima; alla società fornitrice spetta inoltre la quota maturata dell’incentivo e, per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato, l’ulteriore incentivo di cui all’art. 5, comma 1, del decreto interministeriale, fino a L. 3 milioni.

Aggiornamento delle tabelle contributive per il 1999

La circolare conclude con l’aggiornamento delle tabelle contributive 1999 per il settore terziario e per le società di fornitura di lavoro temporaneo, indicando la classificazione CSC 7.07.08 con CA 9A e il codice ISTAT 74.50.0 per attività di servizi.

Per il personale assunto per il funzionamento della struttura e per i prestatori di lavoro interinale sono riportati i minimali giornalieri e le principali aliquote contributive, tra cui:

  • Fondo pensioni;
  • disoccupazione;
  • Fondo garanzia L. 297/82;
  • contributo ANF;
  • indennità economica di malattia;
  • indennità economica di maternità;
  • contributo art. 5, comma 1, L. 196/1997 pari al 5%.

È inoltre evidenziato il totale complessivo dei contributi dovuti e la quota a carico del lavoratore.

Punti principali

Ammissibilità del part-time nelle assunzioni interinali

Per le assunzioni a tempo determinato il part-time è ammesso solo se previsto dal contratto collettivo applicabile presso l’impresa utilizzatrice, con obbligo di rispettare la normativa sul tempo parziale e di inviare il contratto alla Direzione provinciale del lavoro entro 10 giorni. Per le assunzioni a tempo indeterminato il part-time è consentito soltanto durante il periodo di missione, in analogia al contratto a termine.

Indennità di disponibilità e riduzione per part-time

Nei rapporti a tempo indeterminato l’impresa fornitrice corrisponde l’indennità di disponibilità nei periodi di non missione. La misura, fissata dal contratto collettivo, è divisibile in quote orarie calcolate dividendo l’importo mensile per 173 e può essere ridotta proporzionalmente in caso di assegnazione a tempo parziale. Se la retribuzione del lavoratore presso l’utilizzatrice è inferiore all’indennità, l’impresa deve integrare fino a concorrenza.

Lavoratori in mobilità e benefici della legge n. 223/1991

L’impresa fornitrice può assumere anche lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per i contratti a termine spetta il beneficio dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 fino a 12 mesi; per le assunzioni a tempo indeterminato spetta il beneficio dell’art. 25, comma 9, fino a 18 mesi complessivi, computando periodi di disponibilità e di missione. Se il lavoratore è titolare di indennità di mobilità, all’impresa spetta anche il contributo mensile pari al 50% dell’indennità non più fruibile, con criteri di calcolo riferiti all’intero periodo indennizzato.

Contributo al Fondo formazione professionale

Per il personale assunto a part-time e/o dalle liste di mobilità resta dovuto integralmente il contributo aggiuntivo del 5% previsto dall’art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997, destinato al Fondo per la formazione professionale presso il Ministero del Lavoro, anche nei casi di assunzioni agevolate.

Codici di autorizzazione e modalità DM10/2

Le posizioni contributive delle agenzie di lavoro interinale con agevolazioni ex legge n. 223/1991 devono essere contraddistinte dai codici di autorizzazione 9A e 5Q; in caso di ulteriore beneficio ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991 va aggiunto il codice 5T. La circolare dettaglia inoltre i codici tipo contribuzione da usare nel DM10/2 per il personale part-time a termine e a tempo indeterminato, per il contributo del 5% e per i conguagli relativi ai lavoratori in mobilità.

Aggiornamento tabelle contributive 1999 e incentivi LSU

Sono aggiornate le tabelle contributive per il 1999 per il settore terziario e per le società di fornitura di lavoro temporaneo, con indicazione dei minimali giornalieri, delle aliquote e del contributo aggiuntivo del 5%. Si richiama anche la disciplina sugli assunti a tempo indeterminato di lavoratori LSU, con incentivo riconosciuto nei limiti e secondo le modalità già chiarite nella circolare n. 93/1999.

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